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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25796/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento con cui l’agente della riscossione chiedeva alla contribuente il pagamento di una quota consortile per l’anno 2015, riferita a ruoli di un consorzio stradale obbligatorio. In primo e secondo grado la cartella è stata annullata, con una duplice ratio: da un lato per difetto di motivazione, poiché l’atto non richiamava il bilancio o il piano di ripartizione delle spese dell’anno 2015, documentazione considerata presupposto della pretesa e prodotta solo in appello; dall’altro per violazione dell’art. 7 d.lgs.lgt. n. 1446/1918, perché non risultava l’approvazione del piano di ripartizione da parte dei competenti organi. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi: ha denunciato, innanzitutto, la violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992, assumendo che in primo grado non fosse stata dedotta la nullità dei ruoli per mancata approvazione del piano da parte del consiglio comunale; ha poi censurato la nullità della sentenza per avere esaminato una domanda nuova in appello; ha lamentato vizi motivazionali e violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 118 disp. att./trans. c.p.c. per avere la CTR richiamato una decisione ritenuta non pertinente; ha dedotto ulteriore nullità per applicazione di principi e norme errati; ha denunciato travisamento del fatto e motivazione apparente per avere applicato la disciplina dei contributi di bonifica; ha sostenuto l’omesso esame della delibera prefettizia del 1976 che avrebbe approvato il piano di riparto; infine ha invocato l’art. 2700 c.c. e ulteriori norme processuali, sostenendo che la delibera prefettizia quale atto pubblico avrebbe fatto piena prova del fatto attestato. La Cassazione non esamina nel merito tali censure perché rileva che la sentenza impugnata era sorretta da due rationes decidendi autonome e distinte, ma il ricorso non attaccava la prima, quella relativa al difetto di motivazione della cartella. Ne deriva il giudicato interno su tale capo e, per difetto di interesse, l’inammissibilità dell’intero ricorso. La Corte condanna il consorzio alle spese in favore della contribuente e dà atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del consorzio. Ritiene decisivo che la sentenza di merito fosse fondata su due rationes autonome: il difetto di motivazione della cartella e la mancata prova dell’approvazione del piano di riparto ex art. 7 d.lgs.lgt. n. 1446/1918. Poiché il ricorso per cassazione non investiva la prima ratio, questa è divenuta definitiva per giudicato interno e ha reso inutile l’esame delle ulteriori censure. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per difetto di interesse. Il consorzio è condannato alle spese del giudizio di cassazione in favore della contribuente; l’agente della riscossione resta intimato. È altresì dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    viene richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso, ma la Corte non entra nel merito delle singole censure perché il ricorso è inammissibile per altra ragione assorbente.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    è invocato dal ricorrente come norma che vieta domande nuove nel giudizio tributario; la Corte osserva che la censura sulla novità non incide sulla prima ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per vizi della motivazione della sentenza tributaria; la Corte non ne approfondisce la violazione, essendo assorbita dalla inammissibilità per mancata impugnazione di una ratio autonoma.

  • art. 118 disp. att./trans. c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione e l’uso di precedenti; la Corte non sviluppa una valutazione autonoma sul punto.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente sotto il profilo della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non entra nel merito della dedotta violazione.

  • art. 2700 c.c.

    invocato per sostenere la piena prova dell’atto pubblico; la Corte non affronta la questione, essendo il ricorso inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nella censura sulla motivazione e sulla valutazione della prova; non vi è una specifica presa di posizione della Corte.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente insieme alle altre norme sulla prova; non è oggetto di autonoma decisione.

  • art. 7 d.lgs.lgt. n. 1446/1918

    norma sostanziale richiamata per la necessità di approvazione del piano di ripartizione delle spese da parte dei competenti organi; la sentenza di merito aveva ritenuto non provata tale approvazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria; la Corte osserva che il rilievo sul giudicato esterno è assorbito dal giudicato interno.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ne dà atto per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggere il dispositivo, il ricorso per cassazione deve investire tutte le rationes; l’omessa censura di una sola di esse determina il giudicato interno su quel capo e rende inammissibile il ricorso per difetto di interesse.
  • La deduzione di vizi processuali o di errori di diritto relativi a una sola delle argomentazioni della sentenza impugnata non può condurre alla cassazione se resta intatta un’altra motivazione autonoma e sufficiente.
  • Nel processo tributario, l’ammissibilità delle censure in cassazione va valutata anche alla luce dell’effettivo oggetto della decisione di merito: se la pronuncia contiene un’autonoma statuizione non impugnata, le ulteriori doglianze restano improduttive di effetti.
  • L’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di una ratio autonoma è rilevabile anche d’ufficio dalla Corte di cassazione.
  • Quando l’inammissibilità del ricorso è dichiarata, la parte ricorrente è tenuta al pagamento delle spese di lite e, se ricorrono i presupposti normativi, dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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