Cassazione Penale, Sentenza n. 11792/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti erano stati condannati per il delitto previsto dall'art. 260 del dlgs n. 152/2006 (oggi art. 452-quaterdecies c.p.) per avere organizzato il trasporto e lo smaltimento di "digestato" liquido derivante dalla biodigestione anaerobica della FORSU, trasportato dalla Zatta Srl alla azienda agricola dei Varotto e impiegato per concimazione. In cassazione i ricorrenti hanno contestato in generale la qualificazione del digestato come "rifiuto" (sostenendo che dovesse essere qualificato "sottoprodotto" ai sensi dell'art. 184-bis), la carenza dell'elemento soggettivo per presunta oscurità normativa (errore di diritto scusabile), profili probatori relativi alla esistenza di una "attività organizzata" e all'"ingente quantità" dei rifiuti trattati, nonché la mancanza di prove sulla responsabilità personale (identificazione testimone) e la possibilità di riqualificazione del fatto in contravvenzione ex art. 256 d.lgs. 152/2006.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha confermato la qualificazione del digestato come "rifiuto" e non come sottoprodotto, rilevando che non erano rispettate le condizioni normative (anche rispetto ai criteri del Dm n. 5046/2016, art. 22) e che grava sull'imputato la prova favorevole della qualità di sottoprodotto. Ha ritenuto non fondate le censure sull'oscurità delle norme e sull'errore di diritto scusabile, nonché infondati i rilievi sulla carenza di elementi relativi all'attività organizzata e all'ingente quantità (la Corte ha richiamato la prova del trattamento di quantitativi significativi, con almeno circa 90 tonnellate riconosciute). Ha altresì ritenuto adeguata la prova della responsabilità personale (anche mediante dichiarazioni convergenti e altri indizi) e ha escluso la riqualificazione in contravvenzione. Di conseguenza le condanne di primo e secondo grado sono confermate (De Biasi: 1 anno e 3 mesi; Marcon e Varotto: 1 anno; benefici della sospensione condizionale e non menzione; obblighi di risarcimento verso la Provincia di Belluno, importo portato a €4.000; condanna alle spese processuali e di rappresentanza).
Norme richiamate
art. 260 dlgs n. 152/2006 (richiamato nella sentenza)
Norma originaria del reato contestato; la Corte ha qualificato l'illecito nella continuità normativa con l'attuale art. 452-quaterdecies c.p., ritenendo integrata l'attività organizzata di gestione, trasporto e smaltimento di rifiuti in assenza di autorizzazioni
art. 452-quaterdecies cod. pen. (richiamo della disciplina vigente)
Norma penale ora vigente considerata direttamente applicabile in continuità con il previgente art. 260 del dlgs 152/2006; conferma della sfera di punibilità per gestione organizzata di rifiuti
art. 183, comma 1, lett. a), dlgs n. 152/2006
"qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi"
Definizione normativa di "rifiuto" utilizzata dalla Corte per ricondurre il digestato nella categoria dei rifiuti, quando ne ricorrono le condizioni fattuali
art. 184-bis dlgs n. 152/2006
Definisce i requisiti per la qualificazione di una sostanza come "sottoprodotto"; la Corte ha applicato i criteri (origine da processo, certezza di utilizzo, nessun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, legalità dell'uso) e ha ritenuto che nel caso concreto tali condizioni non fossero dimostrate
art. 184, comma 1, lett. ff), dlgs n. 152/2006
Definizione di "digestato da rifiuti" e richiamo ai requisiti tecnici da emanare; la Corte ha sottolineato la necessità del rispetto delle norme tecniche ministeriali per qualificare il digestato come prodotto e non come rifiuto
art. 133, lett. ff) dlgs n. 152/2006
Richiamata nella discussione sulle condizionalità normative che subordinano alcune qualificazioni tecniche all'emanazione di atti normativi secondari; la Corte ha considerato pertinenti tali disposizioni nel quadro interpretativo
D.M. n. 5046/2016, art. 22
Atto tecnico citato come contenente condizioni favorevoli per riconoscere la qualifica di sottoprodotto a determinati digestati; la Corte ha rilevato che le condizioni previste non erano rispettate per il digestato oggetto di causa
art. 256 dlgs n. 152/2006
Norma relativa a ipotesi contravvenzionali di gestione dei rifiuti; la Corte ha escluso la riqualificazione del fatto nella fattispecie meno grave in ragione della prova dell'organizzazione e dell'ingente quantità
dlgs n. 205/2010, art. 12 (introduzione art. 184-bis)
Riferimento alla fonte normativa che ha introdotto la definizione di sottoprodotto; usata per inquadrare il regime applicabile
decreto-legge n. 83/2012, art. 52, comma 2-bis
Richiamato nel contesto giurisprudenziale come disciplina che, per specifici casi, regola la destinazione agronomica di digestati; la Corte ha osservato che la prova di sussistenza delle condizioni spetta all'imputato
Costituzione, art. 25
Censurata dai ricorrenti in relazione alla presunta imprevedibilità della norma penale; la Corte ha rigettato la questione affermando che la normativa nazionale è sufficientemente prevedibile
Costituzione, art. 117; Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 7
Richiamate nelle relative doglianze costituzionali e convenzionali sul principio di legalità penale; la Corte ha ritenuto infondate le censure relative alla violazione di tali principi
Massime di principio
- Il "digestato" derivante da biodigestione di frazione organica di rifiuti urbani è normalmente qualificato come "rifiuto" salvo che sia provata, a carico dell'operatore, la sussistenza di tutti i rigorosi requisiti previsti per il "sottoprodotto" (art. 184-bis): origine dal processo, certezza di utilizzo senza trattamenti non ordinari, legalità dell'uso.
- Spetta all'operatore che pretende la qualifica di sottoprodotto fornire la prova positiva e puntuale delle condizioni tecniche e amministrative (comprese eventuali prescrizioni ministeriali/DM) che consentono l'esclusione dall'ambito dei rifiuti.
- L'oscurità normativa non determina automaticamente un errore di diritto scusabile: l'errore è riconosciuto solo se sussiste un'obiettiva e insuperabile oscurità della norma; amministratori/gestori di impianti tecnici sono tenuti a un livello di diligenza e conoscenza adeguato alla complessità dell'attività.
- La sussistenza dell'elemento "organizzazione" richiesto per il delitto ambientale può essere desunta dalla cooperazione stabile e coordinata di più soggetti/enti (gestore impianto, impresa di trasporto, azienda agricola) e da atti ripetuti e pianificati; non è necessaria una struttura criminale formale.
- La prova della "ingente quantità" può ricavarsi anche da evidenze parziali (es. elementi sui viaggi, quantità documentate) se complessivamente convincenti; non è esclusa la rilevanza di stime e dichiarazioni convergenti.
- Identificazioni testimoniali imprecise possono essere sufficienti se corroborate da altri elementi convergenti (dichiarazioni proprie dell'imputato, documentazione, comportamenti concordanti).
- La valutazione tecnico-amministrativa (norme tecniche, DM, autorizzazioni) è centrale: la conformità o meno a questi testi decisionali spesso determina la ricaduta penale o meno dell'operato.
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