Cassazione Penale, Sentenza n. 11794/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la legittimità del provvedimento del Questore di Caserta ("daspo urbano" del 13/06/2022) che vietava al DI TOMMASO l'accesso ad aree di parcheggio nei pressi della Clinica San Michele. La doglianza era fondata sul vizio di motivazione: secondo la difesa l'attività di parcheggiatore abusivo (richiamata dall'art. 9, comma 2, d.l. 14/2017) può ledere il decoro urbano ma non è di per sé idonea a fondare la sussistenza di un "pericolo per la sicurezza" richiesto dall'art. 10, comma 2, e pertanto il provvedimento del Questore doveva spiegare in concreto quali condotte pericolose fossero state poste in essere. La Corte di Cassazione ha valutato se la motivazione amministrativa fosse conforme alla legge e se la Corte d'Appello avesse adeguatamente verificato tale conformità.
La decisione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso per cassazione per vizio di motivazione. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello fosse meramente apparente e non avesse indicato le condotte concrete del DI TOMMASO che configurassero un pericolo per la sicurezza (ad es. molestie, richieste estorsive, minacce). Non è sufficiente identificare automaticamente quale pericolo la mera attività di parcheggiatore abusivo arrechi alla collettività; occorre una motivazione concreta e non autoreferenziale. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e il processo è stato rinviato ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio.
Norme richiamate
d.l. n. 14 del 2017, art. 10, comma 2 (conv. L. n. 48/2017)
Prevede il divieto di accesso (sanzionato penalmente) fino a 12 mesi per soggetti che abbiano reiterato le condotte di cui all'art. 9; l'emissione del divieto richiede non solo la reiterazione ma anche la sussistenza di un "pericolo per la sicurezza" desumibile dalle condotte, e il Questore deve motivare questa valutazione sui fatti concreti
d.l. n. 14 del 2017, art. 9, commi 1 e 2
Comma 1 riguarda condotte intrinsecamente impeditive/ostative (es. infrastrutture ferroviarie, aeroportuali); comma 2 richiama condotte in larga parte amministrativamente sanzionate (tra cui l'attività di parcheggiatore abusivo). La reiterazione delle condotte è uno dei presupposti, ma non esaurisce il requisito del pericolo per la sicurezza
art. 7, comma 15-bis, Codice della Strada
Sanziona amministrativamente l'attività di parcheggiatore abusivo; la Corte evidenzia che tale illecito amministrativo, di per sé, non equivale automaticamente ad un rischio per la sicurezza pubblica senza concreti comportamenti pericolosi
Giurisprudenza di legittimità (Sez. F, n. 54155 del 27/07/2018, Caparelli e altri precedenti citati)
Principio: il sindacato del giudice penale sul provvedimento del Questore non consiste in una rivalutazione del giudizio di pericolosità, ma nella verifica della conformità del provvedimento alle prescrizioni di legge, in particolare dell'obbligo di motivazione sugli elementi di fatto dai quali si desume la pericolosità
Massime di principio
- Il daspo urbano (art. 10, comma 2 d.l. 14/2017) può essere emanato solo se sussiste sia la reiterazione delle condotte previste dall'art. 9 sia un concreto pericolo per la sicurezza pubblica desumibile dai fatti; non è sufficiente la mera ripetizione di una condotta amministrativamente illecita
- Il provvedimento del Questore deve contenere una motivazione puntuale e fattuale che indichi le condotte specifiche ritenute pericolose; motivazioni generiche o autoreferenziali sono insufficienti e possono essere annullate dal giudice
- Il giudice penale, nel giudicare reati connessi all'inosservanza di provvedimenti di divieto di accesso, verifica la conformità del provvedimento amministrativo alla legge e l'adeguatezza della motivazione senza sostituirsi alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione
- In assenza di elementi concreti di pericolosità (es. molestie, minacce, richieste estorsive, comportamenti molesti) l'attività di parcheggiatore abusivo difficilmente giustifica un daspo per motivi di sicurezza; la parte resistente/procuratoria dovrebbe produrre o richiamare elementi probatori che dimostrino il rischio concreto
- Per il ricorrente la strategia efficace è contestare il difetto di motivazione e chiedere che venga indicato il nesso fattuale tra la condotta e il pericolo per la sicurezza; per l'Amministrazione, invece, è prudente documentare specifici comportamenti pericolosi se si intende adottare divieti di accesso
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