Cassazione Civile, Ordinanza n. 34924/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, relativa all’accesso in una zona a traffico limitato. Il giudice di pace aveva accolto l’opposizione, ma il tribunale, in grado di appello proposto dal Comune, ha riformato la decisione e respinto l’opposizione. La ricorrente ha impugnato la sentenza del tribunale con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 79 e 80 del regolamento di attuazione del codice della strada, in relazione all’art. 2697 c.c. e all’art. 3 l. n. 689/1981, lamentando in sostanza la mancata adeguata valutazione della visibilità e delle dimensioni della segnaletica, nonché l’insussistenza dell’elemento soggettivo; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 14 l. n. 689/1981, dell’art. 149 c.p.c., dell’art. 201, comma 3, cod. strada e dell’art. 12 l. n. 890/1982, ma senza confrontarsi con la ratio della sentenza impugnata, che aveva ritenuto la notifica avvenuta a mezzo di Poste Italiane e limitata l’esternalizzazione alla sola attività materiale di imbustamento e consegna dei plichi al servizio postale.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Il primo perché la questione della regolarità della segnaletica non risultava trattata nella sentenza impugnata e la ricorrente non aveva indicato di averla ritualmente riproposta in appello; inoltre il vizio dedotto sarebbe stato, semmai, omessa pronuncia e non quello prospettato. Il secondo perché non si confrontava con l’accertamento del tribunale, secondo cui la notifica era stata effettuata tramite Poste Italiane s.p.a. e l’eventuale esternalizzazione riguardava solo fasi materiali accessorie. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 79 d.P.R. attuazione codice della strada
Richiamato dalla ricorrente per contestare la regolarità e visibilità della segnaletica stradale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di trattazione della questione nella sentenza impugnata.
art. 80 d.P.R. attuazione codice della strada
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla segnaletica stradale; la Corte non entra nel merito della doglianza perché la questione non era stata esaminata dal giudice di merito.
Invocato sulla ripartizione dell’onere probatorio circa visibilità e dimensioni della segnaletica; la doglianza è stata ritenuta inammissibile.
Richiamato per contestare l’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo; la censura non è stata scrutinata nel merito.
Richiamato nel secondo motivo in tema di notificazione della violazione amministrativa; il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancato confronto con la motivazione impugnata.
Richiamato nel secondo motivo con riferimento alle modalità di notificazione; la Corte rileva che la sentenza impugnata aveva accertato la notifica tramite Poste Italiane.
art. 201, comma 3, codice della strada
Richiamato nel secondo motivo in tema di notificazione del verbale/sanzione; la censura è stata dichiarata inammissibile.
Richiamato nel secondo motivo in tema di notificazioni a mezzo posta; la Corte ha ritenuto il motivo non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Richiamato dalla Corte per affermare che, se una questione non risulta trattata in sentenza, era onere della parte indicare di averla riproposta in appello.
artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.
Richiamati nel procedimento camerale per la trattazione del ricorso e per la proposta di manifesta inammissibilità o infondatezza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura è inammissibile quando investe una questione che non risulta trattata dalla sentenza impugnata, se il ricorrente non indica specificamente di averla riproposta nel giudizio di appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione di merito si fonda su un accertamento specifico, la doglianza che lo ignora è inammissibile per difetto di pertinenza.
- Quando il vizio dedotto è in realtà un’omessa pronuncia o comunque una questione non esaminata dal giudice di merito, non è corretta la qualificazione del motivo come violazione di legge o vizio motivazionale se manca il necessario aggancio alla decisione impugnata.
- In materia di notificazioni degli atti sanzionatori, la censura in cassazione deve misurarsi con gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito circa il soggetto che ha eseguito la notifica e le concrete modalità del servizio utilizzato.
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