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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30104/2025 del 02/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (omessa presentazione della dichiarazione fiscale per l'anno 2015 con maggior reddito accertato complessivo di €164.591,00), deducendo: 1) violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p. e inutilizzabilità del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, sostenendo che il consenso non si estendeva agli allegati e che la parte del verbale redatta dopo l'emersione degli indizi di reato fosse inidonea come prova; 2) vizio di motivazione e insufficienza probatoria rispetto agli accertamenti desunti dalle banche dati (Index e Serpico), lamentando la mancata acquisizione di tutte le fatture e l'insufficienza delle sole cinque fatture acquisite; 3) vizio di motivazione nel diniego del riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e in parte generico: la giurisprudenza consente l'uso del processo verbale della Guardia di Finanza come prova documentale, ma la parte del verbale redatta dopo l'emersione di indizi di reato non è utilizzabile salvo che siano state osservate le prescrizioni del codice; occorre però allegare specificamente le violazioni di norme codicistiche che avrebbero determinato l'inutilizzabilità dei singoli atti. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato poiché la decisione si fonda su dati tratti da banche dati (Index e Serpico) e sulla ricostruzione dell'omessa fatturazione e dell'omesso versamento dell'IVA, con imposta evasa oltre la soglia di punibilità. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile: la non riconoscibilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis è stata motivata con l'ammontare non esiguo delle imposte evase e dalla pluralità delle imposte coinvolte; tale valutazione non appare manifestamente illogica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare in favore della Cassa delle ammende la somma equitativamente fissata in €3.000,00. La condanna di primo e secondo grado (pena sospesa di anni uno di reclusione) resta confermata.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma che punisce le ipotesi di dichiarazione omessa o infedele e altri reati tributari; applicata per valutare la configurabilità del reato in relazione all'omessa presentazione della dichiarazione e all'ammontare delle imposte evase.

  • art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo di conformarsi alle regole del codice di procedura penale quando, nell'ambito di ispezioni o vigilanza, emergano indizi di reato; la Corte precisa che la parte del verbale compilata dopo l'emersione degli indizi non è utilizzabile se non sono state rispettate le garanzie procedurali, mentre la parte compilata prima dell'emersione resta utilizzabile.

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Riguarda l'acquisizione dei documenti: la Corte considera i processi verbali della Guardia di Finanza come prova documentale acquisibile anche ai sensi di questa norma, nei limiti in cui non violino le garanzie poste dall'art. 220 disp. att.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che la non applicazione di questa causa sia giustificata dalla non esiguità dell'ammontare delle imposte evase e dalla connessa gravità della condotta (più imposte coinvolte), valutazione che comporta un giudizio di merito non censurabile in Cassazione se non manifestamente illogico.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione: la Corte rileva la genericità della censura in parte per il mancato rispetto di questi limiti e per l'assenza di confronto specifico con la motivazione della decisione impugnata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza è, di regola, prova documentale utilizzabile, ma la parte redatta dopo l'emersione di indizi di reato perde efficacia probatoria se non sono state osservate le garanzie procedurali previste dal codice; pertanto è necessario distinguere le porzioni temporali del verbale.
  • La generica doglianza sulla violazione dell'art. 220 disp. att. non è sufficiente in cassazione: il ricorrente deve indicare specificamente quali norme processuali sono state violate e come ciò abbia inciso sull'utilizzabilità dei singoli atti probatori.
  • Dati tratti da banche dati (es. Index e Serpico) possono costituire base probatoria, soprattutto quando supportano la ricostruzione dell'omessa fatturazione e dell'omesso versamento d'imposta; non è sempre necessaria l'acquisizione di ogni singola fattura se il quadro probatorio complessivo dimostra l'evazione.
  • La valutazione circa l'applicabilità della causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis) è un giudizio di merito che tiene conto congiunto della condotta, del danno e della colpevolezza; l'ammontare delle somme e la pluralità di imposte coinvolte possono escluderne l'operatività.
  • In cassazione l'inammissibilità del ricorso comporta l'obbligo di rifondere le spese processuali e può comportare il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; pertanto, i motivi devono essere formulati con precisione e fondati su argomentazioni non manifestamente infondate.

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