Cassazione Civile, Ordinanza n. 20934/2026 del 20/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da alcuni medici convenzionati con l'ASP per il servizio di emergenza sanitaria territoriale 118, volta a ottenere il riconoscimento e il pagamento del tempo impiegato per vestizione e svestizione della divisa di servizio, stimato in 15 minuti per turno negli ultimi cinque anni, oltre al risarcimento delle spese sostenute per lavaggio, asciugatura e stiratura degli indumenti di lavoro. Il Tribunale e poi la Corte d'appello di Messina avevano accolto la domanda, ritenendo applicabili, in via estensiva, i principi elaborati dalla giurisprudenza sul cd. tempo tuta nel rapporto di lavoro subordinato, e utilizzando come criterio orientativo il CCNL del comparto sanità non dirigenziale per quantificare il compenso, in assenza di specifiche previsioni degli accordi collettivi nazionali/regionali del settore convenzionale. L'ASP ha proposto ricorso per cassazione articolando nove motivi: 1) violazione delle norme che regolano il rapporto convenzionale dei medici e falsa applicazione degli istituti del lavoro subordinato, sostenendo che la disciplina del tempo tuta e dell'orario di lavoro non è estensibile a rapporti autonomi parasubordinati; 2) violazione dei medesimi principi per mancato rispetto dei precedenti di legittimità (le ordinanze gemelle n. 12208/2025 e n. 12209/2025), ritenuti contrari alla decisione impugnata; 3) e 4) violazione delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni, per avere ritenuto provati eterodirezione, tempi di vestizione/svestizione e lavaggio/stiratura senza prova concreta; 5) e 6) violazione degli artt. 1226 c.c. e 432 c.p.c., perché la valutazione equitativa sarebbe stata usata in difetto della prova dell'an debeatur; 7), 8) e 9) nullità della motivazione, omesso esame di un fatto decisivo e violazione del preteso giudicato implicito esterno, per non avere la Corte territoriale seguito i precedenti di legittimità e per avere motivato in modo apparente o contraddittorio. I medici resistenti hanno sostenuto l'infondatezza e l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi sei motivi nei limiti indicati in motivazione, ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente applicato al rapporto dei medici convenzionati principi propri del lavoro subordinato e avesse altresì fatto ricorso a presunzioni non sorrette da fatti storici concreti e a una liquidazione equitativa senza adeguata prova dei fatti costitutivi del diritto. Ha invece rigettato i motivi attinenti alla nullità della motivazione, escludendo che la sentenza impugnata fosse priva del minimo costituzionale di motivazione. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi di diritto enunciati e per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
individua, insieme all'art. 8 del d.lgs. n. 502/1992, la base legale del rapporto convenzionale dei medici, qualificato come collaborazione autonoma coordinata e continuativa e non come lavoro subordinato.
costituisce la fonte primaria della disciplina dei medici convenzionati e degli accordi collettivi nazionali/regionali, che non possono essere superati dal giudice con l'applicazione di regole proprie del lavoro subordinato.
richiamato per qualificare il rapporto come parasubordinato, ma non tale da renderlo assimilabile al lavoro subordinato.
evocato per escludere la configurabilità della subordinazione nel rapporto dei medici convenzionati.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale sulla censura per violazione di legge, utilizzata quale veicolo dei motivi di ricorso.
richiamato per censurare l'erroneo riparto e utilizzo dell'onere della prova, che non può essere supplito da mere congetture.
richiamato per contestare la decisione di merito nella valutazione delle risultanze probatorie.
richiamato per censurare la valutazione della prova e l'uso improprio delle presunzioni.
richiamato in tema di presunzioni semplici e di passaggio dal fatto noto al fatto ignoto.
interpretato nel senso che la presunzione richiede fatti noti gravi, precisi e concordanti, altrimenti la motivazione è censurabile in cassazione.
la liquidazione equitativa del danno o del compenso è ammessa solo dopo la dimostrazione del fatto costitutivo del diritto, non per supplire al difetto di prova dell'an.
nel rito del lavoro consente la valutazione equitativa del quantum, ma non può essere usato in assenza della prova del diritto azionato.
richiamato ai fini della dedotta nullità della motivazione, poi esclusa dalla Corte.
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per la nullità della sentenza, censura ritenuta infondata.
art. 111, comma 6, Cost.
la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale.
art. 97 Cost.
richiamato per affermare l'impossibilità di costituire rapporti di impiego pubblico in forma subordinata se non nei casi previsti dalla legge.
citato in motivazione per evidenziare che un istituto tipico del lavoro subordinato non è estensibile ai medici convenzionati.
richiamato solo per ribadire, in giurisprudenza precedente, la non applicabilità ai medici convenzionati di norme proprie del rapporto subordinato.
richiamato solo come ulteriore esempio di norma non estensibile al rapporto convenzionale.
art. 4, comma 2, l. n. 53 del 2000
richiamato per affermare l'inapplicabilità ai medici convenzionati delle norme sul congedo straordinario proprie del lavoro subordinato.
art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151 del 2001
richiamato per la medesima ragione di inapplicabilità al rapporto convenzionale.
art. 98 dell'ACN del 23.3.2005
richiamato per affermare che gli accordi regionali avrebbero dovuto eventualmente disciplinare la maggiorazione, non potendo il giudice sostituirsi alla contrattazione.
art. 27 CCNL Comparto Sanità 2016-2018
richiamato come parametro orientativo per quantificare il tempo ragionevole di vestizione, ma la Corte di cassazione esclude che esso sia applicabile al rapporto dei medici convenzionati.
Massime di principio
- Il rapporto dei medici convenzionati con le aziende sanitarie è un rapporto libero-professionale parasubordinato e non è assimilabile al lavoro subordinato; conseguentemente non si possono applicare automaticamente istituti che presuppongono eterodirezione, orario di lavoro tipico e poteri datoriali propri del lavoro subordinato.
- Nelle controversie sui compensi dei medici convenzionati, il trattamento economico deve essere ricostruito sulla base della disciplina legale e degli accordi collettivi nazionali e regionali applicabili ratione temporis; né l'azienda sanitaria né il giudice possono riconoscere voci retributive non previste da tali fonti.
- Il riconoscimento del cd. tempo tuta presuppone la prova concreta del fatto costitutivo del diritto e non può fondarsi su mere congetture o su presunzioni tratte da elementi non univoci; le presunzioni semplici sono utilizzabili solo se sorrette da fatti noti gravi, precisi e concordanti.
- La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. e nel rito del lavoro ex art. 432 c.p.c. può operare solo per la determinazione del quantum, una volta provato l'an debeatur; non può supplire al difetto di prova sul fatto costitutivo della pretesa.
- La mancata adesione del giudice di merito a precedenti di legittimità non integra di per sé violazione di giudicato esterno o omesso esame di fatto decisivo; tuttavia, se il precedente di legittimità esprime un principio di diritto pertinente, il giudice deve confrontarsi con esso e decidere in coerenza con la disciplina applicabile.
- La censura di motivazione è accoglibile in cassazione solo ove la motivazione manchi al minimo costituzionale; non basta la mera erroneità o non condivisibilità della soluzione adottata dal giudice di merito.
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