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Sentenza

Sentenza del 13/11/2015 n. 4897 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IRES - CREDITO DI IMPOSTA - Cessione a società del gruppo - Dichiarazione - - Violazione formale - Utilizzo in compensazione del credito d'imposta da parte della società consolidante - Ammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la validità della cessione di un credito d'imposta all'interno di un gruppo societario, in particolare l'omessa indicazione, nella dichiarazione, degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto. L'Amministrazione finanziaria riteneva che tale omissione potesse rendere inefficace la cessione e impedire alla società consolidante di utilizzare il credito in compensazione con propri debiti tributari o previdenziali.

La decisione

La sentenza ha ritenuto l'omessa indicazione una violazione meramente formale, non idonea a rendere inefficace la cessione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. La consolidante conserva quindi il diritto di utilizzare l'eccedenza d'imposta in compensazione, poiché i dati necessari ai controlli risultano comunque verificabili tramite i modelli F24 e le eccedenze del consolidato appartengono alla consolidante, che può impiegarle per compensare propri debiti in quanto società appartenente al gruppo.

Massime di principio

  • L'omessa compilazione di dati dichiarativi può costituire una violazione formale, senza perdita del diritto sostanziale, quando l'Amministrazione finanziaria può comunque verificare agevolmente l'operazione attraverso altri documenti o banche dati.
  • La mancata indicazione del cessionario e dell'importo ceduto non rende necessariamente inefficace una cessione di credito d'imposta infragruppo, se l'identità delle parti e l'ammontare risultano documentabili e verificabili.
  • Le eccedenze d'imposta del consolidato possono essere utilizzate dalla società consolidante anche per compensare propri debiti tributari o previdenziali, purché la normativa applicabile consenta l'utilizzo delle eccedenze da parte delle società appartenenti al gruppo.
  • Per valutare l'efficacia di un credito utilizzato in compensazione occorre distinguere tra irregolarità formali, che non incidono sul diritto sostanziale se non ostacolano i controlli, e violazioni sostanziali, che incidono sull'esistenza, titolarità o misura del credito.
  • La possibilità di effettuare controlli antielusivi e di ricostruire l'operazione tramite i modelli F24 è un elemento rilevante per escludere che l'omissione dichiarativa abbia prodotto un pregiudizio concreto all'attività di verifica.

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