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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11791/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Prima Sezione, deducendo un presunto errore di percezione/omissione: 1) contestano l'utilizzabilità delle intercettazioni sostenendo la mancanza "fisica" della motivazione nei decreti autorizzativi e di proroga (individuando specifici RIT: 823/2015, 895/2015, 975/2015, 1008/2015, 1078/2015, 1469/2015, 1579/2015 e 1636/2015) e chiedendo che, in assenza di tali decreti motivati, le captazioni siano dichiarate inutilizzabili con conseguente ridimensionamento della prova; 2) contestano il diniego delle attenuanti generiche sostenendo che la valutazione della "serialità" delle condotte costituisce duplicazione della contestazione associativa e che la Prima Sezione avrebbe travisato la deduzione difensiva, non valutando correttamente la personalità e le circostanze concrete degli imputati. In sostanza i ricorrenti sostengono una svista percettiva della Corte di legittimità nell'esame dei motivi originari.

La decisione

I ricorsi straordinari ex art. 625-bis cod. proc. pen. sono dichiarati inammissibili perché non rientrano nei casi di ammissibilità previsti dalla legge. La Corte richiama l'interpretazione giurisprudenziale: l'errore materiale e l'errore di fatto sono circoscritti e non comprendono questioni di valutazione giuridica o di merito. Sul punto delle intercettazioni la Prima Sezione aveva esaminato e rigettato la censura ritenendo adeguata la motivazione "per relationem" dei decreti autorizzativi e conforme l'approccio ai decreti di proroga (che possono avere maggiore sinteticità). Non è stato riscontrato alcun'omissione materiale o svista percettiva immediatamente rilevabile che possa integrare l'errore di fatto; le doglianze dei ricorrenti attengono invece alla valutazione del merito e al travisamento, profili non sindacabili con il rimedio straordinario. Anche la censura sulle attenuanti generiche è stata ricondotta a valutazione di gravità/contributo associativo e non a errore percettivo. Per effetto della declaratoria di inammissibilità i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00 ciascuno (art. 616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Disciplina il ricorso straordinario per errore materiale ed errore di fatto; la Corte interpreta restrittivamente l'istituto: l'errore di fatto riguarda svista o equivoco percettivo immediatamente e oggettivamente rilevabile, non i normali errori di valutazione o di diritto

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Imposta l'onere del ricorrente di specificare e riprodurre gli argomenti decisivi; la mancata riproduzione non implica automaticamente che la censura sia stata ignorata

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella ricostruzione del motivo relativo alla nullità delle intercettazioni per carenza di motivazione dei decreti; è stata presa in considerazione nella valutazione della presenza o meno di vizio procedurale

  • art. 266, commi 1 e 3, cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento ai requisiti di motivazione dei decreti autorizzativi e di proroga delle intercettazioni; la Corte conferma che la motivazione per relationem e la sinteticità delle proroghe possono essere conformi alla giurisprudenza

  • art. 14 disp. prel. cod. civ.

    Richiamato in via analogica per sottolineare il divieto di estendere l'istituto straordinario oltre i casi previsti, in coerenza con il principio di legalità delle impugnazioni

  • art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

    Cita il parametro dottrinario sulle Sezioni Unite civili in tema di errore di fatto e lacune motivazionali, usato come riferimento ermeneutico per delimitare l'aberratio rilevante ai fini del rimedio

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e a somme in favore della Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti dichiarati inammissibili; applicata per determinare la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 ciascuno

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è uno strumento eccezionale e va usato solo per vere e proprie sviste materiali o errori di percezione immediatamente verificabili; non è un rimedio contro valutazioni giuridiche o di merito.
  • L'omissione di esame di un motivo può costituire errore di fatto solo se è oggettivamente e immediatamente rilevabile che il motivo è stato ignorato per una svista materiale e se è dimostrabile che la decisione sarebbe stata incontrovertibilmente diversa.
  • Le doglianze che prospettano un travisamento o una diversa valutazione del merito non sono sindacabili con il rimedio di cui all'art. 625-bis; tali profili vanno seguiti nei rimedi ordinari se consentiti.
  • In materia di intercettazioni la motivazione "per relationem" nei decreti autorizzativi è ammessa se risulta il richiamo alle informative e alla richiesta del P.M.; i decreti di proroga possono avere motivazioni più sintetiche purché sia data evidenza della plausibilità delle ragioni esposte.
  • Per rendere efficace una censura sull'inutilizzabilità delle intercettazioni occorre indicare con precisione i singoli provvedimenti viziati e dimostrare in che modo la loro assenza incide decisivamente sulla prova: la mera affermazione di decisività non è sufficiente.
  • Nel contestare il diniego di attenuanti generiche è necessario fornire indicatori positivi e concreti che giustifichino la riduzione di pena; la generica lamentela sulla gravità della condotta non basta.

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