Cassazione Civile, Sentenza n. 13269/2022 del 28/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso il decreto della Corte d'appello di Bari che aveva rigettato l'opposizione alla decisione del consigliere designato che aveva respinto la domanda di equo indennizzo ex legge n.89/2001 per presunta irragionevole durata del processo di separazione iniziato nel 2006 ed estinto per cancellazione dal ruolo e mancata riassunzione nel 2015. Il ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) violazione del principio di irretroattività (art. 11 disp. att. c.c.) perché la Corte aveva applicato la nuova disposizione introdotta dalla legge n.208/2015; (2) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per mancata valutazione delle prove e dei fatti (numerosi rinvii d'ufficio e abbandono del giudizio dovuto all'eccessiva durata); (3) questione di incostituzionalità dell'art. 2, comma 2-sexies lett. c) della legge n.89/2001 rispetto agli artt. 24, 111 e 117 Cost. e all'art. 6 CEDU.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo (ritenendo applicabile la nuova disciplina ai procedimenti instaurati dopo l'entrata in vigore della norma e confermando l'orientamento giurisprudenziale sull'applicabilità 'in itinere' della disposizione) e ha dichiarato inammissibile il terzo motivo (perché il ricorso di cassazione non può mirare unicamente a sollevare una questione di costituzionalità e perché la questione non era sufficientemente illustrata). Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo che la Corte d'appello aveva applicato meccanicamente la presunzione prevista dall'art. 2, comma 2-sexies lett. c) senza valutare se l'abbandono del giudizio fosse dovuto proprio all'eccessiva durata del processo (circostanza che escluderebbe la presunzione). Perciò la sentenza è stata cassata quanto al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 2, comma 2-sexies, lett. c), legge n. 89/2001
Introduce una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo quando il procedimento si estingue per rinuncia o inattività delle parti; influisce sul riparto dell'onere della prova a favore dell'Amministrazione ma è superabile se la parte dimostra che l'abbandono è dovuto all'eccessiva durata.
Art. 1, comma 777, lett. d), legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)
Ha introdotto la modifica all'art. 2 della legge n.89/2001 (sopra), dando luogo a uno 'ius superveniens' che incide sugli effetti e sul regime probatorio delle domande di equo indennizzo; la sua applicazione è valutata secondo i principi di non retroattività.
Art. 11 disposizioni di attuazione cod. civ. (art. 11 disp. att. c.c.)
Principio di irretroattività: la legge nuova si applica ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore; può operare sugli effetti e sulle situazioni ancora in corso senza alterare gli effetti già verificatisi del fatto passato.
Regolano l'estinzione del processo per rinuncia o per inattività delle parti; l'estinzione per tali cause è il presupposto fattuale cui la legge n.89/2001 connette la presunzione di assenza di pregiudizio.
Riguardano il ruolo del giudice nella formazione della prova e la motivazione delle decisioni; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia adeguatamente valutato i fatti e le deduzioni del ricorrente ai fini di verificare l'applicabilità della presunzione.
Norma procedurale che consente la trattazione in adunanza camerale; qui la causa, inizialmente trattata in camera di consiglio, è stata rimessa alla pubblica udienza.
Artt. 24, 111 e 117 Cost.; art. 6 CEDU
Norme invocate nella questione di costituzionalità e diritti processuali; la Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile e perciò non ha effettuato un giudizio di costituzionalità sul merito.
Massime di principio
- La modifica normativa che introduce una presunzione favorevole all'Amministrazione (art. 2, comma 2-sexies lett. c) legge n.89/2001) opera sui procedimenti instaurati dopo l'entrata in vigore della norma; non è sufficiente che il fatto generatore sia anteriore se il procedimento rientra nella fase di applicazione della nuova disciplina.
- La presunzione di insussistenza del pregiudizio per estinzione del processo per inattività è relativa (iuris tantum) e può essere superata dalla prova che l'abbandono del giudizio sia stato determinato dall'eccessiva durata del procedimento, ossia quando il disinteresse è causato proprio dal ritardo processuale.
- Il giudice che applica la presunzione deve comunque esaminare i fatti e le circostanze concrete del processo presupposto per verificare se la presunzione sia effettivamente pertinente o se vada esclusa per la ragione (ad es. eccessiva durata) che ha determinato l'abbandono.
- In cassazione non è normalmente ammissibile un motivo volto unicamente a sollevare una questione di costituzionalità non collegata a un vizio specifico del provvedimento impugnato e non adeguatamente illustrata; la questione costituzionale deve essere prospettata con concretezza e rilevanza rispetto all'impugnazione.
- Per provare che l'abbandono del giudizio è dipeso dall'eccessiva durata è necessario dedurre e documentare elementi concreti (numerosi rinvii, natura dei ritardi, tempi complessivi, condotte processuali) che consentano di collegare la durata del processo all'impossibilità di ottenere utilità dalla decisione.
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