Cassazione Penale, Sentenza n. 30106/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello per plurime censure, tra cui: vizio di calcolo della prescrizione dei reati tributari (sostenendo che la consumazione sarebbe da individuare al momento dell'esecuzione delle opere e non della presentazione della dichiarazione); violazione dell'art. 9 d.lgs. 74/2000 in ordine al regime del concorso di persone (ne bis in idem connesso a emissione e utilizzazione di fatture); carenza del dolo in capo ad amministratori o al commercialista; vizio di motivazione circa la falsità delle fatture e la prova (compresa la rilevanza di perizie, note di credito, documenti informatici e ransomware); illegittimità di misure patrimoniali (confisca per equivalente ai sensi dell'art.12-bis d.lgs.74/2000); eccessività della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; vizi processuali relativi a rifiuto o revoca di acquisizione di mezzi di prova nel rito abbreviato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi presentati dai quattro imputati per manifesta infondatezza o per carenza di specificità e interesse. In particolare: ha confermato il principio consolidato che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti si consuma al momento della presentazione della dichiarazione fiscale (quindi la consumazione è 2013 per la dichiarazione 2012), ha ritenuto inapplicabile l'art. 9 d.lgs.74/2000 quando lo stesso soggetto abbia contemporaneamente emesso e utilizzato le fatture o abbia funzione di emittente e utilizzatore, ha ritenuto legittima la valutazione della Corte territoriale circa la sussistenza del dolo e la falsità delle fatture (anche sulla base di dichiarazioni confessorie e del compendio probatorio), ha rigettato i profili di nullità o vizio procedurale relativi al rito abbreviato e alla mancata acquisizione di specifici documenti, e ha ritenuto non fondate le censure sulla confisca. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali; si è altresì osservato che l'inammissibilità impedisce di far sorgere rapporti di impugnazione idonei a far decorrere nuove cause di non punibilità (es. prescrizione intervenuta successivamente).
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2
Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti si consuma al momento della presentazione della dichiarazione fiscale; è reato istantaneo di pericolo/mera condotta.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 9
La deroga al regime del concorso prevista dall'art.9 (che evita la doppia punibilità dell'utilizzatore) non si applica quando la stessa persona cumula le qualità di emittente e utilizzatore o quando l'autore materiale ha partecipato direttamente ad entrambe le condotte.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10
Norma sull'occultamento o distruzione di documenti contabili: la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti i presupposti quando la distruzione impedisce la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12-bis
Previsione sulla confisca per equivalente applicabile anche con continuità rispetto alla previgente disciplina; la Corte ha ritenuto legittima la misura nel caso concreto.
Fattispecie relativa al danneggiamento seguito da incendio: la Corte ha ritenuto provata la materialità e la offensività dell'atto (incendio documentazione) e, quindi, la responsabilità per il reato contestato.
Richiamata dalle difese per invocare il reato impossibile; la Corte ha ritenuto infondata tale tesi perché era dimostrata la concreta offensività e idoneità della condotta a impedire la ricostruzione contabile.
codice penale, artt. 157, 159, 161
Norme sulla prescrizione e sulle sue sospensioni e aumenti: la Corte ha applicato il principio che la consumazione del reato dichiarativo coincide con la presentazione della dichiarazione, e ha computato correttamente sospensioni e termini, escludendo la prescrizione anteriore alla sentenza d'appello per i capi ritenuti non estinti.
Principio generale sul concorso di persone; la Corte ha richiamato che l'art.9 del d.lgs.74/2000 limita l'art.110 ma solo nei casi previsti dalla norma derogatoria.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua la determinazione della pena in concreto richiamando adeguata motivazione sul criterio della gravità del fatto.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6
Richiamata in ordine all'esigibilità dell'IVA; la Corte ha osservato che la contestazione riguarda l'utilizzo di fatture inesistenti e il recupero dell'imposta, non la discutibile esigibilità riferita al momento del pagamento o di emissione.
codice di procedura penale, art. 178
Eccezioni processuali sollevate (es. su revoca ammissione prova) sono state valutate e ritenute infondate: il giudice di merito ha adeguatamente motivato la decisione.
codice di procedura penale, art. 603, comma 3
Regole sulla rinnovazione istruttoria in appello: nel rito abbreviato d'appello la rinnovazione è ammessa solo se il giudice la ritiene assolutamente necessaria; nel caso non è stata ravvisata tale necessità.
codice di procedura penale, art. 129
Richiamata in relazione alle cause di non punibilità e all'effetto dell'inammissibilità: l'inammissibilità del ricorso impedisce la proclamazione di nuove cause di non punibilità sorte nelle more.
disp. att. cod. proc. pen., art. 173
Limiti di motivazione per i motivi enunciati nei ricorsi in cassazione: i motivi devono essere enunciati nei limiti necessari; la Corte ha rilevato carenze di specificità in varie censure.
Massime di principio
- Per i reati tributari di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti la consumazione si individua nel momento di presentazione della dichiarazione fiscale: la prescrizione va calcolata da quella data, non dalla data delle prestazioni fatturate.
- L'art. 9 d.lgs.74/2000, che limita il concorso di persone, non opera quando la stessa persona sia emittente e utilizzatore o svolga contemporaneamente ruoli che integrino entrambe le condotte: in tali ipotesi si applica il regime ordinario dell'art.110 cod. pen.
- Il legale rappresentante risponde anche per omissione del dovere di vigilanza sulla correttezza contabile e fiscale; l'accettazione della carica impone obblighi di controllo che, se omessi, possono determinare responsabilità penale anche per dolo eventuale.
- In sede di cassazione non è sufficiente proporre una diversa valutazione delle prove: il ricorso deve indicare vizi di diritto specifici e motivati; le censure meramente riconsiderative del merito sono inammissibili.
- La rinnovazione istruttoria in appello (soprattutto dopo rito abbreviato) è limitata: va dimostrata l'assoluta necessità e la potenziale incidenza della prova sulla decisione perché il giudice la ammetta.
- La confisca per equivalente ex art.12-bis d.lgs.74/2000 può essere legittimamente applicata con continuità rispetto alla previgente disciplina se ricorrono i presupposti; la legittimazione a chiedere revoca deve essere valutata in concreto.
- Le questioni processuali relative ad ammissione o revoca di mezzi di prova richiedono un esame puntuale del verbale e della relativa motivazione: le doglianze generiche o non specificamente confrontate con il provvedimento sono destinate a essere dichiarate inammissibili.
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