Sentenza del 13/11/2015 n. 23255 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa dopo la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2000, 2001 e 2002, per omesso o tardivo versamento di imposte, sanzioni e interessi. La contribuente contestava la mancata comunicazione preventiva dell'esito della liquidazione, prevista in presenza di incertezze rilevanti sulla dichiarazione, nonché il disconoscimento di un credito d'imposta indicato nel quadro RN e i rapporti con il condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9-bis. L'Agenzia sosteneva invece che si trattasse di un controllo meramente cartolare, senza modifiche ai dati dichiarati, e che la comunicazione avesse solo funzione deflattiva e sanzionatoria.
La decisione
La CTP aveva accolto il ricorso della società e la CTR della Puglia aveva confermato la decisione, ritenendo che la procedura automatizzata fosse stata utilizzata in modo improprio e che, data la complessità della posizione, l'Ufficio avrebbe dovuto inviare una comunicazione preventiva o adottare un motivato atto di accertamento. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Il primo motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata e mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Anche il secondo motivo, relativo al mancato pagamento del condono, è stato dichiarato inammissibile perché fondato su un presupposto fattuale non accertato dai giudici di merito e comunque non decisivo rispetto all'obbligo di comunicazione derivante dalle incertezze della dichiarazione. L'Agenzia è stata condannata alle spese processuali, liquidate in Euro 3.645,00, oltre Euro 200,00 per spese e oneri di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
La liquidazione automatizzata è utilizzabile per controlli formali e riscontri immediati dei dati dichiarati. Quando emergono incertezze rilevanti o questioni che richiedono valutazioni non meramente automatiche, non è sufficiente procedere direttamente all'iscrizione a ruolo senza interlocuzione con il contribuente.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
Prevede la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni IVA. Anche tale procedura deve rimanere entro i limiti dei controlli cartolari e non può sostituire un accertamento sostanziale quando la posizione fiscale presenta elementi complessi o controversi.
Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 5
In presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'Amministrazione deve comunicare al contribuente l'esito della liquidazione e consentirgli di fornire chiarimenti o documenti prima dell'iscrizione a ruolo. L'omissione può determinare la nullità della cartella.
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
Disciplina una forma di definizione agevolata dei tributi. Nel caso concreto, la questione relativa ai pagamenti del condono non è stata esaminata nel merito perché il motivo dell'Agenzia era inammissibile e non incideva sulla ragione principale della decisione.
Consente di impugnare una sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma non permette di ottenere dalla Corte di cassazione una nuova valutazione degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito.
Massime di principio
- La cartella derivante da liquidazione automatizzata è legittima, senza preventiva comunicazione, quando l'Ufficio si limita a correggere errori materiali o a rilevare omissioni immediatamente desumibili dalla dichiarazione.
- Se la pretesa fiscale implica il disconoscimento di crediti, l'interpretazione di dati complessi, la valutazione di condoni o altri elementi non puramente cartolari, l'Amministrazione deve instaurare un'interlocuzione preventiva con il contribuente oppure emettere un adeguato atto di accertamento.
- La mancata comunicazione prevista dall'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente può comportare la nullità della cartella quando sussistono incertezze rilevanti sulla dichiarazione e il contraddittorio avrebbe potuto consentire chiarimenti o evitare il contenzioso.
- In Cassazione non è possibile contestare soltanto la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito: il motivo deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi e dimostrare una reale violazione di legge.
- Una questione fattuale, come l'effettivo pagamento delle somme dovute per un condono, deve essere stata accertata nei precedenti gradi di giudizio e deve essere decisiva rispetto alla motivazione della sentenza; altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile.
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