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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30098/2025 del 02/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il delitto di indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000), deducendo: 1) errata applicazione della norma per mancata considerazione della sua buona fede e per il carattere non vincolante della circolare Agenzia delle Entrate n. 140/E/2017 e per il richiamo a disposizioni (d.l. n. 124/2019) successive ai fatti; 2) errata valutazione del dolo (art. 42 c.p.) poiché i giudici si sarebbero affidati a una circolare non vincolante; 3) errata esclusione della non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) per assenza di premeditazione, buona fede e incertezza normativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per la maggior parte dei motivi e ne ha rigettato le censure sulla liceità della compensazione mediante accollo, sulla buona fede e sull'applicabilità dell'art. 131-bis. Tuttavia ha rilevato d'ufficio l'erroneità dell'aumento di pena per continuazione: le due compensazioni contestate nel medesimo anno d'imposta costituiscono un unico reato e, quindi, il fatto riferito al 18/06/2018 è stato annullato senza rinvio perché il fatto non sussiste; è stato eliminato l'aumento di pena di 10 giorni e la pena è stata rideterminata in mesi 7 e giorni 20 di reclusione. Il resto della sentenza impugnata è stato confermato; le pene accessorie e la confisca sono state mantenute.

Norme richiamate

  • art. 10-quater, decreto legislativo n. 74/2000

    Norma incriminatrice dell'indebita compensazione; la Corte conferma che la compensazione è illecito quando vengono utilizzati crediti spettanti a soggetti diversi dall'accollato e fissa la soglia di rilevanza penale (50.000 euro annui) come parametro di offensività.

  • art. 8, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione

    La Corte precisa che l'art. 8 non estende la compensazione al di là dei requisiti strutturali e regolamentari della compensazione tributaria: non crea un'automatica legittimazione all'uso dei crediti di un terzo (accollante).

  • art. 1, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, conv. con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157

    "Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante. I versamenti in violazione del comma 2 si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge."

    La norma ha esplicitato il divieto di utilizzare in compensazione i crediti dell'accollante; la Corte tuttavia osserva che la preclusione era già pacifica anteriormente alla novella normativa.

  • art. 17, decreto legislativo n. 241/1997

    Richiama i presupposti della compensazione tributaria e l'esigenza che debiti e crediti attengano al medesimo soggetto; la Corte richiama questo criterio per escludere la compensazione mediante crediti dell'accollante.

  • art. 42, primo comma, codice penale

    Riferimento alla capacità di volere e al dolo; la Corte rigetta la tesi del ricorrente che l'incertezza normativa o una circolare non vincolante escludano il dolo, richiedendo elementi positivi di affidamento per ritenere la buona fede rilevante.

  • art. 131-bis, codice penale

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte conferma che in reati tributari la causa è applicabile solo per superamenti modesti della soglia di punibilità stabilita dalla norma e non per eccedenze significative; data la somma di euro 67.097,00 la causa è esclusa.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 140/E del 15/11/2017

    Documento interpretativo che aveva affermato la preclusione della compensazione mediante accollo; la Corte ricorda che, pur non vincolante, la circolare era coerente con l'orientamento giurisprudenziale pacifico e dimostrava la conoscibilità del precetto.

  • art. 15, d.lgs. n. 74/2000

    Riferimento ai casi di errore di diritto rilevante nella responsabilità penale tributaria: la Corte sottolinea che l'errore di diritto è rilevante solo se fondato su comportamento positivo delle autorità amministrative, su pacifico orientamento giurisprudenziale o su specifiche richieste di chiarimento, circostanze non presenti nel caso.

  • art. 129, codice di procedura penale

    Potere della Corte di cassazione di rilevare d'ufficio le ipotesi di insussistenza del fatto o di illegittimità della pena; la Corte ha esercitato questo potere per annullare senza rinvio la parte relativa al 18/06/2018.

Massime di principio

  • La compensazione tributaria può essere effettuata solo tra debiti e crediti del medesimo soggetto: l'uso dei crediti dell'accollante per estinguere debiti altrui è precluso e integra, se indebito, il reato previsto dall'art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000.
  • Le circolari amministrative, pur non vincolanti, possono dimostrare la conoscibilità e la prevedibilità del precetto: la sola inesigibilità tecnica della circolare non basta a escludere il dolo o a configurare errore di diritto rilevante.
  • Per invocare la buona fede o l'errore di diritto rilevante ai fini penali è necessario che l'agente abbia potuto fare affidamento su comportamento positivo dell'amministrazione, su un pacifico indirizzo giurisprudenziale o su richieste formali di chiarimento; il semplice dissenso interpretativo non è sufficiente.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) nei reati tributari è applicabile solo quando il superamento della soglia di rilevanza penale sia davvero modestissimo; eccedenze non marginali escludono la non punibilità.
  • Nel caso di più atti di indebita compensazione compiuti entro lo stesso anno d'imposta si considera un unico reato che si perfeziona con la presentazione dell'ultimo modello F24: non è legittimo aumentare la pena per continuazione per atti riferibili allo stesso periodo d'imposta.
  • La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio vizi formali o sostanziali (es. inesistenza del fatto riferito a una delle date) e annullare senza rinvio la parte invalida della sentenza; ciò può comportare la rideterminazione della pena.
  • Chi intende compiere operazioni di accollo e compensazione dovrebbe preventivamente richiedere chiarimenti all'amministrazione o consulenza giuridica qualificata e, se necessario, adottare misure conservative per evitare conseguenze penali (es. astensione dall'uso in compensazione dei crediti dell'accollante).

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