Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13336/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato l'ordinanza ingiunzione n.1566/2009 del Ministero, con cui era stata irrogata una sanzione per superamento dei limiti spettrofotometrici (420 e 453 nm) previsti dall'art.3 della legge 27/01/1968 n.35 per gli oli di semi destinati al consumo alimentare. Questioni giuridiche sollevate: (i) incompatibilità/abrogazione dell'art.3 L.35/1968 da parte del d.lgs.109/1992 (art.29) con riferimento ai prodotti destinati ad altri Paesi; (ii) efficacia del regolamento CE n.182/2009 e norme UE sulla commercializzazione rispetto alla norma nazionale; (iii) obblighi di notifica ai sensi della Direttiva 98/34 e d.lgs.427/2000; (iv) presunta illegittimità costituzionale dell'art.3 L.35/1968 per violazione degli artt.3 e 41 Cost. e richiesta, in subordine, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (art.267 TFUE).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile all'episodio contestato l'art.3 della legge n.35/1968 vigente al tempo del fatto, richiamando i principi di legalità e di non retroattività delle norme sanzionatorie amministrative; ha escluso che l'art.29 del d.lgs.109/1992 implicitamente abrogasse l'art.3 della legge 1968, non ravvisando contraddizione tale da impedirne la contemporanea applicazione; ha dichiarato inammissibili o infondati gli altri rilievi: l'eccezione relativa al Regolamento CE 182/2009 non incide sulla disciplina nazionale degli oli di semi, la doglianza sulla mancata notifica ai sensi della Direttiva 98/34 è stata censurata come non tempestivamente dedotta, la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata (la norma non discrimina e persegue la tutela della genuinità e della qualità degli alimenti) e non sussistono i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte UE. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di giudizio in cassazione (liquidate in € 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate) e ad eventuali contributi unificati secondo la normativa applicabile.

Norme richiamate

  • legge 27 gennaio 1968, n. 35, art. 3

    Gli oli di semi, destinati al consumo alimentare, devono essere esenti da coloranti aggiunti. La decolorazione degli oli di semi dai pigmenti eventualmente presenti deve essere tale che gli assorbimenti spettrofotometrici a 420 e 453 millimicron, corrispondenti rispettivamente ai massimi di assorbimento della clorofilla e del betacarotene, non superino i valori di 0,20 e di 0,10 misurati sull'olio, diluito con eguale volume di esano in vaschette da centimetri 1, con riferimento all'esano normale

    La Corte ha confermato la piena applicabilità dell'art.3 ai fatti contestati, richiamando la normativa vigente al tempo della condotta e il suo contenuto restrittivo rispetto ai coloranti/decoloranti negli oli di semi destinati al consumo alimentare.

  • decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, art. 29

    [i]l presente decreto non si applica ai prodotti alimentari destinati ad altri Paesi

    La Corte ha ritenuto che l'esclusione di applicazione del d.lgs.109/1992 ai prodotti destinati ad altri Paesi non comporta l'abrogazione implicita dell'art.3 della legge 35/1968; non sussiste incompatibilità tale da escludere la contemporanea operatività della norma del 1968.

  • Regolamento (CE) n. 182/2009 (modifica art. 6 del Reg. CE n. 1019/2002)

    Gli Stati membri possono vietare la produzione, sul loro territorio, delle miscele di oli di oliva e di altri oli vegetali di cui al primo comma per il consumo interno. Tuttavia, essi non possono vietare la commercializzazione, sul loro territorio, delle suddette miscele di oli provenienti da altri paesi, né vietare la produzione, sul loro territorio, di dette miscele ai fini della commercializzazione in un altro Stato membro o dell'esportazione

    La Corte ha valutato che tale disposizione riguarda le miscele di oli di oliva e non incide sulla disciplina nazionale relativa agli oli di semi prevista dall'art.3 della legge 35/1968.

  • decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 (attuazione Direttiva 98/34)

    La questione sulla mancata notifica come 'regola tecnica' è stata dichiarata inammissibile perché non tempestivamente dedotta nei gradi di merito; la Corte non ha pronunciato una decisione di merito sulla notifica.

  • legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 1 e art. 23)

    Applicati i principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia (art.1) per le sanzioni amministrative; l'art.23 preclude l'introduzione in corso di causa di nuove ragioni non prospettate con il ricorso introduttivo nell'opposizione a sanzioni amministrative.

  • decreto legislativo 18 aprile 2017, n. 231 (art. 30, comma 1) - richiamato

    Citato in relazione alla successiva abrogazione del d.lgs.109/1992, ma la Corte ha ribadito che le norme da applicare sono quelle vigenti al momento del fatto.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 267

    La Corte ha ritenuto non necessaria la rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia, non essendo emerso un dubbio interpretativo di diritto dell'UE essenziale per la decisione.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3 e 41

    La censura di incostituzionalità è stata respinta: la norma nazionale è stata ritenuta non discriminatoria e funzionale alla tutela della salute e della qualità degli alimenti, quindi compatibile con i principi costituzionali invocati.

Massime di principio

  • In materia di illeciti amministrativi si applica la legge vigente al momento della condotta: modifiche o abrogazioni successive non operano retroattivamente a vantaggio dell'agente, salvo diversa previsione espressa.
  • L'esistenza di una disposizione contenuta in un decreto successivo che esclude la sua applicazione a prodotti destinati all'estero non implica automaticamente l'abrogazione di norme speciali anteriori; occorre valutare la compatibilità e l'intento del legislatore.
  • Le norme regolamentari/ comunitarie che disciplinano categorie specifiche (es. miscele di oli d'oliva) non si estendono automaticamente a normative nazionali che regolano altri prodotti (es. oli di semi), salvo conflitto espresso.
  • Le eccezioni procedurali o giuridiche fondate su obblighi di notifica comunitaria (Direttiva 98/34) devono essere tempestivamente sollevate nei gradi di merito; altrimenti possono essere dichiarate inammissibili in sede di legittimità.
  • Per prospettare l'incostituzionalità di una norma è necessario dimostrare concretamente la violazione dei principi invocati; un impatto economico o disparato non basta senza prova di discriminazione per nazionalità o di illegittimo sacrificio di libertà costituzionali.
  • La rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'UE è opportuna solo se la decisione nazionale richiede una interpretazione preventiva del diritto dell'Unione; se il diritto UE non è decisivo o la questione è chiaramente risolvibile alla stregua del diritto interno, la rimessione non è necessaria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.