Cassazione Civile, Ordinanza n. 20953/2026 del 20/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa di un dirigente medico di ottenere il pagamento integrale dei compensi maturati per attività libero-professionale svolta in ambito aziendale, deducendo che l’azienda sanitaria avrebbe illegittimamente operato trattenute annuali corrispondenti all’IRAP, imposta che, a suo dire, gravava sul solo ente datore di lavoro e non sul sanitario. In primo grado la domanda era stata accolta, ritenendosi che l’azienda avesse ribaltato indebitamente sul dipendente il costo fiscale dell’attività, corrispondendogli così un compenso inferiore a quello pattuito. In appello, invece, la sentenza è stata riformata e la domanda rigettata, poiché la Corte territoriale ha qualificato l’attività come prestazione resa nell’ambito della disciplina dell’art. 15-quinquies d.lgs. n. 502/1992, ha ritenuto che il soggetto passivo IRAP fosse l’azienda e non il medico, ma ha soprattutto affermato che la questione riguardava le modalità di determinazione del compenso ripartibile, con detrazione a monte dei costi aziendali, compresa la componente IRAP, secondo regolamenti e delibere interne approvati con le organizzazioni sindacali. Il ricorrente principale ha articolato tre motivi: 1) violazione dell’art. 1, comma 7, L. n. 662/1996, sostenendo che la Corte d’appello avesse addossato al dirigente un’imposta che grava sul datore di lavoro; 2) violazione degli artt. 1362, 1363, 1370 e 1372 c.c., censurando l’interpretazione delle delibere e convenzioni aziendali e sostenendo che da esse non risultasse alcun addebito dell’IRAP al medico, ma solo una trattenuta della quota aziendale; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che la Corte avesse accolto l’appello nonostante la domanda avesse allegato i presupposti in fatto e in diritto della pretesa, ravvisando erroneamente un difetto di prova o di allegazione. L’azienda sanitaria, con ricorso incidentale, ha lamentato omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo d’appello con cui aveva dedotto ultrapetizione, assumendo che la domanda originaria riguardasse una trattenuta IRAP che in realtà non sarebbe mai stata operata sulla retribuzione, ma solo nella determinazione del compenso. In Cassazione, il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile perché i motivi non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte ha ribadito che, in tema di libera professione intramuraria, i costi diretti e indiretti sostenuti dall’azienda, inclusa l’IRAP derivante dall’aumento della base imponibile per effetto dell’attività, devono essere detratti a monte dal quantum ripartibile fra le parti del rapporto; inoltre, le doglianze del medico miravano in sostanza a una diversa ricostruzione in fatto e a una interpretazione alternativa degli atti, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace perché tardivo rispetto al termine semestrale di impugnazione, pur essendo stato notificato entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale. La Corte ha quindi chiuso dichiarando inammissibile il ricorso principale e inefficace quello incidentale, con condanna del ricorrente principale alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso principale non superasse il vaglio di ammissibilità, perché i tre motivi non aggredivano la vera ratio della decisione di merito ma proponevano, rispettivamente, una diversa impostazione giuridica, una lettura alternativa degli atti aziendali e una contestazione che presupponeva un diverso accertamento fattuale. In particolare, la sentenza ha valorizzato l’indirizzo secondo cui, nella disciplina della libera professione intramuraria, l’IRAP e gli altri costi aziendali vanno considerati nella determinazione a monte del compenso complessivamente ripartibile, e non come indebita trattenuta sulla quota già maturata dal medico. Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo ha dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., poiché proposto oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., con la conseguenza che, essendo inammissibile il principale, restava unica parte soccombente il ricorrente principale. La Corte ha pertanto condannato quest’ultimo alle spese del giudizio di legittimità e ha disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 7, L. n. 662/1996
richiamato dal ricorrente per sostenere che l’attività libero-professionale del medico fosse assimilata al lavoro dipendente ai fini fiscali; la Corte non ha accolto la censura perché non coglieva la ratio della decisione di merito
art. 15-quinquies d.lgs. n. 502/1992
usato dalla Corte territoriale per inquadrare l’attività libero-professionale intramuraria come attività resa nell’ambito dell’organizzazione aziendale a favore di terzi, con regole interne di ripartizione dei proventi
invocato per contestare l’interpretazione degli atti contrattuali e regolamentari; la censura è stata ritenuta inammissibile perché proponeva una lettura alternativa degli atti
invocato per l’interpretazione sistematica delle delibere e convenzioni; la Corte ha rilevato che la doglianza mirava a un diverso apprezzamento di merito
richiamato dal ricorrente tra le norme ermeneutiche, ma senza idonea critica alla ricostruzione compiuta dal giudice di merito
richiamato per sostenere la pretesa efficacia vincolante di una diversa lettura degli accordi; la censura è stata dichiarata inammissibile
invocato come violazione dell’onere della prova, ma la Corte ha chiarito che la decisione impugnata non aveva applicato la regola residuale dell’onere probatorio, bensì aveva ritenuto corretta la detrazione a monte dell’IRAP dal compenso ripartibile
richiamato nel ricorso incidentale per omessa pronuncia; il ricorso incidentale è stato però dichiarato inefficace per tardività
utilizzato per affermare la tardività del ricorso incidentale rispetto al termine lungo di impugnazione
applicato per dichiarare inefficace il ricorso incidentale tardivo in presenza di inammissibilità del ricorso principale
menzionato per precisare che il rispetto del termine breve per il ricorso incidentale non sana la mancata osservanza del termine lungo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per porre a carico del ricorrente principale l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nella disciplina della libera professione intramuraria, i costi diretti e indiretti sostenuti dall’azienda sanitaria, incluso il maggior esborso per IRAP derivante dall’attività professionale, devono essere considerati nella determinazione del compenso complessivamente ripartibile e vanno detratti a monte prima della divisione tra le parti del rapporto.
- La censura di violazione delle norme di ermeneutica contrattuale è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione in fatto e una lettura alternativa degli atti di autonomia negoziale o regolamentare già valutati dal giudice di merito.
- La denuncia di violazione dell’art. 2697 c.c. non è ammissibile se la decisione impugnata non ha risolto la controversia sul piano della ripartizione dell’onere della prova, ma ha attribuito al rapporto una determinata disciplina sostanziale e ha ritenuto corretto l’operato della parte in base a tale disciplina.
- Il ricorso incidentale proposto oltre il termine lungo di impugnazione è inefficace anche se depositato entro il termine breve decorrente dalla notificazione del ricorso principale, quando il ricorso principale sia dichiarato inammissibile.
- Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile e il ricorso incidentale tardivo è inefficace, la soccombenza processuale resta riferibile al solo ricorrente principale, con conseguente condanna alle spese e agli oneri accessori
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