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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34924/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, relativa all’accesso in una zona a traffico limitato. Il giudice di pace aveva accolto l’opposizione, ma il tribunale, in grado di appello proposto dal Comune, ha riformato la decisione e respinto l’opposizione. La ricorrente ha impugnato la sentenza del tribunale con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 79 e 80 del regolamento di attuazione del codice della strada, in relazione all’art. 2697 c.c. e all’art. 3 l. n. 689/1981, lamentando in sostanza la mancata adeguata valutazione della visibilità e delle dimensioni della segnaletica, nonché l’insussistenza dell’elemento soggettivo; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 14 l. n. 689/1981, dell’art. 149 c.p.c., dell’art. 201, comma 3, cod. strada e dell’art. 12 l. n. 890/1982, ma senza confrontarsi con la ratio della sentenza impugnata, che aveva ritenuto la notifica avvenuta a mezzo di Poste Italiane e limitata l’esternalizzazione alla sola attività materiale di imbustamento e consegna dei plichi al servizio postale.

La decisione

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Il primo perché la questione della regolarità della segnaletica non risultava trattata nella sentenza impugnata e la ricorrente non aveva indicato di averla ritualmente riproposta in appello; inoltre il vizio dedotto sarebbe stato, semmai, omessa pronuncia e non quello prospettato. Il secondo perché non si confrontava con l’accertamento del tribunale, secondo cui la notifica era stata effettuata tramite Poste Italiane s.p.a. e l’eventuale esternalizzazione riguardava solo fasi materiali accessorie. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 79 d.P.R. attuazione codice della strada

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la regolarità e visibilità della segnaletica stradale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di trattazione della questione nella sentenza impugnata.

  • art. 80 d.P.R. attuazione codice della strada

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla segnaletica stradale; la Corte non entra nel merito della doglianza perché la questione non era stata esaminata dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato sulla ripartizione dell’onere probatorio circa visibilità e dimensioni della segnaletica; la doglianza è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 3 l. n. 689/1981

    Richiamato per contestare l’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo; la censura non è stata scrutinata nel merito.

  • art. 14 l. n. 689/1981

    Richiamato nel secondo motivo in tema di notificazione della violazione amministrativa; il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancato confronto con la motivazione impugnata.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo con riferimento alle modalità di notificazione; la Corte rileva che la sentenza impugnata aveva accertato la notifica tramite Poste Italiane.

  • art. 201, comma 3, codice della strada

    Richiamato nel secondo motivo in tema di notificazione del verbale/sanzione; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 12 l. n. 890/1982

    Richiamato nel secondo motivo in tema di notificazioni a mezzo posta; la Corte ha ritenuto il motivo non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per affermare che, se una questione non risulta trattata in sentenza, era onere della parte indicare di averla riproposta in appello.

  • artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.

    Richiamati nel procedimento camerale per la trattazione del ricorso e per la proposta di manifesta inammissibilità o infondatezza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura è inammissibile quando investe una questione che non risulta trattata dalla sentenza impugnata, se il ricorrente non indica specificamente di averla riproposta nel giudizio di appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione di merito si fonda su un accertamento specifico, la doglianza che lo ignora è inammissibile per difetto di pertinenza.
  • Quando il vizio dedotto è in realtà un’omessa pronuncia o comunque una questione non esaminata dal giudice di merito, non è corretta la qualificazione del motivo come violazione di legge o vizio motivazionale se manca il necessario aggancio alla decisione impugnata.
  • In materia di notificazioni degli atti sanzionatori, la censura in cassazione deve misurarsi con gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito circa il soggetto che ha eseguito la notifica e le concrete modalità del servizio utilizzato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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