Cassazione Penale, Sentenza n. 18272/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza che li aveva condannati per il reato previsto dall'art. 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628 (rifiuto di fornire informazioni e documenti agli ispettori del lavoro). Sostenevano che la richiesta di documentazione era stata formulata nell'ambito di un'attività di polizia giudiziaria e non di vigilanza ispettiva, sicché avrebbe operato la garanzia del diritto al silenzio e non la fattispecie prevista dall'art. 4 L.628/1961. Segnalavano inoltre che il Tribunale non aveva risposto alla memoria difensiva su questo punto e chiedevano l'esclusione del reato o, in subordine, l'annullamento per carenza di motivazione; in memoria separata insistevano di avere trasmesso la documentazione e chiedevano la dichiarazione di prescrizione.
La decisione
La Corte ha rilevato che, pur essendo controverso il profilo relativo alla natura dell'attività (vigilanza ispettiva vs polizia giudiziaria) e non avendo il Tribunale risposto alla memoria difensiva su punto decisivo, non è possibile ottenere un rinvio per riesame della motivazione perché il reato è già estinto per prescrizione (maturata il 13 giugno 2021). Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la Corte ha affermato che in presenza di una causa di estinzione del reato i vizi di motivazione non sono esaminabili in sede di legittimità e il giudice deve annullare senza rinvio per intervenuta estinzione. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 4, legge 22 luglio 1961, n. 628
La norma punisce il rifiuto del datore di lavoro di fornire agli ispettori del lavoro richieste di informazioni o documenti nell'ambito della vigilanza amministrativa; tuttavia la sua applicabilità è esclusa se l'azione degli ispettori è esercitata in veste di polizia giudiziaria in un procedimento penale, per effetto del diritto al silenzio.
Cass., Sez. 3, n. 6913 del 06/11/2018 (depos. 2019, Carcione)
Giurisprudenza della stessa Sezione che distingue tra attività ispettiva (soggetta all'art. 4 L.628/1961) e attività svolta in veste di polizia giudiziaria (in tale ipotesi la fattispecie ex art. 4 non trova applicazione per il diritto al silenzio).
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (dep. 15/09/2009, Tettamanti)
Principio delle Sezioni Unite: quando sopravvenga una causa estintiva del reato (es. prescrizione), i vizi di motivazione della sentenza impugnata non sono esaminabili dalla Corte di legittimità e non può essere disposto il rinvio per nuovo esame sul punto; la sentenza va annullata senza rinvio per intervenuta estinzione.
Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992 (dep. 22/02/1993, Marino ed altri)
Richiama lo stesso consolidato principio secondo cui l'esistenza di una causa estintiva impedisce l'utilità del riesame e impone l'annullamento senza rinvio.
Massime di principio
- Se il reato è estinto per prescrizione intervenuta prima della decisione sulla gravità o sulla correttezza della motivazione, il giudice di legittimità annullerà la sentenza impugnata senza rinvio per intervenuta estinzione, e non entrerà nel merito dei vizi di motivazione.
- Nel parlare di rifiuto di fornire documenti all'ispettorato del lavoro (art. 4 L.628/1961) è determinante stabilire se l'attività degli ispettori fosse esercitata nell'ambito della vigilanza amministrativa o quale polizia giudiziaria: nel secondo caso opera la garanzia del diritto al silenzio e la fattispecie non è configurabile.
- La difesa deve tempestivamente dedurre e documentare la natura dell'attività (vigilanza vs polizia giudiziaria) nei gradi di giudizio: l'omessa trattazione di questo punto decisivo da parte del giudice può costituire motivo di annullamento, salvo che sia sopravvenuta estinzione del reato.
- Quando si prospetta la prescrizione, conviene chiedere espressamente la declaratoria della causa estintiva e allegare calcoli certi dei termini processuali per sfruttare l'eventuale estinzione prima che la Corte entri nel merito.
- La presenza di un precedente provvedimento di archiviazione o di indagini coordiante dalla Procura (attività su delega) va documentata chiaramente: può essere decisiva per dimostrare che gli ispettori hanno agito come polizia giudiziaria e dunque per far escludere la rilevanza penale della mancata esibizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18270/2022 del 09/05/2022
- Sentenza penale · 9 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18273/2022 del 09/05/2022
- Sentenza penale · 9 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18274/2022 del 09/05/2022
- Sentenza penale · 9 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18275/2022 del 09/05/2022
- Sentenza penale · 9 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18277/2022 del 09/05/2022
- Sentenza penale · 9 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18290/2022 del 09/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →