Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18275/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova (durata un anno) deducendo: (1) nullità/illegittimità per violazione dell'art. 464-quater, comma 4, c.p.p., perché il GUP aveva modificato/integrato il programma di trattamento senza il consenso dell'imputato e senza previa consultazione delle parti; il ricorrente era assente all'udienza del 6 luglio 2021 e non aveva espresso alcun consenso; (2) nullità/erronea applicazione dell'art. 168-bis, secondo comma, c.p. pen., sostenendo che tale norma non esclude la messa alla prova per il mancato risarcimento del danno; inoltre contesta l'affermazione del giudice circa il suo svolgimento di attività lavorativa, dichiarando invece di non svolgere attività e di percepire reddito di cittadinanza/di emergenza per complessivi €3.157,01 nel 2020.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato sul primo motivo. Ha richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui il giudice non può modificare il programma di trattamento elaborato ai sensi dell'art. 464-bis, comma 2, c.p.p., senza previa consultazione delle parti e senza il consenso dell'imputato. Dal verbale risulta che il ricorrente era assente e non aveva dato consenso; pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato al Tribunale di Potenza per nuovo giudizio in diversa composizione. L'accoglimento del primo motivo ha reso inutile l'esame del secondo motivo.

Norme richiamate

  • art. 464-quater, comma 4, cod. proc. pen.

    La norma è stata richiamata nella doglianza del ricorrente: il giudice non deve modificare il programma di trattamento senza il consenso dell'imputato; la Corte conferma che la modifica senza previa consultazione/consenso è illegittima.

  • art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen.

    La norma disciplina l'elaborazione del programma di trattamento; la Corte interpreta che il programma elaborato ai sensi di questa norma non possa essere modificato dal giudice in mancanza del consenso delle parti e dell'imputato.

  • art. 168-bis, secondo comma, cod. pen.

    Invocata dal ricorrente per sostenere che la mancata riparazione del danno non rende automaticamente inammissibile la richiesta di messa alla prova; la Corte non si è pronunciata nel merito su questa specifica interpretazione, avendo accolto il primo motivo.

Massime di principio

  • Il giudice non può modificare o integrare il programma di trattamento per la messa alla prova senza aver previamente consultato le parti e senza il consenso espresso dell'imputato; la mancanza di tale consenso rende illegittimo il provvedimento.
  • L'assenza dell'imputato all'udienza in cui viene deciso il programma o la sua modifica è rilevante: se non risulta il consenso, il provvedimento è annullabile.
  • Se il giudice modifica il programma senza il consenso, il rimedio più probabile è l'annullamento dell'ordinanza e il rinvio per nuovo giudizio.
  • Quando si sollevano più motivi di impugnazione, l'accoglimento di un motivo determinante può esonerare la corte dall'esame degli altri; pertanto è strategico proporre più censure autonome.
  • Sul tema della inammissibilità della messa alla prova per mancato risarcimento del danno (art. 168-bis, comma 2) la giurisprudenza non è stata qui approfondita: in casi analoghi è opportuno documentare lo stato economico dell'imputato e produrre elementi probatori specifici sulla riparazione del danno.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.