Cassazione Penale, Sentenza n. 30103/2025 del 02/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma di condanna per falsa dichiarazione nella domanda di reddito di cittadinanza. Deduce: (1) vizio di motivazione per mancanza dell'elemento psicologico, sostenendo che la dichiarazione non veritiera deriverebbe da errore scusabile per scarsa conoscenza della lingua italiana e affidamento a un centro di assistenza; (2) violazione di legge per contrasto con le sentenze della Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 29/07/2024, cause riunite C-112/22 e C-223/22) che, a suo avviso, escluderebbero la sanzionabilità penale di false dichiarazioni relative al requisito della residenza decennale per l'accesso al reddito di cittadinanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la responsabilità penale dell'imputato ai sensi dell'art. 7 del d.l. 4/2019 conv. L. 26/2019 per aver attestato falsamente la residenza continuativa negli ultimi due anni, ritenendo: (a) infondato il richiamo alla giurisprudenza CJEU, perché la questione rilevante nel processo riguarda la falsa attestazione sulla residenza continuativa biennale e non il requisito decennale in sé; (b) prevalente e applicabile l'indirizzo della Corte costituzionale (sent. n. 31/2025) che ha ridotto il requisito temporale a cinque anni e ha ribadito la legittimità di requisiti di radicamento; (c) infondato il motivo relativo all'assenza del dolo: l'errore di diritto non esclude il dolo e gli elementi di fatto (l'iscrizione all'AIRE, il lungo periodo di residenza pregressa in Italia e l'uso di un centro di assistenza fiscale) non supportano la tesi di incomprensione o errore scusabile. Conseguentemente la condanna è stata confermata.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019 (conv. nella L. n. 26/2019)
Prevede la sanzione penale per dichiarazioni non veritiere rese nella domanda di reddito di cittadinanza, con riguardo ai requisiti richiesti, ivi compresa la residenza
art. 2, comma 1, d.l. n. 4/2019 (conv. L. n. 26/2019)
Originariamente fissava il requisito della residenza decennale di cui almeno due anni continuativi per l'accesso al reddito di cittadinanza; norma oggetto di scrutinio giuridico e costituzionale
Direttiva 2003/109/CE, art. 11, par. 1, lett. d) e art. 4
La Corte di Giustizia ha ritenuto che l'art. 11, letto alla luce dell'art. 34 della Carta, osti a una normativa nazionale che condiziona l'accesso a prestazioni sociali a una residenza decennale e preveda sanzioni penali per false dichiarazioni su tale requisito; l'art. 4 fissa cinque anni come periodo di soggiorno legale ininterrotto per lo status di soggiornante di lungo periodo
Direttiva 2004/38/CE, art. 16
Richiama il riferimento al periodo di cinque anni come indicatore di stabilità e radicamento per benefici analoghi
Art. 3 Cost.
Invocato dalla Corte costituzionale per valutare la proporzionalità e non discriminazione del requisito di residenza; ha portato alla dichiarazione di illegittimità della parte del requisito decennale
Sentenza Corte di Giustizia UE Grande Sezione 29/07/2024, cause riunite C-112/22 e C-223/22
Ha ritenuto che il requisito della residenza decennale e le sanzioni penali correlate possano costituire discriminazione indiretta nei confronti di cittadini di paesi terzi e ostano al diritto dell'Unione nella prospettazione del giudice del rinvio
Sentenza Corte costituzionale n. 31 del 20/03/2025
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'art. 2 che subordinava il reddito di cittadinanza alla residenza decennale, riducendo il requisito a cinque anni e ritenendo compatibili requisiti di radicamento con il sistema costituzionale
Massime di principio
- La falsità della dichiarazione sulla residenza richiesta per il reddito di cittadinanza può integrare reato penalmente rilevante; la mera ignoranza o errore sulla legge non esclude il dolo salvo prova rigorosa di errore inescusabile.
- Le pronunce della Corte di Giustizia UE che censurano requisiti nazionali per accesso a prestazioni sociali non eliminano automaticamente la rilevanza penale di singole false attestazioni: occorre valutare la qualificazione normativa della prestazione e l'oggetto della condotta contestata.
- La sentenza della Corte costituzionale che ha ridotto il requisito temporale a cinque anni è decisiva nel quadro interno: in casi analoghi verificare se il requisito applicabile è quello costituzionalmente corretto.
- La difesa basata su difficoltà linguistiche o affidamento a terzi richiede elementi probatori concreti e convincenti; l'uso di centri di assistenza fiscale o la dimostrata lunga permanenza precedente possono indebolire tale difesa.
- In situazioni simili vanno attentamente valutati documenti anagrafici (iscrizione AIRE, date di trasferimento) e la corrispondenza tra dichiarazioni rese e dati amministrativi: elementi fattuali solidi sono determinanti per confermare o escludere il dolo.
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