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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13268/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava il decreto della Corte d'appello di Perugia che aveva rigettato la sua opposizione avverso il provvedimento del consigliere designato in materia di equa riparazione (legge n. 89/2001). Primo motivo: censura per aver applicato i parametri di liquidazione delle spese propri dei procedimenti di ingiunzione (tabella n. 8 del d.m. n. 55/2014) invece di quelli relativi ai procedimenti contenziosi (tabella n. 12), contestando inoltre l'entità dei compensi legali liquidati (importo ritenuto non consono). Secondo motivo: la Corte d'appello avrebbe applicato lo scaglione di valore errato nel liquidare le spese del giudizio di opposizione, calcolando il valore sulla somma complessivamente liquidata per l'equa riparazione invece che sul valore della sola domanda relativa alle spese (510,00 euro), posto che l'opposizione investiva esclusivamente la statuizione sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo e accolto il secondo. Sulla prima questione la Corte ha confermato che, nella fase monitoria del procedimento per equa riparazione (decisione del consigliere designato senza contraddittorio), la liquidazione delle spese va effettuata secondo la tabella n. 8 del d.m. n. 55/2014 (procedimenti monitori), per l'affinità strutturale con il procedimento di ingiunzione e per la differita operatività del contraddittorio. Sulla seconda questione la Corte ha ritenuto corretto invece il rilievo della ricorrente: quando l'opposizione investe solo la statuizione sulle spese, il valore della controversia è quello relativo alla domanda sulle spese (510,00 euro) e non l'importo liquidato a titolo di indennizzo. Perciò la statuizione della Corte d'appello relativa alle spese del giudizio di opposizione è stata cassata e la Corte di cassazione ha deciso nel merito: ha condannato la ricorrente al pagamento in favore del Ministero della Giustizia della somma di euro 450,00 per le spese del giudizio di opposizione. Le spese del giudizio di cassazione della parte ricorrente sono dichiarate non ripetibili.

Norme richiamate

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione ai criteri generali di liquidazione delle spese; la Corte lo tiene presente nel contesto della corretta applicazione delle tabelle ministeriali per la determinazione dei compensi

  • art. 92 cod. proc. civ.

    Rilevante per la determinazione delle spese di lite e del relativo valore della controversia; utilizzato per valutare correttamente lo scaglione di liquidazione delle spese nella fase di opposizione

  • art. 2233, comma 2, cod. civ.

    Cenno alla disciplina sulla liquidazione delle spese professionali; la Corte verifica la conformità della somma liquidata ai limiti previsti dalla normativa e dalle tabelle

  • d.m. n. 55 del 2014

    Fonte primaria delle tabelle per la liquidazione dei compensi professionali; la Corte interpreta e applica la tabella n. 8 (procedimenti monitori) per la fase davanti al consigliere designato e la tabella n. 12 per i procedimenti contenziosi davanti alla corte d'appello, distinguendo le due fasi procedurali

  • art. 12 d.m. n. 55 del 2014

    Consente la riduzione fino al 50% del valore medio delle voci di liquidazione; la Corte ha ritenuto congrua la riduzione operata entro il limite previsto

  • legge n. 89 del 2001 (legge Pinto)

    Disciplina dell'equa riparazione per la durata ragionevole del processo; la Corte utilizza la sua riformulazione successiva alla modifica introdotta dal d.l. n. 83/2012 per distinguere la fase monitoria dal successivo giudizio di opposizione

  • decreto legge n. 83 del 2012, conv. con legge n. 134 del 2012

    Ha introdotto la fase monitoria davanti al presidente della corte o giudice designato nella procedura Pinto, determinante per l'applicazione della tabella n. 8 nella fase iniziale

  • artt. 10 e 14 cod. proc. civ.

    Richiamati nei motivi del ricorso rispetto ai criteri generali processuali e alla determinazione del valore della controversia, pertinenti alla censura sull'individuazione dello scaglione di liquidazione

  • Cass. n. 16512 del 2020 (giurisprudenza)

    Precedente interpretativo richiamato dalla Corte che conferma l'applicabilità della tabella n. 8 ai procedimenti monitori nella fase davanti al consigliere designato, per affinità strutturale con il procedimento di ingiunzione

Massime di principio

  • Nelle procedure di equa riparazione (legge Pinto) bisogna distinguere la fase monitoria davanti al consigliere/giudice designato (decisione senza contraddittorio) e l'eventuale successivo giudizio contenzioso di opposizione: per la fase monitoria si applicano per analogia i parametri della tabella n. 8 del d.m. n. 55/2014 (procedimenti monitori/ingiunzione), mentre per il giudizio di opposizione, che è contenzioso e si svolge a pieno contraddittorio, si applicano le tabelle proprie dei procedimenti contenziosi (es. tabella n. 12 se davanti alla corte d'appello)
  • Se l'opposizione investe soltanto una determinata statuizione (es. le sole spese processuali), il valore della controversia ai fini della liquidazione degli onorari va determinato con riferimento al valore della sola domanda dedotta in opposizione (ossia la somma richiesta per quella specifica voce), non al complessivo importo liquidato a titolo di indennizzo
  • La riduzione dei compensi rispetto al valore medio indicato nelle tabelle è ammessa nei limiti previsti dal d.m. n. 55/2014 (es. fino al 50% per alcune voci in base all'art. 12), e la Corte verifica la congruità della riduzione in relazione all'impegno e al decoro professionale
  • Nel ricorso per cassazione è importante circoscrivere i profili di doglianza alla specifica fase processuale cui si riferiscono (monitoria vs opposizione) perché la tabella e i criteri di liquidazione variano a seconda della natura della fase
  • In caso di accoglimento parziale del ricorso la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito relativamente alla questione accolta, anche determinando direttamente la nuova liquidazione delle spese

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