Cassazione Civile, Ordinanza n. 20892/2026 del 20/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla mancata attribuzione, in una procedura di aggiornamento delle graduatorie di istituto del personale ATA, del punteggio per un servizio prestato in qualità di O.S.A. nell'assistenza ad alunni diversamente abili. La lavoratrice aveva dapprima proposto un primo giudizio nel 2019, ottenendo in corso di causa la rettifica in autotutela del punteggio e la declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla domanda di accertamento, con accoglimento della domanda risarcitoria. Successivamente, con un secondo ricorso del 2022, aveva chiesto un ulteriore risarcimento, il riconoscimento di ulteriori punti di servizio e il riconoscimento del servizio ai fini del passaggio di fascia, assumendo che per il periodo 16.10.2019-30.6.2020 fosse stato conferito a terzi un incarico di collaboratore scolastico con punteggio inferiore. I convenuti avevano resistito. La Cassazione è stata investita di tre motivi: con i primi due si denunciava la violazione degli artt. 100, 1223, 2058 e 2909 c.c., sostenendo che il danno relativo al periodo 2019/2020 non fosse ancora azionabile al momento del primo ricorso, che si trattasse di danno-conseguenza valutabile ex post, e che il secondo giudizio riguardasse un danno ulteriore in un rapporto di durata, non coperto dal giudicato; con il terzo motivo si lamentava la violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita decisione della Corte d'appello su una domanda che sarebbe stata rinunciata in appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo. Ha confermato che il danno dedotto nel secondo giudizio era già esistente e conoscibile al momento del primo ricorso, essendo l'incarico a terzi anteriore a tale data e potendo la relativa circostanza essere accertata con gli ordinari strumenti istruttori. Ha quindi applicato il principio secondo cui il giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile, impedendo la proposizione di una nuova domanda risarcitoria relativa al medesimo fatto illecito e a conseguenze già maturate o maturabili nel primo giudizio. Ha inoltre ribadito il principio di unitarietà della domanda risarcitoria e la sua infrazionabilità, precisando che una nuova azione è ammissibile solo se vi siano fatti sopravvenuti autonomi o una lesione nuova e distinta. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché prospettato come violazione di legge sostanziale invece che come error in procedendo ex art. 112 c.p.c., senza adeguata specificazione e trascrizione del verbale o dell'atto di rinuncia. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge sostanziale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La Corte ha osservato che la dedotta omessa pronuncia o ultrapetizione avrebbe dovuto essere censurata come error in procedendo ai sensi di questa norma.
L'interesse ad agire richiede un'utilità concreta e attuale; nel caso concreto il fatto lesivo era già verificato e quindi la domanda era astrattamente azionabile.
Il motivo che denunciava una pronuncia su domanda rinunciata era inammissibile perché la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato va fatta valere come vizio processuale specifico.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla risarcibilità del danno-conseguenza e alla sua quantificazione.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla tutela risarcitoria in forma specifica e alla natura della pretesa risarcitoria.
La Corte ha applicato il principio del giudicato sostanziale, esteso al dedotto e al deducibile, precludendo il riesame del medesimo fatto illecito e dei suoi effetti già deducibili nel primo giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata disposta la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha introdotto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato richiamato come base di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza.
Richiamato dalla ricorrente per il riconoscimento del servizio ai fini del passaggio di fascia nelle graduatorie ATA.
Massime di principio
- Il giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile: in un successivo giudizio tra le stesse parti non possono essere riproposte pretese che si fondino sul medesimo fatto storico e su circostanze già esistenti e conoscibili nel primo processo.
- In materia risarcitoria, il diritto al risarcimento è unitario e la domanda è tendenzialmente infrazionabile: la parte che agisce per il medesimo fatto illecito deve, nel primo giudizio, far valere anche i pregiudizi già verificatisi o ragionevolmente deducibili, salvo fatti nuovi sopravvenuti o una lesione nuova e autonoma.
- L'interesse ad agire sussiste quando il fatto lesivo sia già verificato e la tutela richiesta sia concretamente utile, anche se la quantificazione del danno richieda accertamenti successivi; non è necessario che ogni conseguenza sia già esattamente liquidata.
- La censura di omessa pronuncia, ultrapetizione o violazione dell'art. 112 c.p.c. deve essere veicolata come error in procedendo ex art. 360, n. 4, c.p.c., con puntuale indicazione dell'atto processuale, della domanda o eccezione omessa e del suo contenuto rilevante.
- Nel giudizio di legittimità, il richiamo a una rinuncia o ad altri fatti processuali richiede specifica allegazione e trascrizione degli atti rilevanti; in mancanza, il motivo è inammissibile.
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