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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09524/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista per il pagamento di compensi relativi ad attività di consulenza e assistenza prestate in favore di un ambito territoriale sociale. Il Comune capofila propose opposizione e il decreto fu revocato; la sentenza di appello confermò la revoca ritenendo che il rapporto non si fosse perfezionato in forma scritta, perché la delibera di incarico non conteneva una vera proposta contrattuale completa di oggetto, corrispettivo e impegno di spesa, né vi era stato uno scambio contestuale tra proposta e accettazione. Il ricorrente in cassazione dedusse cinque motivi: 1) violazione delle norme sul giudicato interno, sostenendo che fosse ormai pacifica la legittimazione passiva esclusiva del Comune capofila e la costituzione dell'ATS; 2) violazione delle stesse norme processuali per il preteso giudicato interno sulla natura contrattuale della domanda e sull'esistenza del contratto di incarico; 3) violazione delle norme sulla forma dei contratti della P.A., sostenendo che l'ente avesse agito iure privatorum e che il contratto potesse perfezionarsi con scambio non contestuale di proposta e accettazione scritta; 4) violazione dell'art. 1988 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., assumendo che una missiva del Comune integrasse riconoscimento del debito e che alcuni fatti non fossero stati specificamente contestati; 5) violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere posto a carico del ricorrente anche le spese dei terzi chiamati in causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i motivi nuovi inseriti nella memoria illustrativa. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché non vi era alcun giudicato interno sulla formazione del contratto: i giudici di merito avevano accertato, con motivazione logicamente coerente, che il verbale richiamato non esprimeva volontà negoziale, che la delibera non costituiva accettazione valida e che mancavano elementi essenziali del contratto, come corrispettivo, obbligo contrattuale e impegno di spesa. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, interpretando la missiva come mera richiesta di informazioni e rilevando comunque che la ricognizione di debito non può supplire alla mancanza di un valido rapporto fondamentale. Ha infine respinto il quinto motivo, confermando che, in caso di rigetto della domanda principale, le spese del terzo chiamato possono essere poste a carico della parte soccombente che ha causato e giustificato la chiamata. Il ricorrente è stato condannato alle spese, a un importo ulteriore ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    È richiamato per escludere la formazione di un giudicato interno sulla pretesa esistenza o validità del contratto e sulla legittimazione passiva esclusiva.

  • artt. 112, 324 e 329 c.p.c.

    Sono invocati per sostenere l'esistenza di giudicato interno, ma la Corte esclude che esso si fosse formato sui punti dedotti.

  • art. 17 R.D. n. 2440/1923

    È richiamato in tema di forma e perfezionamento dei contratti della pubblica amministrazione.

  • art. 1 L. n. 241/1990

    È richiamato insieme alle norme sulla contrattualistica pubblica per sostenere la tesi del ricorrente sul perfezionamento del rapporto.

  • art. 11 c.c.

    È richiamato dal ricorrente sul perfezionamento del contratto tramite proposta e accettazione scritte.

  • art. 1326 c.c.

    È richiamato per la disciplina dell'incontro dei consensi e dello scambio proposta-accettazione.

  • art. 1988 c.c.

    La ricognizione di debito o promessa di pagamento vale come prova del rapporto fondamentale, ma non costituisce autonoma fonte dell'obbligazione e non sana l'inesistenza o invalidità del titolo sottostante.

  • art. 115 c.p.c.

    È invocato per dedurre errore percettivo e mancata contestazione dei fatti, ma la Corte ritiene la censura inammissibile.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese del terzo chiamato possono essere poste a carico della parte soccombente che abbia provocato e giustificato la chiamata.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta del relatore, la Corte applica la condanna al pagamento di una somma ulteriore.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per la definizione anticipata e per l'applicazione delle conseguenze previste in caso di decisione conforme alla proposta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    È richiamato in relazione all'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nei contratti della pubblica amministrazione il perfezionamento richiede una valida manifestazione di volontà negoziale conforme ai requisiti formali prescritti; una mera delibera interna o una disponibilità a contrarre non equivalgono ad accettazione del contratto.
  • Il giudicato interno non può essere invocato in modo astratto: occorre che sulla specifica questione si sia formato un effettivo vincolo endoprocessuale, altrimenti le relative censure sono infondate.
  • La ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. ha funzione probatoria e determina una relevatio ab onere probandi sul rapporto fondamentale, ma non costituisce fonte autonoma dell'obbligazione; se il rapporto sottostante manca o è invalido, l'effetto vincolante viene meno.
  • Quando il giudice di merito interpreta un atto come mera richiesta di informazioni e non come riconoscimento di debito, la censura in cassazione è inammissibile se si limita a contrapporre una lettura diversa senza evidenziare un vizio logico o giuridico dell'argomentazione.
  • Le spese del terzo chiamato in causa possono essere poste a carico dell'attore soccombente che abbia provocato e giustificato la chiamata, anche fuori dalle ipotesi di chiamata in garanzia, salvo che la chiamata sia manifestamente infondata o arbitraria.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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