Cassazione Penale, Sentenza n. 18270/2022 del 09/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 (coltivazione di sostanze stupefacenti), denunciando: 1) errata applicazione delle norme penali relative alla disciplina delle droghe e della legge sulla canapa legale (art. 14, 26 e 73 d.P.R. 309/1990 e art. 4 L. n. 242/2016), con particolare rilievo sulla mancanza di specificazione della specie botanica delle piante sequestrate; 2) nullità e vizi della perizia e del campionamento effettuato dalla polizia e dai RIS, per violazione delle norme sul prelievo e percentuali di campionamento previste, nonché carenze formali nell'istruttoria (art. 87 d.P.R. 309/1990, art. 364 c.p.p., art. 178 lett. c) c.p.p.); 3) inosservanza di norme nazionali e comunitarie e del regolamento delegato della Commissione n. 1155/2017 in materia di soglie e modalità di campionamento della cannabis; 4) travisamento degli atti d'arresto e delle annotazioni investigative, con proposta di una spiegazione alternativa dei fatti (attività lecite di coltivazione o presenza per motivi diversi); 5) errata qualificazione giuridica del fatto ex quinto comma art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto che i primi tre motivi (campionamento, perizia e relative censure tecnico-scientifiche) introducessero questioni nuove non sollevate in grado di appello e quindi precluse alla cognizione in Cassazione ai sensi dell'art. 609 c.p.p. Ha inoltre ritenuto preclusa la riconsiderazione della qualificazione giuridica quando ciò implichi accertamenti di fatto non contestati. Sul merito processuale e probatorio, la Corte ha ritenuto congrua la ricostruzione della Corte territoriale circa l'appartenenza dell'imputato alla gestione della piantagione, fondata su osservazioni, pedinamenti e comportamenti rilevati dagli inquirenti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, oltre all'obbligo di versare in via equitativa euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi della giurisprudenza costituzionale citata.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990
art. 73 comma 4; art. 14; art. 26; art. 87
La norma sostanziale (art. 73) disciplina la fattispecie di coltivazione di sostanze stupefacenti. La Corte ha ritenuto che la qualificazione e la misura del corpo di reato fossero fondate sulla perizia e sugli accertamenti istruttori; gli altri articoli citati sono riferiti ai profili normativi richiamati dal ricorrente ma la Cassazione ha escluso la verifica di questioni di fatto non dedotte in appello.
Legge n. 242 del 2016
Richiamata dal ricorrente in tema di coltivazione di varietà lecite di Cannabis sativa. La Corte non ha proceduto a un esame sostanziale della censura perché la questione botanica e tecnico-scientifica non era stata adeguatamente dedotta in grado di appello e dunque risultava preclusa in Cassazione.
Regolamento delegato della Commissione
n. 1155/2017 del 15/2/2017, allegato I
Richiamato dal ricorrente per i criteri di misurazione e campionamento relativi al principio attivo. La Corte ha considerato le questioni tecniche come novità non dedotte in appello e quindi non valutabili in sede di legittimità.
Codice di procedura penale
art. 609; art. 533; art. 364; art. 178 lett. c); art. 191; art. 616
Art. 609 c.p.p.: limita la cognizione della Cassazione su questioni che non sono state dedotte in appello; la Corte ha invocato tale principio per escludere l'esame delle censure tecniche nuove. Art. 533 c.p.p.: canone di giudizio sul travisamento degli atti, applicato dalla Corte territoriale nella valutazione probatoria. Art. 616 c.p.p.: responsabilità per le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso e conseguente condanna alle spese.
Sentenza Corte Costituzionale
n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione della misura equitativa alla Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato un versamento di euro 3.000,00 pur ritenendo assente colpa grave nella determinazione della inammissibilità.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile sollevare per la prima volta questioni di fatto o tecniche non dedotte in appello: le censure nuove sono precluse ai sensi dell'art. 609 c.p.p.
- Le doglianze sulla regolarità del campionamento e sulle modalità della perizia devono essere tempestivamente e specificamente sollevate in grado di appello per poter essere valutate in sede di legittimità.
- La qualificazione giuridica che richiede accertamenti di fatto non contestati non è riesaminabile in Cassazione; la riclassificazione del fatto è preclusa se comporta nuova valutazione probatoria.
- Le valutazioni probatorie e le ricostruzioni fattuali della Corte d'appello trovano ampia discrezionalità e sono sindacabili in Cassazione solo se manifestamente illogiche, contraddittorie o prive di motivazione.
- Il ricorrente in Cassazione, se il ricorso è dichiarato inammissibile, può essere condannato al pagamento delle spese e a versamenti alla Cassa delle Ammende; è quindi essenziale valutare la concretezza e la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso.
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