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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18336/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Grilli è indagato per abuso d'ufficio per avere, nella sua qualità di dirigente del Comune di Rovellasca, omesso di adottare i provvedimenti previsti dagli artt. 27, d.P.R. n. 380/2001 e 107, d.lgs. n. 267/2000 in relazione ad opere edilizie abusive, procurando un vantaggio patrimoniale alla "General Service s.r.l." e ad altre società. In fase di indagine il P.M. ha emesso un decreto di sequestro probatorio e sono stati acquisiti dispositivi e documentazione. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato il sequestro, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo: (I) violazione dell'art. 321, comma 3-bis c.p.p. per inesistenza del fumus commissi delicti, sostenendo che l'obbligo di adottare i provvedimenti sorge solo dopo formale accertamento e che la scelta di non intervenire sarebbe attività discrezionale non punibile; (II) violazione dell'art. 355, comma 2 c.p.p. per mancata individuazione dei beni nel decreto di sequestro probatorio e per mancanza della convalida del sequestro da parte del P.M., con conseguente illegittimità dell'atto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che l'accertamento debba avvenire solo secondo specifiche formalità: l'art. 27 d.P.R. 380/2001 attribuisce al dirigente il compito di vigilanza e di adozione dei provvedimenti (sospensione, demolizione, ripristino) anche scaturenti da accertamenti d'ufficio effettuati dagli organi comunali; la discrezionalità del dirigente riguarda solo la valutazione tecnica sulla natura abusiva delle opere, non l'obbligo di adottare i provvedimenti conseguenti; l'asserita autorizzazione unica ambientale come sanatoria non è provata ed è questione di fatto non sindacabile in cassazione. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato che, in caso di omissione della convalida del sequestro da parte del P.M., il rimedio non è il riesame immediato ma l'istanza di restituzione al P.M., seguita eventualmente da opposizione al GIP e, se necessario, dal ricorso per cassazione secondo il procedimento incidentale (art. 263 c.p.p.). Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende pari a 3.000 euro.

Norme richiamate

  • art. 27, d.P.R. n. 380 del 2001

    «il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita (...) la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme ... provvedendo alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo (...) nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche...»

    Attribuisce al dirigente comunale il potere e l'obbligo di vigilanza e di adozione dei provvedimenti repressivi (sospensione, demolizione, ripristino) anche in seguito ad accertamenti d'ufficio effettuati da uffici comunali; non richiede un accertamento esclusivamente formale o limitato alla polizia municipale.

  • art. 107, d.lgs. n. 267 del 2000

    Attribuisce al dirigente i compiti di adottare i provvedimenti di sospensione, abbattimento e ripristino e i poteri di vigilanza edilizia; conferma il carattere obbligatorio dei provvedimenti di competenza comunale una volta accertata l'abusività.

  • art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione relativo a provvedimenti di riesame richiede la sussistenza di censure rilevanti; la Corte ha ritenuto il motivo sul fumus privo di fondamento giuridico.

  • art. 355, comma 2, cod. proc. pen.

    Regola la convalida del sequestro probatorio; la Corte ha precisato che la mancata convalida da parte del P.M. non si impugna direttamente tramite riesame ma richiede il procedimento ordinato (istanza di restituzione, opposizione al GIP, ricorso incidentale in Cassazione se necessario).

  • art. 323, cod. pen. (novella 2020)

    La riforma ha limitato l'area di discrezionalità impunita; la Corte ha ritenuto che, se l'abusività è incontroversa, la mancata adozione dei provvedimenti obbligatori configura violazione di regole di condotta previste dalla legge.

  • art. 263, commi 4 e 5, cod. proc. pen.

    Indica il procedimento incidentale per la cassazione in materia di opposizioni e rimedi relativi alle misure cautelari reali; la Corte ha richiamato questo percorso come quello corretto per contestare la mancata convalida o la restituzione dei beni.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Stabilisce la condanna alle spese del procedimento e la possibilità di applicare una somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale sanzione (3.000 euro).

Massime di principio

  • Il dirigente comunale incaricato della vigilanza edilizia ha l'obbligo, una volta accertata l'abusività (anche tramite accertamenti d'ufficio), di adottare i provvedimenti repressivi previsti dalla normativa; la discrezionalità riguarda solo la valutazione tecnica sulla natura dell'opera, non l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
  • La presentazione di istanze amministrative (es. autorizzazione unica ambientale) che si sostengano idonee a sanare abusi deve essere provata e costituisce questione di merito non decisibile in sede di legittimità; ergo, l'esistenza di una possibile sanatoria non implica ex ante l'inefficacia dell'obbligo di intervento del dirigente.
  • In caso di sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, se il P.M. omette la convalida, il rimedio del soggetto è l'istanza di restituzione al P.M. e, in caso di rigetto, l'opposizione al GIP; non è possibile impugnare immediatamente via riesame o via ordinaria la mancata convalida davanti alla Cassazione senza aver seguito i rimedi procedurali atti a conservarne la rilevanza.
  • La Corte di Cassazione in materia di misure cautelari reali esercita un sindacato di legalità (violazioni di legge), non un sindacato di merito: questioni fattuali e probatorie sull'esistenza di sanatorie o sulla concretezza degli abusi devono essere valutate nei gradi di merito.
  • Un ricorso per cassazione manifestamente infondato o inammissibile può comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende; chi impugna deve considerare preventiva valutazione del pregio giuridico delle censure.

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