Cassazione Civile, Ordinanza n. 10844/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non ha esaminato i motivi di ricorso perché ha preso atto del perfezionamento della definizione agevolata prevista dalla l. n. 197/2022, documentato dal versamento della prima rata. In applicazione dell’art. 1, comma 198, della medesima legge, il giudizio è stato dichiarato estinto. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva rettificato il reddito ai fini IRES, IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2013, contestando operazioni ritenute oggettivamente inesistenti intercorse con una società qualificata come "cartiera". La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato la decisione. In cassazione il contribuente ha proposto cinque motivi: (1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente o mancante, perché la CTR avrebbe fondato la decisione sulla mera qualificazione del fornitore come cartiera senza autonoma verifica dell’inesistenza oggettiva delle operazioni contestate; (2) medesimo vizio per avere escluso la buona fede del contribuente applicando principi tipici delle operazioni soggettivamente inesistenti, nonostante l’accertamento fosse impostato sull’oggettiva inesistenza; (3) ancora il medesimo vizio in relazione alla conferma della sanzione amministrativa ex art. 6, comma 9-bis.3, d.lgs. 471/1997, nonostante l’annullamento in autotutela della ripresa IVA per reverse charge; (4) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., per avere la CTR desunto l’inesistenza oggettiva solo dalla fittizietà del fornitore, senza elementi diretti riferibili al contribuente e con presunto ricorso a una praesumptio de praesumpto; (5) omesso esame di fatti decisivi, tra cui il fatturato attivo del contribuente e una sentenza resa nei confronti della società fornitrice, dalla quale sarebbe emerso che solo parte delle operazioni era fittizia.
Norme richiamate
artt. 61 e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamati dal ricorrente per denunciare la nullità della sentenza d’appello per difetto di motivazione.
Invocato dal ricorrente per la dedotta mancanza della motivazione della sentenza.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno della censura di motivazione insufficiente o apparente.
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, in relazione al vizio motivazionale dedotto.
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4
Norma processuale invocata per dedurre la nullità della sentenza impugnata.
art. 6, comma 9-bis.3, d.lgs. n. 471/1997
Richiamato in relazione alla sanzione amministrativa confermata dalla CTR.
Invocati per contestare l’onere probatorio e l’uso delle presunzioni nell’accertamento dell’inesistenza oggettiva delle operazioni.
Richiamato per censurare l’asserita decisione fondata su elementi non correttamente valutati o su presunzioni indebite.
Norma invocata per l’omesso esame di fatti decisivi dedotti nel quinto motivo.
art. 1, commi 186 ss., l. n. 197/2022
Fondamento normativo della definizione agevolata che, una volta perfezionata, impedisce la prosecuzione del giudizio.
art. 1, comma 198, l. n. 197/2022
Disposizione applicata dalla Corte per dichiarare l’estinzione del giudizio a seguito del perfezionamento della definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando interviene il perfezionamento della definizione agevolata prevista dalla legge, comprovato dal pagamento della prima rata ove richiesto, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
- L’estinzione del giudizio per definizione agevolata assorbe ogni ulteriore scrutinio sulle censure relative alla motivazione della sentenza impugnata, all’onere della prova e alla valutazione delle presunzioni.
- In presenza di operazioni fatturate ritenute inesistenti, le censure sul difetto di autonoma valutazione, sull’uso di principi propri delle operazioni soggettivamente inesistenti e sulla deduzione presuntiva dell’inesistenza restano non esaminate se sopravviene una causa estintiva del giudizio.
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