Sentenza del 13/11/2015 n. 4899 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accise - Pagamento imposta - Termine di prescrizione - Decorrenza - Condotte omissive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 15 del d.lgs. 504/1995 per il pagamento delle accise. Si discute, in particolare, se la decorrenza possa essere spostata dalla data di commissione dell'illecito al momento della sua scoperta a causa di condotte omissive del contribuente. La decisione chiarisce che non sono sufficienti la semplice omessa dichiarazione o il mancato versamento dell'imposta, poiché tali omissioni costituiscono comportamenti tipici già contemplati dalla norma. Lo spostamento della decorrenza opera solo quando l'omissione sia deliberatamente diretta a ostacolare l'attività di accertamento, in violazione dei doveri di collaborazione e buona fede.
La decisione
La prescrizione per il recupero dell'accisa decorre, di regola, dalla commissione dell'illecito e si compie in cinque anni. La decorrenza può essere posticipata al momento della scoperta soltanto in presenza di condotte omissive ulteriori e qualificate, intenzionalmente finalizzate a impedire o rendere più difficile l'accertamento fiscale. La mera omessa dichiarazione o il semplice omesso versamento non sono, da soli, idonei a differire il termine.
Norme richiamate
Art. 15, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
Il pagamento dell'imposta è soggetto al termine di prescrizione di 5 anni decorrente dalla commissione dell'illecito, fatto salvo l'eventuale spostamento della decorrenza del termine al momento della scoperta dell'illecito nei casi in cui il contribuente abbia posto in essere condotte omissive.
La regola generale è la decorrenza quinquennale dalla commissione dell'illecito. L'eccezione dello spostamento al momento della scoperta deve essere interpretata restrittivamente e riguarda solo omissioni intenzionali volte a ostacolare l'accertamento, non la mera omessa dichiarazione o il mancato pagamento.
Principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco
La posticipazione della prescrizione è giustificata solo da comportamenti deliberatamente contrari ai doveri di collaborazione e buona fede, idonei a compromettere l'attività accertativa dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Le eccezioni che posticipano la decorrenza della prescrizione devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere applicate automaticamente a ogni violazione omissiva.
- La semplice omissione dell'adempimento fiscale, come l'omessa dichiarazione o il mancato versamento, non basta a far decorrere la prescrizione dalla data della scoperta.
- L'Amministrazione deve dimostrare una condotta intenzionale e concretamente idonea a ostacolare l'accertamento, oltre alla mera esistenza dell'omissione.
- In situazioni analoghe, occorre distinguere tra illecito sostanziale, che fa normalmente decorrere la prescrizione dalla sua commissione, e condotte fraudolente o deliberatamente occultanti, che possono giustificare lo spostamento della decorrenza.
- In assenza di elementi specifici di occultamento o di ostacolo all'attività accertativa, deve applicarsi il termine ordinario quinquennale calcolato dalla commissione della violazione.
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