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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28163/2022 del 27/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2006, con cui l'Ufficio aveva disconosciuto tre costi documentati da tre fatture di acquisto, ritenendoli riferibili a operazioni inesistenti e recuperando IRES, IRAP e IVA. In primo grado il ricorso era stato accolto. In appello la CTR aveva parzialmente riformato la decisione, confermando il recupero per due fatture: per la fattura n. 32 emessa da CM S.a.s. e avente ad oggetto lavori di potatura, la CTR aveva valorizzato la circostanza che l'immobile fosse nella disponibilità della contribuente solo in epoca successiva alla fattura, ricavandola dal contratto di locazione; per la fattura n. 18 emessa da Bencivenga Valter e relativa a lavori edili, aveva ritenuto non provato il pagamento secondo prassi commerciale, essendo avvenuto in contanti. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione del divieto di domande nuove nel processo tributario, per avere la CTR confermato il recupero della fattura n. 32 sulla base di un fatto nuovo non contenuto nell'avviso; 2) violazione delle norme sulla motivazione dell'atto impositivo e sul procedimento tributario, sempre in relazione alla fattura n. 32, perché la conferma del recupero si sarebbe fondata su fatti diversi da quelli originariamente contestati; 3) violazione delle regole sull'onere della prova e dell'apprezzamento delle prove, in relazione alla fattura n. 18, sostenendo che il pagamento in contanti per euro 13.000 non fosse di per sé indice univoco di inesistenza dell'operazione; 4) violazione del requisito di motivazione della sentenza e della disciplina del processo tributario, per avere la CTR svalutato una perizia di parte prodotta per dimostrare l'effettività dei lavori; 5) omesso esame di fatto decisivo e violazione dell'art. 116 c.p.c. per la mancata considerazione della prova contraria offerta con la perizia; 6) violazione dei principi del processo tributario per non avere rideterminato l'obbligazione tributaria. La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, accogliendoli con riferimento alla fattura n. 32, perché la CTR aveva fondato la decisione su una circostanza di fatto nuova rispetto all'avviso di accertamento, mutando così il quadro fattuale della pretesa tributaria in appello; ha invece dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché volto a rivalutare il merito della prova presuntiva sul pagamento in contanti; ha rigettato il quarto motivo, ritenendo sufficiente e non apparente la motivazione sulla perizia di parte; ha dichiarato inammissibile il quinto motivo, perché l'omessa valutazione di una deduzione difensiva non integra omesso esame di un fatto storico; ha rigettato il sesto motivo, poiché il giudice di merito si era pronunciato sull'intera domanda. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame della ripresa relativa alla fattura n. 32 e per la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva confermato il recupero fiscale relativo alla fattura n. 32 emessa da CM S.a.s. perché basato su una circostanza fattuale nuova introdotta in appello e non contenuta nell'avviso di accertamento. Ha rigettato o dichiarato inammissibili gli altri motivi. La causa è stata rinviata al giudice di merito affinché riesamini la ripresa relativa a tale fattura sulla base dei soli elementi originariamente posti a fondamento dell'atto impositivo e provveda anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario il divieto di domande nuove si applica anche all'Amministrazione finanziaria, che in appello non può mutare i termini della contestazione introducendo motivi o presupposti fattuali diversi da quelli contenuti nell'atto impositivo impugnato.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    È richiamato quale parametro di legittimità della motivazione dell'atto amministrativo, ma il motivo è accolto solo nei limiti della novità della contestazione e non per una autonoma violazione accertata dalla Corte.

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    È richiamato in tema di motivazione e trasparenza dell'atto impositivo, senza autonoma specificazione ulteriore nel decisum.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È richiamato quale norma sulla motivazione dell'avviso di accertamento, in relazione alla censura di fondatezza della pretesa su fatti diversi da quelli originari.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla fattura n. 18 è dichiarata inammissibile perché tende a ottenere una nuova valutazione del merito probatorio, senza effettiva violazione delle regole di riparto dell'onere della prova.

  • art. 115 c.p.c.

    La contestazione sull'apprezzamento del pagamento in contanti è ritenuta inammissibile in quanto diretta a sollecitare un diverso giudizio di merito sulle prove.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Il vizio di motivazione rileva solo in caso di motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica; nella specie tale soglia non è superata.

  • art. 36, comma 4, d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza di merito ha fornito una motivazione ritenuta sufficiente sul perché la perizia di parte non fosse decisiva, essendo riferita a lavori eseguiti anni dopo i fatti controversi.

  • art. 116 c.p.c.

    Non consente di censurare in cassazione la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo violazione dei criteri legali di valutazione non ravvisata nel caso concreto.

  • art. 35, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato nel motivo relativo alla pretesa omessa rideterminazione del tributo, ma la censura è respinta perché il giudice aveva deciso sull'intera domanda.

  • artt. 112-113 c.p.c.

    La doglianza sull'omessa rideterminazione dell'obbligazione tributaria è respinta perché la CTR ha comunque pronunciato sulla controversia nei limiti devoluti.

  • art. 2 d.lgs. n. 546/1992

    È evocato nel motivo relativo ai principi del processo tributario, ma non conduce a un accoglimento autonomo.

  • art. 85 c.p.c.

    La rinuncia al mandato del difensore non incide sul giudizio di cassazione per la perpetuatio dell'ufficio di difensore.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'Amministrazione finanziaria, anche in grado di appello, non può fondare la pretesa su un diverso fatto costitutivo o su una diversa causa petendi rispetto a quella risultante dall'avviso di accertamento impugnato.
  • La novità della contestazione va verificata confrontando i presupposti di fatto e di diritto dell'atto impositivo originario, non le sole difese svolte dall'Ufficio nei gradi di merito.
  • La violazione delle regole sulla prova o sull'onere probatorio non può essere dedotta in cassazione per ottenere una rivalutazione del merito, quando il giudice abbia espresso un apprezzamento non meramente apparente né manifestamente illogico.
  • L'omessa valorizzazione di una perizia di parte non integra, di per sé, omesso esame di un fatto decisivo, poiché la valutazione dell'attendibilità e decisività delle prove rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione ricorre solo quando la motivazione sia assente, apparente o talmente incoerente da violare il minimo costituzionale; non è sufficiente che la parte la ritenga non convincente.
  • Nel giudizio tributario, se il giudice di merito ha comunque pronunciato sull'intera domanda o sull'intero oggetto devoluto, non è configurabile un vizio di omessa decisione per mancata rideterminazione del tributo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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