Cassazione Penale, Sentenza n. 30105/2025 del 02/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Trento per varie censure: omessa o insufficiente motivazione in ordine alla responsabilità penale (contestazione del dolo e della veridicità/inesistenza delle fatture), violazione del diritto di difesa per l'utilizzo delle dichiarazioni rese in course di giudizio abbreviato condizionato (testimonianza Pedrotti), omissione di risposta alla richiesta di applicazione della causa speciale di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) formulata in sede d'appello, e mancata valutazione delle circostanze attenuanti e del beneficio della non menzione (art. 175 c.p.). Alcuni difensori hanno anche lamentato carenze nella valutazione della attendibilità delle dichiarazioni etero- e auto-accusatorie e mancanza di riscontri esterni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha in parte accolto i ricorsi. Ha ritenuto fondati i motivi relativi all'omessa valutazione della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. per i ricorrenti Drizi Sefedin, Bruschetti Daniele, Kertusha Perlat e Bertolini Graziella, annullando la sentenza impugnata limitatamente a tale punto e rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano. Quanto agli altri profili: i motivi di Drizi relativi all'inutilizzabilità della testimonianza Pedrotti sono stati ritenuti infondati; invece il suo rilievo sull'omessa valutazione dell'art. 131-bis è stato accolto. I ricorsi di Bruschetti e degli altri sopra indicati sono stati in parte accolti solo per l'omessa valutazione dell'art. 131-bis; le restanti censure sono dichiarate inammissibili o infondate. Il ricorso di Danaj Patriot è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. La Corte ha inoltre richiamato principi sul rapporto tra prescrizione e art. 131-bis (la prescrizione prevale se matura, ma la verifica del 131-bis va fatta quando la prescrizione non è ancora maturata).
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma penale contestata (fatture/operazioni inesistenti o false in materia fiscale). La Corte territoriale ha valutato l'esistenza soggettiva/oggettiva delle fatture; la Cassazione ha ritenuto infondate, in gran parte, le censure difensive sulla prova nei limiti riportati.
Causa speciale di non punibilità per particolare tenuità del fatto. I ricorsi sono stati accolti per omessa valutazione di tale richiesta presentata in sede d'appello: la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente a questo punto e ha rinviato la causa per nuovo esame. Inoltre la Corte ha chiarito che quando la prescrizione non è ancora maturata occorre verificare il 131-bis; se invece la prescrizione è matura questa prevale.
Beneficio della non menzione richiesto da alcuni imputati; la richiesta era correlata alle attenuanti generiche e la mancata considerazione è stata lamentata assieme alla valutazione del 131-bis (in molti casi il profilo è stato assorbito o collegato alla questione 131-bis).
Norma sul rito e sulla discussione orale: la Corte ha respinto la richiesta di rinvio per assenza del difensore perché il procedimento è stato svolto nella forma cartolare e non era stata chiesta la discussione orale nei termini di legge.
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Parametro di valutazione per vizio di motivazione: la Cassazione ha richiamato che la mancata risposta a un motivo può integrare il vizio solo se decisiva e idonea a incidere il compendio probatorio; la Corte ha ritenuto alcune censure manifestamente infondate e altre decisive (omessa valutazione del 131-bis).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limite della motivazione in cassazione: richiede che i motivi siano enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione; la Corte ha osservato il rispetto di tale disciplina.
Massime di principio
- Se in appello si formula per la prima volta la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis, il giudice dell'appello deve esaminarla e motivare; l'omessa valutazione costituisce motivo fondato di annullamento e rinvio.
- Quando la prescrizione non è ancora maturata, il giudice di rinvio deve verificare i presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis; se invece la prescrizione è già maturata questa prevale sulla declaratoria di non punibilità per tenuità.
- In processi con più imputati che scelgono riti abbreviati diversi (secco o condizionato), ogni imputato può utilizzare le prove ammesse in base al rito da lui richiesto; non ha diritto a far valere automaticamente le prove condizionate richieste da altri imputati.
- La mera reiterazione di censure già valutate e motivate dal giudice di appello è generalmente inammissibile in cassazione se priva di nuovi elementi critici specifici.
- Per far valere un vizio di motivazione in cassazione è necessario dimostrare la decisività della carenza motivazionale: la mancanza di risposta deve essere idonea a incidere il compendio probatorio.
- Le richieste procedurali (es. rinvio per assenza del difensore) devono essere tempestivamente formulate nei termini di legge; in assenza della richiesta di discussione orale il giudice può procedere in forma cartolare.
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