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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13264/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti chiedevano l'equo indennizzo per la violazione del termine di ragionevole durata del processo riferito al giudizio presupposto iniziato il 28.10.2003 dinanzi alla Corte dei Conti (domanda relativa al riconoscimento della maggiorazione del 18% sull'assegno funzionale). Il giudizio presupposto si era estinto in sede di appello per inattività/rinuncia con sentenza depositata il 4.8.2017. In primo grado e in appello la Corte aveva rigettato le domande di equa riparazione ritenendo applicabile l'art. 2, comma 2-sexies, lett. c) della L. n. 89/2001 (introdotto dalla L. n. 208/2015) che presume l'insussistenza del pregiudizio in caso di estinzione per rinuncia o inattività ai sensi degli artt. 306 e 307 c.p.c., salvo prova contraria, e richiamando anche l'art. 2, comma 2-quinquies, lett. a) L. 89/2001 che esclude l'indennizzo se la parte ha agito consapevole dell'infondatezza della domanda (per i ricorrenti l'infondatezza sarebbe risultata dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte dei Conti del 29.9.2006). In cassazione i ricorrenti contestavano l'applicabilità della presunzione legislativa e l'esclusione della tutela fondata sull'art. 6 CEDU, e sostenevano che la proposizione dell'appello e il superamento del termine ragionevole bastassero a superare la presunzione di insussistenza del danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art. 2, comma 2-sexies, lett. c) L. n. 89/2001, così come introdotto dalla L. n. 208/2015, è applicabile alle domande di equa riparazione proposte dopo l'entrata in vigore della novella (10 gennaio 2016). Poiché la domanda era stata presentata il 28 luglio 2016, la presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio in caso di estinzione per rinuncia o inattività si applicava; spettava quindi ai ricorrenti fornire prova contraria che non è stata fornita. Inoltre la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto che i ricorrenti fossero, alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti, consapevoli dell'infondatezza sopravvenuta della loro domanda (violazione dell'art. 2, comma 2-quinquies, lett. a)), ostando quindi al riconoscimento dell'indennizzo. Il ricorso è stato rigettato e non sono state regolate spese di cassazione.

Norme richiamate

  • Legge n. 89/2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. c)

    si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile

    La Corte ha ritenuto che la disposizione introduca una presunzione iuris tantum di insussistenza del danno quando il processo si estingue per rinuncia o inattività; tale presunzione è applicabile alle domande di equa riparazione presentate dopo l'entrata in vigore della modifica (10/01/2016) e sposta sull'attore l'onere di provare il pregiudizio.

  • Legge n. 89/2001, art. 2, comma 2-quinquies, lett. a)

    non è riconosciuto indennizzo alla parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole dell'infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande

    La norma esclude l'indennizzo quando la parte ha agito o resistito consapevole dell'infondatezza; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la conoscenza della sopravvenuta infondatezza fosse desumibile dalla giurisprudenza della Corte dei Conti e dalla condotta dei ricorrenti.

  • Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016)

    Ha introdotto le modifiche all'art. 2 della L. 89/2001 (tra cui il comma 2-sexies lett. c) e il comma 2-quinquies lett. a)), entrate in vigore il 10/01/2016; le modifiche hanno effetto sulle domande presentate dopo tale data.

  • Codice di Procedura Civile, artt. 306 e 307

    Regolano l'estinzione del processo per rinuncia e per inattività delle parti; la Corte ha ritenuto che l'estinzione ai sensi di tali norme inneschi la presunzione prevista dall'art. 2, comma 2-sexies L. 89/2001.

  • Art. 6 CEDU (diritto a un processo equo)

    Invocato dai ricorrenti come parametro di tutela; la Corte ha però ritenuto che la disciplina nazionale novellata sia applicabile alla domanda presentata dopo l'entrata in vigore della modifica, senza che la richiamata norma CEDU impedisca l'applicazione della nuova ripartizione dell'onere probatorio.

  • D.P.R. n. 1092/1973, art. 53, comma 1

    Norma richiamata nel quadro della questione di merito (riferita alla impossibilità per gli appartenenti alle Forze Armate di usufruire della maggiorazione del 18% sull'assegno funzionale), collegata alla giurisprudenza che aveva escluso tale maggiorazione.

Massime di principio

  • La presunzione iuris tantum prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. c) L. 89/2001 (introdotta dalla L. 208/2015) si applica solo alle domande di equa riparazione proposte dopo l'entrata in vigore della novella (10/01/2016); per cause anteriori alla data la vecchia ripartizione probatoria resta operativa.
  • Quando il processo presupposto si estingue per rinuncia o per inattività ai sensi degli artt. 306-307 c.p.c., il giudice può operare la presunzione che il protrarsi non abbia causato pregiudizio: l'attore deve quindi fornire prova contraria adeguata per ottenere l'indennizzo.
  • La valutazione dell'esistenza del pregiudizio da irragionevole durata è in larga parte un accertamento di fatto spettante al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo nei limiti della motivazione e degli estremi di vizio di cui all'art. 360 c.p.c.
  • Se sussistono elementi che attestano la consapevolezza dell'infondatezza originaria o sopravvenuta della domanda (es. precedente giurisprudenza consolidata che esclude il diritto reclamato), l'indennizzo può essere escluso ai sensi dell'art. 2, comma 2-quinquies, lett. a).
  • Per opporsi efficacemente alla presunzione di inesistenza del danno, il ricorrente dovrebbe documentare la concreta attività processuale e la persistenza di un interesse reale alla prosecuzione del giudizio (tempistiche, atti compiuti, ragioni dell'inattività non imputabili alla parte, probabilità di accoglimento sostanziale), nonché le conseguenze soggettive subite dall'attesa.
  • In situazioni analoghe verificare sempre la data di proposizione della domanda di equa riparazione rispetto all'entrata in vigore delle modifiche normative: la decorrenza decide l'applicabilità delle nuove regole probatorie.

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