Cassazione Civile, Sentenza n. 13348/2022 del 28/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'equa riparazione ex legge n.89/2001 per la presunta irragionevole durata della procedura fallimentare Telenit Telecomunicazioni spa. La questione centrale era la decorrenza del termine semestrale di decadenza previsto dall'art.4 della legge n.89/2001: la Corte d'appello di Venezia aveva ritenuto che il semestre decorresse dal riparto parziale del patrimonio fallimentare che aveva consentito l'integrale soddisfacimento dei creditori; i ricorrenti sostenevano invece che il termine dovesse decorrere dalla definitività del decreto di chiusura del fallimento (ossia dalla data in cui la decisione che conclude la procedura è divenuta definitiva). Inoltre i ricorrenti censuravano il mancato esame preventivo, da parte della corte territoriale, della questione di decadenza rilevata d'ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che il termine semestrale di cui all'art.4 della legge n.89/2001 decorre dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento (ovvero dall'esaurimento dei mezzi di impugnazione proponibili avverso quel provvedimento). Se il decreto di chiusura non è stato comunicato, la definitività si individua nell'anno dalla pubblicazione ai sensi dell'art.327 c.p.c. La Cassazione ha precisato che il riparto parziale e l'integrale soddisfacimento del credito rilevano ai fini del computo della durata del procedimento rispetto al diritto all'indennizzo (art.2 l.89/2001) ma non per la decorrenza del termine semestrale di proposizione dell'azione. Per l'effetto il decreto impugnato della Corte d'appello di Venezia è stato cassato e la causa rinviata alla stessa Corte in diversa composizione per le determinazioni conseguenti; il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
legge 24 marzo 2001, n. 89 (equa riparazione)
art. 4, art. 2, art. 5-ter
L'art.4 (termine semestrale per proporre l'azione) decorre dalla data in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva; l'art.2 individua i casi in cui la durata della procedura dà diritto all'indennizzo (con riferimento al concorso dei creditori) e il riparto integrale influisce sul diritto all'indennizzo ma non sulla decorrenza del termine di proposizione
Codice di procedura civile
Qualora il provvedimento che conclude la procedura non sia stato comunicato, la definitività da cui decorre il termine di cui all'art.4 si individua nell'anno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art.327 c.p.c.
Costituzione della Repubblica Italiana
Richiamate in relazione ai principi di ragionevole durata del processo e al rispetto degli obblighi convenzionali e di rango costituzionale
Convenzione europea dei diritti dell'uomo
art. 6 par. 1; Protocollo I art. 1
Rilevanza dei diritti al giusto processo e alla tutela dei beni in tema di durata delle procedure e ripartizione dell'attivo
Decreto legislativo n. 5/2006 e Decreto legislativo n. 169/2007
La decisione specifica che, per la procedura in esame, non erano applicabili le modifiche introdotte da tali decreti; in generale tali modifiche possono incidere sulla disciplina applicabile ma qui non mutano il principio sulla decorrenza del termine dell'art.4 l.89/2001
Codice di procedura civile
Riferito al tema del rilievo d'ufficio: la censura relativa al mancato preventivo esame è stata ritenuta assorbita per effetto dell'accoglimento del primo motivo
Massime di principio
- Il termine semestrale per proporre l'azione di equa riparazione ex l.89/2001 decorre dalla definitività del provvedimento che conclude la procedura (es. decreto di chiusura del fallimento), non dalla data dei riparti parziali che abbiano soddisfatto i creditori
- Se il provvedimento di chiusura non è stato comunicato, la definitività ai fini dell'art.4 si individua nell'anno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.327 c.p.c.; pertanto il termine di sei mesi va computato da tale data
- Il fatto che un credito sia stato integralmente soddisfatto con un riparto non interrompe né sostituisce la regola della decorrenza dalla decisione definitiva: il riparto incide sul diritto all'indennizzo (durata rilevante) ma non sul dies a quo per proporre l'azione
- Nelle ipotesi in cui le modifiche legislative (d.lgs. n.5/2006, n.169/2007) non siano applicabili, resta fermo il criterio della definitività della decisione finale quale momento iniziale del termine decadenziale
- Quando una corte territoriale solleva d'ufficio la questione di decadenza, la sua valutazione può perdere rilevanza se il giudice di legittimità accoglie per altra ragione il ricorso; tuttavia, nei casi dubbi, è prudente che il giudice territoriale ponga le parti in condizione di discutere il rilievo d'ufficio
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