Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11872/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un contribuente, professionista iscritto all'albo dei ragionieri commercialisti, era stato sottoposto a indagini finanziarie su conti correnti a lui intestati, su un conto intestato allo studio professionale unipersonale e su conti di società da lui amministrate. L'Ufficio, ritenendo non adeguate le giustificazioni fornite nel contraddittorio, emetteva avviso di accertamento ai fini IRPEF e IRAP per l'anno 2006. La CTP accoglieva solo parzialmente il ricorso del contribuente; in appello la CTR annullava integralmente l'atto impositivo. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di motivi ex art. 18 d.lgs. 546/1992 e sulle eccezioni relative alle nuove deduzioni in appello; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente/illogica, poiché la CTR, pur distinguendo tra versamenti e prelevamenti e tra conti della società e conti personali, aveva poi annullato integralmente l'avviso; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. per avere la CTR annullato l'atto nonostante l'asserita mancata prova del contribuente su alcune operazioni di accredito indicate dall'Ufficio, motivo che però restava assorbito.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la CTR avesse implicitamente respinto le eccezioni di rito dell'Ufficio tramite la decisione sul merito; ha accolto il secondo motivo, ravvisando una motivazione soltanto apparente e logicamente incongrua nella sentenza d'appello, perché la CTR aveva correttamente escluso le operazioni sui conti della società non riferibili al contribuente ma, quanto ai conti personali, aveva poi annullato integralmente l'avviso senza spiegare la coerenza di tale esito con la distinzione tra versamenti e prelevamenti e con i principi sulle presunzioni da indagini finanziarie. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    legittima le indagini finanziarie sui conti del contribuente e l'utilizzo dei relativi esiti ai fini dell'accertamento, previa richiesta di giustificazione delle operazioni.

  • art. 18 d.lgs. n. 546/1992

    difetto dei motivi di impugnazione

    il ricorso introduttivo deve contenere i motivi di impugnazione; la loro mancanza può integrare una questione di ammissibilità.

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia ricorre solo quando vi sia totale pretermissione della decisione su una domanda o eccezione indispensabile; è sufficiente anche una pronuncia implicita di rigetto desumibile dalla decisione sul merito.

  • art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.

    la sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile l'iter logico-argomentativo seguito dal giudice.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario la sentenza è nulla se la motivazione è soltanto apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.

  • art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.

    consente di denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia o per motivazione apparente.

  • art. 2697 c.c.

    invocato per contestare la ripartizione dell'onere della prova in ordine alla giustificazione delle operazioni bancarie; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per censurare l'apprezzamento delle prove e la considerazione delle operazioni non contestate; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    dedotto per violazione di norme sostanziali e processuali in tema di prova e valutazione delle risultanze bancarie.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato come parametro costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Massime di principio

  • Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice, decidendo la controversia nel merito, mostri di avere implicitamente respinto le eccezioni preliminari incompatibili con la soluzione adottata.
  • La motivazione è apparente, e la sentenza è nulla, quando il giudice enuncia una distinzione o una premessa corretta ma poi perviene a una conclusione finale priva di coerente spiegazione logica rispetto alle premesse stesse.
  • Nel contesto delle indagini finanziarie, il giudice deve esaminare separatamente le operazioni rilevate e spiegare in modo coerente quali somme siano riferibili al contribuente e quali no, non potendo annullare in blocco l'accertamento senza confrontarsi con la diversità delle operazioni accertate.
  • Quando una censura è assorbita dall'accoglimento di un diverso motivo, il relativo scrutinio non è necessario e resta privo di autonoma decisione.
  • In sede di legittimità il controllo sulla motivazione non riguarda il merito della valutazione probatoria, ma la presenza di una giustificazione effettiva, comprensibile e non meramente apparente della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.