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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18272/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza che li aveva condannati per il reato previsto dall'art. 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628 (rifiuto di fornire informazioni e documenti agli ispettori del lavoro). Sostenevano che la richiesta di documentazione era stata formulata nell'ambito di un'attività di polizia giudiziaria e non di vigilanza ispettiva, sicché avrebbe operato la garanzia del diritto al silenzio e non la fattispecie prevista dall'art. 4 L.628/1961. Segnalavano inoltre che il Tribunale non aveva risposto alla memoria difensiva su questo punto e chiedevano l'esclusione del reato o, in subordine, l'annullamento per carenza di motivazione; in memoria separata insistevano di avere trasmesso la documentazione e chiedevano la dichiarazione di prescrizione.

La decisione

La Corte ha rilevato che, pur essendo controverso il profilo relativo alla natura dell'attività (vigilanza ispettiva vs polizia giudiziaria) e non avendo il Tribunale risposto alla memoria difensiva su punto decisivo, non è possibile ottenere un rinvio per riesame della motivazione perché il reato è già estinto per prescrizione (maturata il 13 giugno 2021). Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la Corte ha affermato che in presenza di una causa di estinzione del reato i vizi di motivazione non sono esaminabili in sede di legittimità e il giudice deve annullare senza rinvio per intervenuta estinzione. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 4, legge 22 luglio 1961, n. 628

    La norma punisce il rifiuto del datore di lavoro di fornire agli ispettori del lavoro richieste di informazioni o documenti nell'ambito della vigilanza amministrativa; tuttavia la sua applicabilità è esclusa se l'azione degli ispettori è esercitata in veste di polizia giudiziaria in un procedimento penale, per effetto del diritto al silenzio.

  • Cass., Sez. 3, n. 6913 del 06/11/2018 (depos. 2019, Carcione)

    Giurisprudenza della stessa Sezione che distingue tra attività ispettiva (soggetta all'art. 4 L.628/1961) e attività svolta in veste di polizia giudiziaria (in tale ipotesi la fattispecie ex art. 4 non trova applicazione per il diritto al silenzio).

  • Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (dep. 15/09/2009, Tettamanti)

    Principio delle Sezioni Unite: quando sopravvenga una causa estintiva del reato (es. prescrizione), i vizi di motivazione della sentenza impugnata non sono esaminabili dalla Corte di legittimità e non può essere disposto il rinvio per nuovo esame sul punto; la sentenza va annullata senza rinvio per intervenuta estinzione.

  • Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992 (dep. 22/02/1993, Marino ed altri)

    Richiama lo stesso consolidato principio secondo cui l'esistenza di una causa estintiva impedisce l'utilità del riesame e impone l'annullamento senza rinvio.

Massime di principio

  • Se il reato è estinto per prescrizione intervenuta prima della decisione sulla gravità o sulla correttezza della motivazione, il giudice di legittimità annullerà la sentenza impugnata senza rinvio per intervenuta estinzione, e non entrerà nel merito dei vizi di motivazione.
  • Nel parlare di rifiuto di fornire documenti all'ispettorato del lavoro (art. 4 L.628/1961) è determinante stabilire se l'attività degli ispettori fosse esercitata nell'ambito della vigilanza amministrativa o quale polizia giudiziaria: nel secondo caso opera la garanzia del diritto al silenzio e la fattispecie non è configurabile.
  • La difesa deve tempestivamente dedurre e documentare la natura dell'attività (vigilanza vs polizia giudiziaria) nei gradi di giudizio: l'omessa trattazione di questo punto decisivo da parte del giudice può costituire motivo di annullamento, salvo che sia sopravvenuta estinzione del reato.
  • Quando si prospetta la prescrizione, conviene chiedere espressamente la declaratoria della causa estintiva e allegare calcoli certi dei termini processuali per sfruttare l'eventuale estinzione prima che la Corte entri nel merito.
  • La presenza di un precedente provvedimento di archiviazione o di indagini coordiante dalla Procura (attività su delega) va documentata chiaramente: può essere decisiva per dimostrare che gli ispettori hanno agito come polizia giudiziaria e dunque per far escludere la rilevanza penale della mancata esibizione.

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