Cassazione Penale, Sentenza n. 11795/2026 del 30/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che aveva confermato in gran parte la condanna per reati in materia di stupefacenti (attività di spaccio, detenzione) e per detenzione e ricettazione di armi clandestine, nonché la confisca/sanzioni accessorie. Le principali censure riguardavano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per aver escluso la qualificazione del fatto come "lieve entità" ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 2) insufficiente prova e doglianze sulla valutazione degli indizi, con contestazione della responsabilità per i capi relativi alle armi (detenzione, ricettazione) e sulle modalità di collegamento fra beni rinvenuti; 3) contestazione della riqualificazione del capo 5) nel reato di cui all'art. 678 c.p. (artifici pirotecnici) e richiesta di chiarimenti sulla natura degli artifici; 4) doglianze relative alla confisca per sproporzione ex art. 240-bis c.p. (richiesta di disapplicazione o diversa valutazione della congruità temporale e della proporzione tra reddito e disponibilità di denaro); 5) contestazione della ricostruzione della recidiva e del calcolo degli aumenti per continuazione (art. 81 c.p.) e della mancata valutazione di benefici personali (messa alla prova, sospensione, circostanze attenuanti). I ricorsi includevano motivi di diritto (violazione di norme processuali e penali) e di fatto, chiedendo annullamento o riforma della sentenza di appello e rideterminazione delle pene e delle misure patrimoniali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità (divieto di revalutare i fatti in assenza di vizio intrinseco nella motivazione; maggior rigore in presenza di "doppia conforme"). La Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata e logica: ha confermato la ricostruzione sulla destinazione dell'immobile come centrale di spaccio, il rinvenimento di ingenti quantità di stupefacenti e di strumenti per il confezionamento, la riconducibilità delle armi agli imputati (mattonelle che ostruivano il cunicolo, kit per la pulizia delle armi in casa, cartucce nella camera nascosta, video-sorveglianza), nonché la motivazione sulla ricettazione (matricole abrase, assenza di giustificazione). Ha confermato la riqualificazione del capo 5) ai sensi dell'art. 678 c.p. per la pericolosità degli artifici pirotecnici e ha ritenuto corretta la determinazione della confisca per sproporzione ex art. 240-bis c.p., ritenendo comprovata la sproporzione tra redditi dichiarati e disponibilità di contanti (motivazione ancorata a dati fattuali e alla giurisprudenza costituzionale recente). Ha inoltre ritenuto legittima la valutazione dei precedenti e della recidiva e la misura degli aumenti per continuazione nei limiti di legge. Conseguenze pratiche: rigetto dei ricorsi, conferma della sentenza impugnata nella sostanza, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione controlla la coerenza e la motivazione del provvedimento impugnato ma non può rinnovare la valutazione dei fatti; il vizio di motivazione deducibile è solo quello intrinseco al provvedimento
d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti), art. 73
Disciplina della fattispecie di lieve entità (ora autonoma): la sua applicazione richiede valutazione complessiva di quantità, modalità, mezzi e circostanze; la Corte ha ritenuto che gli elementi del caso (quantitativi, organizzazione, videosorveglianza, attrezzatura per confezionamento, contanti) escludessero la lieve entità
art. 110 c.p.
Concorso di persone nel reato: i giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità comune padre/figlio sulla base di indizi convergenti
legge n. 110 del 1975, art. 23
Normativa sulle armi: richiamata nei motivi per contestare la qualificazione e la condotta; la Corte ha però ritenuto corretta la valutazione della provenienza illecita (matricole abrase) e la ricostruzione probatoria
art. 678 c.p.
Reato relativo agli artifici pirotecnici: la corte ha confermato la riqualificazione per artifici artigianali ad alto potenziale offensivo e non conformi alla normativa europea
art. 648 c.p.
Ricettazione: la Corte di merito ha ritenuto integrata la condotta, sulla base della mancanza di matricole e dell'assenza di giustificazioni
art. 697 c.p.
