Cassazione Penale, Sentenza n. 11791/2026 del 30/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Prima Sezione, deducendo un presunto errore di percezione/omissione: 1) contestano l'utilizzabilità delle intercettazioni sostenendo la mancanza "fisica" della motivazione nei decreti autorizzativi e di proroga (individuando specifici RIT: 823/2015, 895/2015, 975/2015, 1008/2015, 1078/2015, 1469/2015, 1579/2015 e 1636/2015) e chiedendo che, in assenza di tali decreti motivati, le captazioni siano dichiarate inutilizzabili con conseguente ridimensionamento della prova; 2) contestano il diniego delle attenuanti generiche sostenendo che la valutazione della "serialità" delle condotte costituisce duplicazione della contestazione associativa e che la Prima Sezione avrebbe travisato la deduzione difensiva, non valutando correttamente la personalità e le circostanze concrete degli imputati. In sostanza i ricorrenti sostengono una svista percettiva della Corte di legittimità nell'esame dei motivi originari.
La decisione
I ricorsi straordinari ex art. 625-bis cod. proc. pen. sono dichiarati inammissibili perché non rientrano nei casi di ammissibilità previsti dalla legge. La Corte richiama l'interpretazione giurisprudenziale: l'errore materiale e l'errore di fatto sono circoscritti e non comprendono questioni di valutazione giuridica o di merito. Sul punto delle intercettazioni la Prima Sezione aveva esaminato e rigettato la censura ritenendo adeguata la motivazione "per relationem" dei decreti autorizzativi e conforme l'approccio ai decreti di proroga (che possono avere maggiore sinteticità). Non è stato riscontrato alcun'omissione materiale o svista percettiva immediatamente rilevabile che possa integrare l'errore di fatto; le doglianze dei ricorrenti attengono invece alla valutazione del merito e al travisamento, profili non sindacabili con il rimedio straordinario. Anche la censura sulle attenuanti generiche è stata ricondotta a valutazione di gravità/contributo associativo e non a errore percettivo. Per effetto della declaratoria di inammissibilità i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00 ciascuno (art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
Disciplina il ricorso straordinario per errore materiale ed errore di fatto; la Corte interpreta restrittivamente l'istituto: l'errore di fatto riguarda svista o equivoco percettivo immediatamente e oggettivamente rilevabile, non i normali errori di valutazione o di diritto
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Imposta l'onere del ricorrente di specificare e riprodurre gli argomenti decisivi; la mancata riproduzione non implica automaticamente che la censura sia stata ignorata
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma richiamata nella ricostruzione del motivo relativo alla nullità delle intercettazioni per carenza di motivazione dei decreti; è stata presa in considerazione nella valutazione della presenza o meno di vizio procedurale
art. 266, commi 1 e 3, cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento ai requisiti di motivazione dei decreti autorizzativi e di proroga delle intercettazioni; la Corte conferma che la motivazione per relationem e la sinteticità delle proroghe possono essere conformi alla giurisprudenza
Richiamato in via analogica per sottolineare il divieto di estendere l'istituto straordinario oltre i casi previsti, in coerenza con il principio di legalità delle impugnazioni
art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
Cita il parametro dottrinario sulle Sezioni Unite civili in tema di errore di fatto e lacune motivazionali, usato come riferimento ermeneutico per delimitare l'aberratio rilevante ai fini del rimedio
Norma che consente la condanna alle spese e a somme in favore della Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti dichiarati inammissibili; applicata per determinare la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 ciascuno
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è uno strumento eccezionale e va usato solo per vere e proprie sviste materiali o errori di percezione immediatamente verificabili; non è un rimedio contro valutazioni giuridiche o di merito.
- L'omissione di esame di un motivo può costituire errore di fatto solo se è oggettivamente e immediatamente rilevabile che il motivo è stato ignorato per una svista materiale e se è dimostrabile che la decisione sarebbe stata incontrovertibilmente diversa.
- Le doglianze che prospettano un travisamento o una diversa valutazione del merito non sono sindacabili con il rimedio di cui all'art. 625-bis; tali profili vanno seguiti nei rimedi ordinari se consentiti.
- In materia di intercettazioni la motivazione "per relationem" nei decreti autorizzativi è ammessa se risulta il richiamo alle informative e alla richiesta del P.M.; i decreti di proroga possono avere motivazioni più sintetiche purché sia data evidenza della plausibilità delle ragioni esposte.
- Per rendere efficace una censura sull'inutilizzabilità delle intercettazioni occorre indicare con precisione i singoli provvedimenti viziati e dimostrare in che modo la loro assenza incide decisivamente sulla prova: la mera affermazione di decisività non è sufficiente.
- Nel contestare il diniego di attenuanti generiche è necessario fornire indicatori positivi e concreti che giustifichino la riduzione di pena; la generica lamentela sulla gravità della condotta non basta.
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