Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31054/2022 del 20/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società aveva impugnato tre avvisi di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva ripreso a tassazione, per gli anni d’imposta 2013 e 2014, costi complessivi pari a 120.000 euro oltre IVA, ritenuti indeducibili ai fini IRES, IRAP e IVA. I giudici di merito avevano accolto il ricorso del contribuente ritenendo che i costi fossero relativi a sponsorizzazioni in favore di un’associazione sportiva dilettantistica e quindi qualificabili ex lege come spese di pubblicità ai sensi dell’art. 90, comma 8, L. n. 289/2002, con conseguente integrale deducibilità. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 90, comma 8, L. n. 289/2002, sostenendo che la CTR avesse omesso di verificare la promozione dell’immagine e dei prodotti dello sponsor e la concreta attività promozionale svolta dal soggetto sponsorizzato. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, attività non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale. La Corte ha inoltre osservato che si trattava di una doppia conforme, sicché non era comunque proponibile una censura motivazionale nei termini dedotti. Ha rilevato, infine, che la CTR aveva accertato la sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 90, comma 8, L. n. 289/2002, richiamando la prova del contratto di sponsorizzazione, la finalità promozionale attraverso striscioni e tabelloni e la mancata contestazione, da parte dell’Ufficio, dell’effettivo svolgimento dell’attività promozionale. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 90, comma 8, L. n. 289/2002

    "spese di pubblicità"; "presunzione legale assoluta"

    I costi di sponsorizzazione possono essere qualificati come spese di pubblicità, con integrale deducibilità per il soggetto erogante, se il beneficiario è una società o associazione sportiva dilettantistica iscritta nel registro CONI, se è effettivamente svolta una specifica attività promozionale e se è rispettato il limite quantitativo previsto dalla norma.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge non può essere utilizzata per censurare soltanto la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Non risultavano soddisfatti i requisiti minimi per denunciare l’omesso esame di fatti decisivi controversi.

  • art. 348-ter, comma 4, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme non sono proponibili censure motivazionali nei limiti dedotti dalla ricorrente.

  • art. 2729 c.c.

    Il giudice di merito può fondare il proprio ragionamento probatorio su presunzioni semplici, se gli indizi sono dotati di idonea capacità rappresentativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo per la parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità la deduzione di violazione di legge è inammissibile quando, sotto l’apparenza del vizio di sussunzione, mira a contestare solo l’accertamento del fatto e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
  • La censura della ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito deve essere veicolata, nei limiti consentiti, come vizio motivazionale e non come violazione di legge.
  • In caso di doppia conforme, la parte soccombente non può proporre censure motivazionali se non nei ristretti limiti consentiti dalla disciplina processuale richiamata.
  • Per l’applicazione dell’art. 90, comma 8, L. n. 289/2002, occorre verificare la qualifica del beneficiario come soggetto sportivo dilettantistico, l’effettiva esistenza di una specifica attività promozionale e il rispetto del limite di spesa previsto.
  • Quando il giudice di merito accerta che il contratto di sponsorizzazione era effettivo e finalizzato alla promozione dell’immagine o dei prodotti dello sponsor, la relativa valutazione non è sindacabile in cassazione se non nei limiti dei vizi consentiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.