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Sentenza

Sentenza del 13/11/2015 n. 23229 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 4/2009, depositata il 16 febbraio 2009, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 11, commi 1 e 1-bis, della legge n. 289/2002, in combinato disposto con l’art. 76, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986. Contestava che la CTR avesse escluso la proroga biennale dei termini per gli accertamenti relativi alla perdita delle agevolazioni fiscali, poiché l’immobile acquistato nel 1999 era stato rivenduto prima di cinque anni senza riacquisto di un’altra abitazione da destinare a prima casa entro un anno. Il contribuente aveva sostenuto che l’azione dell’Amministrazione fosse decaduta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della CTR e deciso nel merito, rigettando l’originario ricorso del contribuente contro l’atto tributario. Ha stabilito che la proroga biennale prevista dall’art. 11 della legge n. 289/2002 si applica anche agli accertamenti relativi alla perdita di agevolazioni tributarie, compresa quella per l’acquisto della prima casa: l’ufficio deve infatti valutare l’efficacia dell’eventuale istanza di definizione e si tratta delle medesime imposte. Non essendo necessari ulteriori accertamenti e risultando che il contribuente aveva basato l’opposizione soltanto sulla decadenza, la Corte ha respinto tale eccezione. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per il consolidamento della giurisprudenza successivamente alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, commi 1 e 1-bis

    In tema di perdita dell'agevolazione fiscale sul pagamento dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa, il termine per la rettifica, la liquidazione della maggiore imposta e l'irrogazione delle relative sanzioni è soggetto alla sospensione prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, comma 1, ed è, conseguentemente, prorogato di due anni. In particolare la proroga è applicabile anche all'ipotesi di cui all'art. 11, comma 1-bis riguardante la definizione delle violazioni relative all'applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte, in quanto, in tutti i casi, l'ufficio è chiamato a valutare l'efficacia dell'eventuale istanza di definizione.

    La proroga biennale dei termini per rettificare, liquidare la maggiore imposta e irrogare le sanzioni opera anche quando l’accertamento riguarda la perdita di un’agevolazione tributaria, inclusa quella prima casa, e non soltanto nelle altre ipotesi contemplate dall’articolo. La lettura è giustificata dal fatto che l’ufficio deve valutare l’efficacia dell’eventuale istanza di definizione e che si tratta delle medesime imposte.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 2

    La disposizione è richiamata in combinato disposto con l’art. 11 della legge n. 289/2002 nella controversia sulla decadenza dal potere di accertamento; la decisione applica a tale fattispecie la proroga biennale prevista dalla legge di definizione agevolata.

Massime di principio

  • Quando si contesta la decadenza dell’Amministrazione per il recupero dell’imposta di registro dovuta a seguito della perdita dell’agevolazione prima casa, occorre considerare la proroga biennale prevista dall’art. 11 della legge n. 289/2002, applicabile anche alle violazioni relative alle agevolazioni tributarie.
  • La proroga si applica anche alla fattispecie disciplinata dal comma 1-bis: non è giustificato distinguere tra accertamenti relativi alle imposte e accertamenti relativi alle agevolazioni sulle stesse imposte.
  • Se l’unico motivo di opposizione del contribuente è la decadenza e la questione può essere risolta sulla base degli atti, la Cassazione può decidere direttamente nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

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