Cassazione Penale, Sentenza n. 30099/2025 del 02/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per omesso versamento dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2016 (importo contestato €521.251,00) nei confronti della società Kemia Tau S.r.l., di cui era amministratore. Ha articolato due motivi: 1) censura della responsabilità personale sostenendo che l'obbligo di versamento era affidato ad altri soggetti (tra cui Carpignoli Cordola Jose) e che il ricorrente non aveva compiuto atti gestori nel 2016 né era consapevole dei flussi economico-finanziari tali da determinare la misura dell'imposta; rilevava inoltre che la sola sottoscrizione della dichiarazione IVA 2017 non dimostrerebbe la consapevolezza dell'esistenza di un debito tributario oltre la soglia penale; 2) censura della confisca per equivalente come violativa del divieto di ne bis in idem (interno e convenzionale) e della proporzionalità, sostenendo che la doppia sanzione (pena e confisca) sarebbe imprevedibile e non adeguatamente giustificata dal collegio di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato la valutazione di merito secondo cui l'amministratore, per il solo fatto di aver assunto la carica e di aver sottoscritto la dichiarazione IVA relativa all'anno 2016 (indicando l'imposta dovuta senza poi effettuare il versamento), è direttamente destinatario dell'obbligo di versamento e non è esonerato dall'affidamento a terzi per gli adempimenti contabili e fiscali. Ha richiamato giurisprudenza consolidata che considera personali e indelegabili questi doveri e ha ritenuto inammissibile e infondato il motivo relativo alla confisca: la confisca per equivalente, disposta nel medesimo procedimento penale e proporzionata al profitto del reato, rientra nel medesimo sistema sanzionatorio e non costituisce duplicazione vietata dal ne bis in idem. Conseguentemente è stata confermata la condanna per omesso versamento Iva (art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000) con pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione, l'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs. n. 74/2000 e la confisca del profitto; il ricorrente è inoltre condannato al pagamento delle spese e a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000
Il reato di omesso versamento IVA è un obbligo personale e indelegabile dell'amministratore: l'accettazione della carica comporta doveri di vigilanza e controllo e la responsabilità penale può sorgere anche se l'ad è mero prestanome o abbia delegato ad altri gli adempimenti.
art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000
Prevede pene accessorie applicabili in caso di condanna per reati tributari; la Corte ha confermato l'applicazione delle pene accessorie insieme alla pena principale.
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU (divieto di ne bis in idem)
La giurisprudenza di legittimità interpretando la giurisprudenza CEDU ritiene che l'applicazione, nel medesimo procedimento, di una sanzione formalmente amministrativa ma sostanzialmente punitiva (es. confisca per equivalente) non integri violazione del ne bis in idem quando le misure sono parte di un unico sistema sanzionatorio strettamente connesso e temporaneamente collegato.
art. 649 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti processuali di deduzione di questioni non sollevate nei motivi di appello; la Corte ha ritenuto preclusa l'eccezione sul ne bis in idem posto che non era stata sollevata in appello.
articoli 12-bis, 19, 20, 21 d.lgs. n. 74 del 2000; norme costituzionali e convenzionali (art. 3, 11, 27 e 117 Cost.; articoli 49 e 50 Carta dei Diritti Fondamentali UE; art. 49 par.3 CDFUE)
Richiami normativi invocati dal ricorrente in tema di garanzie costituzionali e convenzionali e di disciplina dei reati tributari; la Corte non ha ritenuto che le censure mosse abbiano formato motivo idoneo a rimettere in discussione la correttezza dell'accertamento di responsabilità e della misura della confisca nel contesto processuale dedotto.
Massime di principio
- L'amministratore di società risponde personalmente dell'omesso versamento di tributi: la delega a professionisti o ad altri soggetti per l'adempimento contabile/fiscale non esonera dalla responsabilità penale, poiché l'obbligo è considerato personale e indelegabile.
- La sottoscrizione della dichiarazione fiscale da parte dell'amministratore costituisce elemento rilevante ai fini della sua responsabilità, specie se indica imposte dovute non versate; tuttavia, il profilo della consapevolezza può richiedere prova aggiuntiva, a seconda del caso concreto.
- In cassazione non è possibile riformulare censure di fatto già valutate in merito: i giudizi di fatto e l'apprezzamento probatorio dei giudici di merito sono in linea di massima non sindacabili se adeguatamente motivati.
- Qualora si intenda contestare la proporzionalità o la compatibilità con il divieto di ne bis in idem di misure come la confisca per equivalente, tali censure devono essere sollevate tempestivamente nei gradi precedenti (in appello) perché la loro formulazione per la prima volta in Cassazione è di regola inammissibile.
- La confisca per equivalente disposta nel medesimo procedimento penale può essere considerata parte di un sistema sanzionatorio unitario e non costituisce necessariamente una duplice punizione vietata: è però essenziale che la misura sia adeguatamente motivata e proporzionata al profitto del reato.
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