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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13267/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il decreto della Corte d'appello di Bologna che aveva rigettato per tardività le loro domande di indennizzo ex legge n. 89/2001 per la eccessiva durata di una procedura fallimentare iniziata nel 2001 e chiusa con decreto del 10.8.2016 (depositato il 13.9.2016). La Corte territoriale aveva ritenuto che, non essendo stato provato che il decreto di chiusura fosse stato comunicato, la decorrenza del termine per proporre la domanda di equo indennizzo dovesse farsi risalire alla scadenza del termine previsto dall'art. 327 c.p.c. per proporre reclamo avverso il decreto di chiusura, e aveva applicato il termine semestrale introdotto dalla legge n. 69/2009 (art.46 comma 17), ritenendo quindi tardivo il ricorso introdotto il 27/28.2.2018. I ricorrenti sostenevano invece che, ratione temporis, al procedimento iniziato nel 2001 non si applicava la riduzione del termine da un anno a sei mesi introdotta nel 2009 e che quindi il termine lungo per impugnare era di un anno, per cui il loro ricorso era tempestivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha confermato che, quando il decreto di chiusura del fallimento non è comunicato, la decorrenza del termine per proporre reclamo si determina applicando l'art. 327 c.p.c.; ma ha precisato che la riduzione del cosiddetto "termine lungo" da un anno a sei mesi disposta dall'art.46, comma 17, della legge n. 69/2009 si applica solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della riforma (art.58 comma 1 della stessa legge). Poiché la procedura fallimentare aveva avuto inizio prima della riforma, il termine applicabile era quello di un anno: pertanto le domande dei ricorrenti erano state proposte tempestivamente. La Corte ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • legge n. 89 del 2001

    Norma che disciplina l'indennizzo per irragionevole durata del processo; la domanda di indennizzo deve essere proposta entro termini che decorrono dalla definitività del provvedimento che chiude la procedura presupposto (qui il decreto di chiusura del fallimento).

  • art. 4 legge n. 89 del 2001

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma violata; la Corte ha trattato la questione in termini processuali di decorrenza del termine per proporre la domanda di indennizzo.

  • art. 327 cod. proc. civ.

    Applicato per determinare la decorrenza del termine di impugnazione quando il provvedimento del giudice delegato non è stato comunicato: in tal caso la definitività del decreto si individua alla scadenza del termine previsto dall'art. 327 c.p.c. (termine lungo).

  • art. 46, comma 17, legge n. 69 del 2009

    Ha ridotto il cosiddetto "termine lungo" da un anno a sei mesi, ma la Corte ha rilevato che tale riduzione si applica solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della riforma.

  • art. 58, comma 1, legge n. 69 del 2009

    Disposizione di efficacia temporale che prevede l'applicazione della modifica (art.46 comma 17) solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della riforma; da ciò deriva la non applicabilità della riduzione semestrale al procedimento iniziato nel 2001.

  • art. 26 legge fallimentare

    Norma che disciplina l'impugnazione dei provvedimenti del giudice delegato; la Corte ha distinto il caso in cui il provvedimento sia comunicato (termine speciale) da quello in cui non lo sia (applicazione art.327 c.p.c.).

  • art. 119 legge fallimentare

    Rilevato nella sentenza in relazione al reclamo avverso il decreto di chiusura: il reclamo è un rimedio endofallimentare incidentale e non può essere considerato una nuova autonoma controversia utile ad aggirare le norme temporali che si applicano ratione temporis.

  • art. 6 CEDU; art. 1 Protocollo addizionale CEDU; artt. 111 e 117 Cost.

    Diritti invocati dai ricorrenti come profili di illegittimità per la durata del processo e per il rispetto del giusto processo; la Corte ha però risolto la causa su questioni di diritto processuale interno inerenti alla decorrenza dei termini e al regime di retroattività delle riforme.

  • d.lgs. n. 5 del 2006 e d.lgs. n. 169 del 2007

    Richiamati come modifiche normative che, se applicabili, possono influire sui termini; la Corte ha osservato che tali modifiche non si applicavano al caso in esame dato l'avvio anteriore della procedura.

  • art. 150, comma 1, d.lgs. n. 5 del 2006

    Richiamato nel motivo di ricorso ma non determinante: contesto normativo che il ricorrente aveva evocato tra le disposizioni rilevanti per la verifica della decorrenza dei termini.

Massime di principio

  • Quando il decreto di chiusura del fallimento non è stato comunicato, per individuare la decorrenza del termine per proporre reclamo o per la domanda di indennizzo ex legge n.89/2001 si applica l'art. 327 c.p.c.: la definitività si determina alla scadenza del cosiddetto "termine lungo".
  • La durata del "termine lungo" (un anno o sei mesi) va determinata ratione temporis: le riduzioni introdotte da riforme successive si applicano solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore delle stesse, salvo diversa previsione di efficacia temporale.
  • Il reclamo avverso il decreto di chiusura fallimentare è un rimedio endofallimentare incidentale e non può essere considerato un 'nuovo giudizio' tale da modificare la disciplina temporale applicabile alla procedura originaria.
  • In casi simili è essenziale verificare la data di inizio della procedura presupposto per stabilire quale versione normativa dei termini sia applicabile; la prova della comunicazione del decreto può cambiare la decorrenza del termine.
  • In assenza di certezza sulla comunicazione del provvedimento, conviene calcolare i termini applicando l'art. 327 c.p.c. e verificare con attenzione la normativa di riforma e le relative clausole di efficacia temporale per evitare decadenze.
  • Se sussistono dubbi sulla tempestività dell'impugnazione o della domanda di indennizzo, il ricorso tempestivo è preferibile e la documentazione sulla pubblicazione/comunicazione del decreto va prodotta e contestata tempestivamente.

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