Norma riferita all'illecito inerente cartucce (richiamata nei motivi); la Corte ha valutato la provenienza/consapevolezza circa la custodia delle munizioni nel quadro complessivo probatorio
artt. 62-bis, 132, 133 c.p.
Circostanze personali e attenuanti/recidiva: la Corte d'appello ha valutato la presenza di precedenti e l'assenza di elementi positivi per concedere attenuanti, decisione ritenuta coerente dalla Cassazione
art. 85-bis d.P.R. 309/1990
Confisca e conseguenze patrimoniali connesse ai delitti di stupefacenti: richiamata nell'ambito della doglianza sulla confisca e sul suo fondamento
art. 240-bis c.p.
Confisca per sproporzione (confisca allargata): la Corte ha richiamato i requisiti (reato-spia, sproporzione rispetto ai redditi, mancata giustificazione, congruità temporale) e ha ritenuto soddisfatti i presupposti per la confisca nel caso concreto
art. 81 c.p.
Incrementi per continuazione: la Corte ha ritenuto gli aumenti operati dalla Corte d'appello motivati e nei limiti di legge
artt. 192, 533, 546 c.p.p.
art. 192 (onere della prova), 533 e 546 (motivazione e sentenza)
Richiamate nei profili processuali legati alla motivazione e alla prova; la Cassazione ha ritenuto la motivazione di merito sufficientemente logica e ancorata ai fatti
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è chiamata a una nuova valutazione dei fatti: i motivi che chiedono una diversa lettura delle risultanze probatorie sono generalmente inammissibili a meno che non emergano vizi intrinseci nella motivazione o l'utilizzo in appello di prove non esaminate in primo grado (doppia conforme limita ulteriormente il sindacato)
- Per ottenere il riconoscimento della "lieve entità" ex art. 73 d.P.R. 309/1990 occorre una valutazione complessiva e favorevole su quantità, modalità, mezzi, continuità e potenzialità lucrativa: la presenza di sistema di videosorveglianza, attrezzi per il confezionamento, ingenti somme in contanti o regolarità nella cessione delle dosi ostano al riconoscimento
- In mancanza di spiegazioni plausibili, l'assenza o l'abrasione della matricola delle armi e il rinvenimento di parti di arma, munizioni e kit di pulizia in luoghi riconducibili all'imputato costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti per la detenzione e per la ricettazione
- La confisca per sproporzione ex art. 240-bis c.p. richiede: (a) condanna per reati-spia; (b) sproporzione tra beni/detenuti e redditi dichiarati; (c) mancata giustificazione plausibile da parte dell'imputato; (d) congruità temporale dell'accumulo rispetto al reato: in assenza di giustificazioni concrete la misura può essere confermata
- Per contestare validamente in Cassazione la motivazione o il travisamento della prova è necessario indicare in maniera specifica elementi del materiale probatorio che il giudice avrebbe usato impropriamente o che sarebbero inesistenti nel processo; censure generiche o richieste di diversa lettura probatoria saranno rigettate
- La mera conoscenza dell'esistenza di armi o munizioni custodite in luoghi comuni non è automaticamente sufficiente per integrare responsabilità concorrente: però, profili concreti (collegamenti materiali, oggetti riconducibili, coincidenza di luoghi di custodia, strumenti di manutenzione) possono integrare la prova della partecipazione
- Nel valutare la sproporzione di denaro contante rispetto al reddito, rilevano la composizione (tagli delle banconote), modalità di conservazione, acquisti recenti incompatibili con i redditi dichiarati e l'esistenza di attività persistente di natura lucrativa illecita al momento del sequestro
- Le questioni relative a recidiva e applicazione degli aumenti per continuazione devono essere affrontate con riferimento alla documentazione delle pregresse condanne e alla loro rilevanza temporale: la Cassazione verifica la corretta applicazione delle norme ma non sostituisce la valutazione di merito se adeguatamente motivata
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