Cassazione Penale, Sentenza n. 18277/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava l'insufficiente motivazione del decreto di convalida del sequestro probatorio (in particolare di tre fucili da caccia), poiché la convalida si era limitata a richiamare il verbale di sequestro della polizia giudiziaria senza esporre le concrete ragioni investigative e le esigenze probatorie che giustificavano il vincolo. Il ricorrente evidenziava inoltre una disparità di trattamento rispetto ad altri beni (alcuni capi di fauna selvatica e richiami vivi) che erano stati restituiti, nonostante anch'essi fossero strumenti dell'attività venatoria; con un secondo motivo censurava la mancata indicazione, nel verbale, degli esemplari di avifauna sequestrati e la valutazione del Tribunale come mero errore materiale, con conseguente convalida nonostante l'assenza di identificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondato il primo motivo: il decreto di convalida del sequestro probatorio era viziato per radicale carenza motivazionale rispetto alla necessaria indicazione delle finalità probatorie concrete perseguite. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui anche il sequestro del corpo del reato richiede motivazione specifica salvo i casi in cui la funzione probatoria sia immediatamente evidente per la natura dell'oggetto. Ha inoltre ricordato che il Tribunale del riesame non può supplire, di propria iniziativa, all'assenza di motivazione demandata al P.M. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza impugnata sia il decreto di convalida del sequestro e ha disposto la restituzione di quanto ancora in sequestro all'avente diritto. Sul secondo motivo la decisione non ha dovuto pronunciarsi ulteriormente, essendo sufficiente il vizio già accertato.
Norme richiamate
Corte di cassazione, Sezione III penale, 11 gennaio 2017, n. 1145
Affermata la necessità di motivazione anche per il sequestro probatorio del corpo del reato, salvo i casi in cui la funzione probatoria sia ontologicamente evidente dalla natura dell'oggetto.
Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 27 luglio 2018, n. 36072
Ribadito che il decreto di sequestro probatorio e il relativo decreto di convalida devono contenere, pur se in modo conciso, la specificazione della finalità probatoria perseguita ai fini dell'accertamento dei fatti.
Corte di cassazione, Sezione VI penale, 17 dicembre 2018, n. 56733
Conferma dell'obbligo motivazionale per decreti di sequestro probatorio e convalide.
Corte di cassazione, Sezione II penale, 29 ottobre 2021, n. 39187
Ulteriore conferma della necessità che la motivazione indichi la rilevanza probatoria concreta degli oggetti sequestrati.
Corte di cassazione, Sezione II penale, 5 dicembre 2012, n. 49453
Principio secondo cui il Tribunale del riesame non può integrare la carenza motivazionale del P.M. individuando ex novo le finalità del sequestro, essendo ciò prerogativa del P.M.
Corte di cassazione, Sezione IV penale, 6 dicembre 2017, n. 54827
Decisione che sancisce la nullità del provvedimento in mancanza di chiarimenti sulla concreta finalità probatoria e dispone la restituzione dei beni sequestrati.
Massime di principio
- Il sequestro probatorio e il decreto di convalida devono indicare specificamente le esigenze probatorie concrete che giustificano il vincolo; il mero riferimento al 'corpo del reato' è insufficiente salvo che la funzione probatoria sia immediatamente evidente dalla natura dell'oggetto.
- Il Tribunale del riesame non può supplire alle carenze motivazionali del P.M. individuando di propria iniziativa le finalità del sequestro: l'onere di motivazione spetta al P.M.
- In caso di motivazione gravemente insufficiente il giudice di legittimità può annullare senza rinvio il provvedimento di convalida e disporre la restituzione dei beni.
- Se si contestano difetti formali del verbale di sequestro (es. mancata indicazione di specie o identificazione di animali sequestrati), tali difetti debbono emergere chiaramente e, se non sanati dal P.M., possono compromettere la validità del sequestro; tuttavia ogni censura richiede valutazione specifica e documentata.
- Quando si sequestrano strumenti utilizzati per l'attività illecita (es. armi, richiami vivi), la stessa natura strumentale non esime dall'obbligo di motivazione circa la loro utilità ai fini probatori; la parità di trattamento tra beni simili deve essere giustificata.
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