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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11976/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che, in sede di riesame dopo rinvio della Cassazione, aveva confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/90) con aggravanti mafiose. I motivi di ricorso contestavano: (1) violazione dell'art. 627 c.p.p. e travisamento dei limiti del giudizio di rinvio, con la censura che il giudice del rinvio non avrebbe svolto una autonoma valutazione del materiale indiziario ma si sarebbe di fatto attenuto a motivazioni già annullate; (2) vizio di motivazione e travisamento delle intercettazioni tra terzi, ritenute non direttamente riferibili al Lo Presti e quindi insufficienti a fondare i gravi indizi per il reato contestato; si lamentava inoltre l'impiego illegittimo di elementi indiziari afferenti all'associazione di stampo mafioso (art. 416-bis) anche per il reato previsto dall'art. 74 d.P.R. 309/90.

La decisione

Rigetto integrale del ricorso. La Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio dispone di pieni poteri di rivalutazione e abbia esaminato in modo autonomo e coerente il compendio indiziario; ha confermato la possibilità di utilizzare, ai fini cautelari, pronunce non ancora irrevocabili come elementi indiziari e ha ritenuto logica e adeguata la valutazione delle intercettazioni (anche tra terzi) come fonte probatoria diretta/indiziaria quando la narrazione risulti credibile e coerente con le altre risultanze. Il Tribunale aveva inoltre motivatamente ritenuto sussistenti gravi indizi circa il ruolo apicale del Lo Presti nella struttura finalizzata al narcotraffico e la sua espansione territoriale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non richiede necessariamente una struttura molto articolata: è sufficiente l'esistenza di una organizzazione stabile e duratura finalizzata al traffico. Può concorrere con l'art. 416-bis quando l'associazione abbia finalità sia di narcotraffico sia di altri reati.

  • art. 416-bis cod. pen.

    L'associazione di stampo mafioso può convivere con un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; il giudizio cautelare può valorizzare elementi indicativi della posizione apicale del soggetto nel sodalizio mafioso.

  • art. 273 cod. proc. pen. (comma 1)

    Il requisito dei 'gravi indizi di colpevolezza' per l'applicazione o il mantenimento di misure cautelari può essere fondato anche su elementi ricavati da sentenze non ancora irrevocabili e su acquisizioni indiziarie che, nel loro insieme, fondano un giudizio di qualificata probabilità.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Il riesame delle misure cautelari deve essere condotto dal giudice con valutazione autonoma del compendio probatorio; il giudice del riesame può confermare la misura valorizzando in modo coerente gli elementi indiziari.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Le intercettazioni, anche quando l'indagato non vi partecipa, costituiscono fonte di prova diretta e/o indiziaria; la loro interpretazione è questione di fatto rimessa al giudice di merito, purché la valutazione sia logica e motivata secondo canoni di esperienza.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    La censura relativa ai limiti del giudizio di rinvio è infondata quando il giudice di rinvio abbia effettivamente svolto una autonoma e completa rivalutazione del materiale probatorio, come qui ritenuto.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che regola i motivi di ricorso per cassazione; i vizi dedotti sono stati esaminati secondo i criteri di legittimità e ritenuti infondati.

  • art. 238-bis e art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Tali disposizioni, che riguardano l'acquisizione di sentenze irrevocabili e la partecipazione del difensore ad assunzioni di prova in altri procedimenti, sono riferite al giudizio di responsabilità penale; non impediscono l'utilizzo, ai fini cautelari, di pronunce non definitive come elementi indiziari.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Elenca i reati-merce cui si riferisce l'art. 74; l'art. 74 richiede che i reati-fine coincidano con quelli di cui all'art. 73.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Fondamento della condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Adempimenti di cancelleria da eseguire dopo la pronuncia, qui disposti a cura dell'ufficio giudiziario.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti nella riproduzione dei motivi di ricorso in cassazione: il ricorso è stato riassunto nei limiti previsti dall'articolo e le censure sono state esaminate.

Massime di principio

  • Il giudice investito del rinvio per vizio di motivazione ha pieni poteri di cognizione e può effettuare una autonoma e completa rivalutazione del materiale probatorio, non essendo vincolato a ripetere pedissequamente le motivazioni annullate.
  • Ai fini cautelari il profilo probatorio richiesto è diverso da quello del giudizio di merito: è sufficiente un 'giudizio di qualificata probabilità' fondato su elementi convergenti; dunque sentenze non ancora irrevocabili e indizi anche non singolarmente decisivi possono legittimare misure cautelari se valutate nel loro insieme.
  • Le intercettazioni tra terzi possono costituire fonte di prova diretta o indiziaria e sono rimesse alla valutazione del giudice di merito; la loro utilizzazione è lecita quando la narrazione è credibile e coerente con altri elementi di riscontro.
  • La configurabilità dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti non richiede strutture complesse: è sufficiente una organizzazione stabile e duratura con mezzi predisposti per il fine comune.
  • Non esiste preclusione all'accertamento contemporaneo di responsabilità ai sensi dell'art. 416-bis e dell'art. 74 DPR 309/90 quando l'associazione persegua sia il narcotraffico sia altri delitti; la doppia imputazione è possibile se le finalità sono plurime.
  • In sede di cassazione avverso provvedimenti cautelari il controllo si concentra sulla adeguatezza e coerenza della motivazione del giudice del merito, non sulla riesamina libera di ogni fatto se la motivazione appare logicamente fondata.

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