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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18273/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 11 d.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente ha dedotto: 1) vizio di motivazione e presunta incongruenza formale nella sentenza della Corte territoriale; 2) insufficienza delle prove in ordine al carattere 'artificioso' della cessione del ramo d'azienda e alla mancanza di elementi oggettivi fraudolenti (assenza di clausole contrattuali anomale o altri elementi che rivelassero una causale fraudolenta); 3) mancanza del dolo specifico richiesto per il reato; 4) doglianza circa l'illegittimità della confisca dei beni trasferiti, con argomenti sulla valutazione del valore dell'immobile e dell'ipoteca gravante sulla cessionaria.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e sono state confermate la sentenza di condanna e le statuizioni di confisca. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato in quanto si trattava di un errore materiale nella redazione della motivazione che non intaccava il dispositivo. Sui profili di merito (secondo e terzo motivo) la Corte ha ritenuto provato che l'imputato era consapevole del debito erariale (autodichiarazioni e comunicazione d'irregolarità) e che la cessione del ramo d'azienda aveva disperso la garanzia patrimoniale rendendo più difficoltosa l'esecuzione coattiva: ciò è sufficiente per integrare l'elemento oggettivo del reato. Quanto al dolo specifico, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui sussiste quando l'alienazione o altri atti fraudolenti sono finalizzati a rendere inefficace la riscossione coattiva delle imposte. La revoca della confisca è stata respinta: in tema tributario i beni alienati per rendere inefficace la riscossione sono suscettibili di sequestro preventivo e confisca ai sensi dell'art. 240 c.p., ancorché qualificabili come prezzo o profitto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché a sostenere gli oneri previsti dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11

    La condotta consistente nell'alienazione del patrimonio che rende più difficoltosa l'esecuzione coattiva integra il fatto previsto dalla norma; il dolo specifico può desumersi quando l'atto è finalizzato a sottrarre al pagamento delle imposte o a rendere inefficace la riscossione.

  • Codice penale, art. 240

    art. 240, primo comma, c.p.

    I beni immobili appartenenti al soggetto che ha commesso il reato tributario e alienati per far venir meno le garanzie di una efficace riscossione sono suscettibili di sequestro preventivo e confisca, in quanto strumento per il quale è stato commesso il reato, indipendentemente dalla loro qualificazione come prezzo o profitto.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Regola le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, compreso l'onere di sostenere le spese del procedimento da parte del ricorrente.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Corte cost., sent. 13/06/2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende e alla valutazione della responsabilità nel proporre il ricorso; in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può comunque essere disposta una somma equitativa.

Massime di principio

  • Un errore materiale o formale nella formulazione della motivazione non necessariamente invalida il dispositivo se il contenuto complessivo della motivazione dimostra la valutazione dei mezzi di impugnazione.
  • Per i reati tributari collegati a cessioni patrimoniali, non è necessario che il pregiudizio per l'Erario sia occulto: è sufficiente che l'atto abbia reso più difficoltosa l'esecuzione coattiva delle imposte per integrare l'elemento oggettivo del reato.
  • Il dolo specifico può essere desunto da elementi fattuali (consapevolezza del debito erariale, comunicazioni di irregolarità, modalità della cessione) che evidenziano la finalità di sottrarsi alla riscossione, anche in assenza di una clausola contrattuale 'anomala' esplicita.
  • I beni alienati per rendere inefficace la riscossione tributaria possono essere sequestrati e confiscati come strumenti del reato, anche se gravati da ipoteca o se il loro valore contabile non sembra coprire pienamente il debito.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione è necessario valutare la sussistenza di profili di ammissibilità: ricorsi manifestamente infondati o procedurali possono essere dichiarati inammissibili con condanna alle spese e applicazione di sanzioni pecuniarie equitative.

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