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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18274/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000: in qualità di legale rappresentante della Townet Srl avrebbe indicato nelle dichiarazioni fiscali 2012-2013 elementi passivi relativi ad operazioni parzialmente inesistenti, documentate con fatture sovrastimate. La difesa denunciava vizio di motivazione e il fatto che la sentenza si fondasse su mere presunzioni tributarie non idonee in sede penale, nonché l'esistenza di ragionevoli dubbi sulla colpevolezza e l'assenza di prova di retrocessione finanziaria dalla ASD Incoming al D'Alba.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito non si fondasse su mere congetture, ma su elementi oggettivi e non contestati: mancata giustificazione dell'impiego delle somme versate alla ASD Incoming per fini promozionali, rilevanti sproporzioni (es. rapporto 50:1 rispetto ad altri contributori) e assenza di prova che il debito fiscale fosse stato integralmente estinto (sulla confisca). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000

    Rilevata l'applicazione della norma per la fattispecie di evasione mediante indicazione di elementi passivi relativi ad operazioni parzialmente inesistenti (utilizzo di fatture sovrastimate e/o per operazioni inesistenti) ai fini delle imposte dirette e dell'IVA

  • cod. proc. pen.

    Disposto il pagamento a favore della Cassa delle ammende in relazione al ricorso dichiarato inammissibile, conformemente alla disciplina sulle conseguenze economiche dei ricorsi infondati o inammissibili

Massime di principio

  • In sede penale non sono automaticamente esclusi elementi probatori di natura contabile o fiscale, purché le inferenze siano fondate su fatti materiali e non contestati; non si tratta di pura presunzione se esistono dati oggettivi e logicamente collegati alla conclusione
  • La possibilità di prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti non è sufficiente a scardinare una decisione di merito: occorre dimostrare l'illogicità o la non attendibilità degli elementi posti a base della decisione
  • Discrepanze significative e ingiustificate nelle somme versate rispetto ad altri contribuenti possono costituire indizio grave della fittizietà o sovrafatturazione delle operazioni, se non spiegate razionalmente
  • La confisca del profitto del reato può essere confermata se non viene fornita prova certa dell'estinzione del debito o dell'assenza del profitto illecito; l'onere della prova può gravare sul difensore che sostiene l'avvenuta estinzione
  • I giudizi di merito operano secondo il principio del libero convincimento: la cassazione interviene solo se è ravvisabile un vizio logico, probatorio o di diritto nella motivazione, non per riconsiderare le valutazioni di fatto basate su elementi non viziati

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