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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00277/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente per giusta causa. Il lavoratore aveva impugnato il recesso sostenendo, da un lato, che la contestazione disciplinare fosse illegittima per mancata affissione del codice disciplinare e per insussistenza dei fatti addebitati; dall’altro, che uno dei profili posti a base del recesso fosse stato valorizzato dal giudice in modo difforme rispetto alla contestazione originaria, in violazione del principio di immutabilità della contestazione. I fatti contestati riguardavano: (1) l’asserita trattenuta, da parte del dipendente, di rimborsi ottenuti per l’annullamento di biglietti ferroviari, con utilizzo personale delle tratte e mancata riversazione delle somme alla società; (2) la richiesta di sottoscrizione di contratti di fornitura con un cliente istituzionale contenenti termini di pagamento più sfavorevoli e clausole asseritamente in contrasto con la policy aziendale. In primo grado il Tribunale aveva rigettato l’impugnazione del licenziamento e accolto la domanda riconvenzionale della società per risarcimento/restituzione di somme anticipate. La Corte d’appello aveva confermato. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto tre motivi: (a) violazione delle regole sul deposito telematico e tardività/inammissibilità della domanda riconvenzionale, assumendo che in caso di atto multiplo tutte le buste telematiche avrebbero dovuto ottenere ricevuta di avvenuta consegna entro il termine; (b) violazione dell’art. 7 Stat. lav. e motivazione apparente, sostenendo che la Corte avesse attribuito alla contestazione disciplinare un contenuto diverso da quello effettivo, in particolare valorizzando l’inserimento di penali nei contratti; (c) violazione dei principi di immediatezza e tempestività della contestazione disciplinare, perché la società avrebbe saputo già da tempo del modus operandi relativo ai rimborsi dei biglietti. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, affermando che il deposito telematico è tempestivo se la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro il termine almeno per la busta contenente l’atto, mentre le eventuali ulteriori buste tardive incidono solo sulle produzioni in esse contenute; che la contestazione disciplinare comprendeva anche il profilo delle penali e non vi era stata violazione del principio di immutabilità; e che la tempestività della contestazione va valutata in base alla piena conoscenza dell’illecito, non alla mera astratta conoscibilità. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del lavoratore alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione del lavoratore. Ha confermato la decisione della Corte d’appello di Milano che aveva respinto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Milano, la quale aveva considerato legittimo il licenziamento per giusta causa e aveva ritenuto ammissibile/tardiva ma rituale la domanda riconvenzionale della società solo in relazione al deposito telematico dell’atto contenuto nella busta tempestivamente consegnata. La Cassazione ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della società resistente e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 16-bis, comma 7, d.l. 179/2012

    Il deposito telematico si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna; è tempestivo se tale ricevuta è generata entro la fine del giorno di scadenza.

  • art. 51 d.l. 90/2014

    Ha integrato la disciplina del deposito telematico, superando la regola tecnica che collegava il deposito al giorno feriale successivo quando la ricevuta fosse rilasciata dopo le ore 14.

  • art. 7 L. 300/1970

    La contestazione disciplinare non può essere mutata nei suoi contenuti essenziali in sede di giudizio; nel caso concreto non vi è stata violazione perché il profilo delle penali era già ricompreso nella contestazione.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    Il vizio di motivazione apparente o mancante ricorre solo se la motivazione è del tutto assente o incomprensibile; non basta un mero dissenso sulla ricostruzione dei fatti.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di tempestività della contestazione, ma la Corte ribadisce che il datore non ha un obbligo di controllo continuo del dipendente.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte precisa che la tempestività della contestazione va valutata in base alla conoscenza effettiva e circostanziata dell’illecito.

  • art. 155, commi 4 e 5, c.p.c.

    Richiamato nel sistema del computo dei termini processuali per il deposito telematico tempestivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.

  • art. 1-bis, art. 13 d.P.R. 115/2002

    Richiamato per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel deposito telematico tramite invio multiplo, l’atto processuale deve considerarsi tempestivamente depositato quando almeno la busta che contiene l’atto soggetto a decadenza riceve la ricevuta di avvenuta consegna entro il termine; l’eventuale tardività delle altre buste incide solo sulla ritualità delle produzioni in esse contenute.
  • La contestazione disciplinare deve essere interpretata secondo il suo contenuto complessivo: non vi è violazione del principio di immutabilità se il giudice valorizza un addebito che risulta già compreso nella contestazione, anche quando il lavoratore ne proponga una lettura restrittiva.
  • Il vizio di motivazione apparente o inesistente ricorre solo quando la sentenza sia priva di reale argomentazione o presenti un contrasto insanabile tale da renderne incomprensibile la ratio; non è deducibile per censurare una valutazione di merito non condivisa.
  • In materia di licenziamento disciplinare, la tempestività della contestazione va apprezzata in relazione alla conoscenza effettiva e circostanziata dell’illecito da parte del datore di lavoro, non alla mera astratta conoscibilità del fatto, e non sussiste un dovere di controllo continuo del dipendente.
  • La valutazione della rilevanza disciplinare dei fatti e della loro idoneità a integrare la giusta causa resta riservata al giudice di merito, salvo violazione dei canoni legali di interpretazione o motivazione solo apparente.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniNotificazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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