Cassazione Penale, Sentenza n. 2534/2022 del 24/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: era stato sottoposto agli arresti domiciliari e rinviato a giudizio anche per l'aggravante di cui all'art. 416-bis c.p., poi esclusa con la sentenza di primo grado. Sosteneva che, essendo il reato per cui è stato condannato (art. 73 comma 1 d.P.R. 309/90 ecc.) soggetto a termini massimi di custodia cautelare più brevi (6 mesi per la fase in contestazione), il decorso dei termini massimi per la fase già esaurita aveva determinato la cessazione della misura, e quindi avrebbe dovuto essere concessa la scarcerazione o ritenuta l'illegittimità della prosecuzione della custodia cautelare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse già affrontato e motivato la questione richiamando la giurisprudenza di legittimità: la modifica favorevole della qualificazione giuridica del fatto operata con la sentenza di primo grado non incide retroattivamente sui termini di custodia cautelare già decorse per la fase che si è conclusa; i termini per la fase di primo grado si commisurano alla qualificazione del fatto contenuta nel provvedimento che dispone il giudizio. Le doglianze del ricorrente sono state considerate meramente ripropositive e infondate. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'eventuale esclusione dell'aggravante (416-bis) nella sentenza di primo grado, pur favorevole all'imputato, non ridetermina retroattivamente la durata dei termini di custodia cautelare già decorrenti per la fase conclusa.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90
Reato principale per il quale l'imputato è stato condannato; la commisurazione dei termini di custodia cautelare si effettua in base alla qualificazione giuridica risultante dal provvedimento che dispone il giudizio.
Norme richiamate nell'imputazione per la determinazione della pena e della partecipazione; rilevanti ai fini della qualificazione del fatto, che incide sulla commisurazione dei termini per la fase corrispondente.
Norma richiamata nell'imputazione; citata a titolo di contestazione, si integra nel quadro delle norme considerate per la qualificazione del fatto.
art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla declaratoria di inammissibilità e alla condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- I termini massimi di custodia cautelare relativi a una specifica fase processuale (es. fase preliminare o fase di primo grado) si commisurano alla qualificazione giuridica del fatto risultante dal provvedimento che dispone il giudizio per quella fase; modifiche successive favorevoli della qualificazione non riducono retroattivamente i termini già decorse per la fase conclusa.
- La modifica della qualificazione in senso favorevole nella sentenza di primo grado non produce effetti retroattivi sulla durata della custodia cautelare già esaurita per la fase che ha portato al giudizio.
- Questioni già esaminate e respinte dal giudice del merito con motivazione conforme a giurisprudenza consolidata possono determinare l'inammissibilità del ricorso per cassazione se riproposte senza nuovi profili di rilevanza.
- In ipotesi di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a somme in favore della Cassa delle ammende; quindi valutare attentamente l'ammissibilità e la novità degli argomenti prima di proporre ricorso.
- Per ottenere una rilettura favorevole dei termini di custodia cautelare è necessario dimostrare un errore di diritto non già la mera contrapposizione della tesi già affrontata dal giudice di merito; nuovi elementi o profili di diritto non considerati possono essere determinanti.
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