Cassazione Penale, Sentenza n. 30100/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 624 e 625 n.2 c.p. e rideterminato la pena. I ricorsi deducevano violazione di legge per difetto della condizione di procedibilità: a seguito del d.lgs. n.150/2022 il reato di furto (art.624 c.p.) è divenuto procedibile a querela di parte, mentre dagli atti risultava solo una denuncia senza espressa volontà punitiva della persona offesa e non era pervenuta querela nel termine trimestrale previsto dall'art.85 del d.lgs. n.150/2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo: la modifica normativa introdotta dal d.lgs. n.150/2022 rende il reato procedibile a querela e, trattandosi di norma di favore, trova applicazione anche rispetto a fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Essendo in atti presente solo una denuncia priva di manifestazione di volontà punitiva e non essendosi ricevuta querela entro il termine trimestrale, l'azione penale è divenuta improcedibile. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.
Norme richiamate
ultima parte del comma dopo la modifica dal d.lgs. 10/10/2022 n.150
Il delitto di furto è ora punibile a querela della persona offesa, salvo le ipotesi di procedibilità d'ufficio espressamente previste; la Corte ha inteso applicare tale disposizione anche a fatti anteriori alla sua entrata in vigore perché norma di favore
numero 2 e richiamo alle circostanze (es. numeri 7 e 7-bis)
Contiene le aggravanti richiamate nella riqualificazione del fatto; la Corte ha rilevato che alcune aggravanti (es. mezzo fraudolento) non rientrano nelle eccezioni che consentono la procedibilità d'ufficio
art. 2, comma 1, lett. i) (modifica dell'art.624 c.p.)
Ha trasformato il regime di procedibilità del reato di furto rendendolo soggetto a querela di parte; considerata norma di favore applicabile anche a reati commessi prima della sua entrata in vigore
termine trimestrale per la presentazione della querela
Stabilisce il termine entro cui la persona offesa deve proporre querela; la mancata querela nel termine rende improcedibile l'azione penale
art. 5-bis del dl. n.162/2002, convertito con legge 30/12/2022 n.199
modifica richiamata relativamente ai termini
Interviene sulla disciplina dei termini/processabilità collegata alla novella; citata per confermare la normativa sul termine trimestrale
Principio di applicazione delle leggi penali nel tempo: la Corte ha mutuato tale criterio per ritenere applicabile la norma di favore anche a fatti anteriori
giurisprudenza richiamata (massime)
Sez. 2, n. 40399/2008 Calabrò; Sez. 5, n. 44390/2015; Sez. 3, n. 2733/1997 Frualdo; Sez. U, n. 40150/2018 Salatino
Forniscono il criterio interpretativo secondo cui le modifiche al regime di procedibilità vanno applicate tenendo conto della natura mista (sostanziale e processuale) della querela: le modifiche di favore possono estendersi retroattivamente, mentre aggravamenti non possono essere estesi ai fatti già consumati
Massime di principio
- Dopo il d.lgs. n.150/2022 il reato di furto ai sensi dell'art.624 c.p. è generalmente procedibile solo a querela di parte, salvo limitate ipotesi di procedibilità d'ufficio espressamente previste dalla legge
- La modifica che rende il regime di procedibilità più favorevole all'imputato si applica anche ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della norma, per il principio di applicazione della legge penale più favorevole
- La denuncia non equivale alla querela: se dagli atti risulta solo una denuncia priva di manifestazione di volontà punitiva, questa non soddisfa la condizione di procedibilità per i reati querelabili
- Il mancato deposito della querela nel termine previsto (termine trimestrale secondo la normativa richiamata) comporta l'improcedibilità dell'azione penale e, se accertato, determina l'annullamento senza rinvio della sentenza che abbia disposto la condanna
- In ipotesi analoghe la difesa deve tempestivamente eccepire il difetto della condizione di procedibilità e richiedere l'emissione della sentenza di non doversi procedere; il giudice deve valutare d'ufficio l'esistenza della querela quando rilevante
- Rimangono eccezioni: la procedibilità d'ufficio rimane possibile se la persona offesa è incapace (per età o infermità) o se ricorrono specifiche circostanze previste dall'art.625 (es. determinate aggravanti) che giustificano il proseguimento d'ufficio
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