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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29403/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da più ordinanze-ingiunzione emesse dalla Provincia per sanzionare, per varie annualità, la comunicazione inesatta o incompleta delle quantità di rifiuti prodotti e la non corretta tenuta degli adempimenti di tracciabilità. La società ha opposto i provvedimenti e, dopo il rigetto in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi. Ha dedotto: 1) violazione del principio di personalità della sanzione, sostenendo che l’illecito sarebbe stato contestato senza indicare correttamente la persona fisica autrice; 2) violazione delle regole sul contraddittorio e sulla contestazione, perché l’Amministrazione avrebbe mutato la qualificazione della società da obbligata in solido a trasgressore unico senza consentire difese adeguate; 3) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente sulla tempestività della contestazione e sulla congruità del tempo impiegato per l’accertamento; 4) falsa applicazione della disciplina ambientale, assumendo che nel periodo rilevante non vi fosse base normativa per sanzionare l’errata comunicazione MUD; 5) violazione del principio di legalità; 6) violazione del principio di retroattività favorevole/lex mitior in materia di sanzioni amministrative; 7) illegittimità della quantificazione della sanzione, ritenuta eccessiva e non adeguatamente motivata, perché l’errore sarebbe stato solo redazionale e avrebbe dovuto essere punito con il minimo edittale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: il primo perché introduceva una questione nuova e comunque non specificamente formulata; il secondo perché non vi era violazione del diritto di difesa e, in materia di obbligazione solidale e sanzioni amministrative, non sussiste litisconsorzio necessario tra i coobbligati o tra i soggetti coinvolti; il terzo perché il dies a quo del termine per la contestazione comprende anche il tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e la valutazione della tempestività era un apprezzamento di merito non censurabile; il quarto, quinto e sesto perché, nel periodo considerato, permaneva l’obbligo di tenuta cartacea dei registri e formulari e la società era comunque assoggettabile alla sanzione prevista per omissione, incompletezza o inesattezza degli adempimenti; il settimo perché la determinazione della sanzione entro il range edittale spetta al giudice di merito, che può valorizzare la ripetitività delle violazioni e la gravità complessiva del fatto senza dover indicare analiticamente i criteri seguiti. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 comma 1 L. n. 689/1981

    richiamato dalla ricorrente sul principio di personalità della responsabilità; la Corte non accoglie la censura perché introduce una questione nuova e non specificamente dedotta

  • art. 14 commi 1 e 5 L. n. 689/1981

    la contestazione/notifica deve essere immediata o comunque entro 90 giorni; il termine decorre anche dal tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti

  • art. 11 L. n. 689/1981

    la sanzione pecuniaria va determinata entro i limiti edittali in relazione alla gravità del fatto concreto e ai suoi elementi oggettivi e soggettivi

  • art. 25 comma 2 Cost.

    invocato per il principio di legalità; la Corte ritiene la base normativa sussistente

  • art. 3 Cost.

    invocato unitamente all’art. 117 Cost. e alla CEDU sul tema della lex mitior in materia sanzionatoria

  • art. 117 Cost.

    richiamato in relazione all’adeguamento ai principi convenzionali in materia punitiva

  • art. 7 CEDU

    invocato per la retroattività favorevole in materia sanzionatoria

  • art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.

    invocato per nullità della motivazione; la Corte esclude il vizio

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato con riferimento al contenuto motivazionale della sentenza

  • art. 188 bis d.lgs. 152/2006

    il sistema di tracciabilità dei rifiuti non era operativo in via sostitutiva nel periodo considerato, sicché restava fermo l’obbligo cartaceo

  • art. 189 d.lgs. 152/2006

    disciplina la comunicazione MUD; la Corte ritiene sanzionabile la comunicazione omessa, incompleta o inesatta

  • art. 190 d.lgs. 152/2006

    richiamato come obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato cartaceo

  • art. 193 d.lgs. 152/2006

    richiamato come obbligo relativo ai formulari di identificazione dei rifiuti in formato cartaceo

  • art. 258 d.lgs. 152/2006

    la Corte ritiene applicabile la sanzione amministrativa prevista per omessa, incompleta o inesatta tenuta/trasmissione degli adempimenti ambientali nel periodo rilevante

  • art. 6 L. n. 689/1981

    la responsabilità dell’autore materiale e della persona giuridica coobbligata dà luogo a rapporti autonomi

  • art. 187-ter d.lgs. 58/1998

    richiamato per analogia sulla pluralità di rapporti autonomi tra autori materiali e soggetti responsabili

  • art. 187-septies d.lgs. 58/1998

    usato per escludere il litisconsorzio necessario nel procedimento di opposizione a sanzioni amministrative

  • art. 1 comma 17 L. n. 228/2012

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione

  • art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c.

    costituisce il parametro dei motivi di ricorso dedotti

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito; ciò vale anche per questioni rilevabili d’ufficio se non già devolute o comunque non ricostruibili dal fascicolo.
  • In materia di sanzioni amministrative, la contestazione della violazione deve avvenire immediatamente oppure entro il termine di novanta giorni, ma il dies a quo comprende anche il tempo ragionevolmente necessario all’Amministrazione per valutare i dati acquisiti e completare gli accertamenti.
  • La responsabilità solidale dal lato passivo e la pluralità di rapporti sanzionatori autonomi escludono, di regola, il litisconsorzio necessario tra tutti i possibili coobbligati o tra tutti i soggetti coinvolti nella vicenda sanzionatoria.
  • Quando la legge prevede un minimo e un massimo edittale, la quantificazione della sanzione spetta al giudice di merito, che la commisura alla gravità complessiva del fatto tenendo conto degli elementi oggettivi e soggettivi, senza necessità di una motivazione analitica sui criteri adottati, purché resti nel perimetro legale.
  • Se il sistema telematico di tracciabilità non è ancora operativamente sostitutivo, restano applicabili gli obblighi cartacei previsti dalla disciplina previgente; l’omissione, l’incompletezza o l’inesattezza degli adempimenti richiesti può integrare la fattispecie sanzionata dalla norma vigente ratione temporis.
  • La mera diversa qualificazione soggettiva dell’interessato nel procedimento amministrativo non determina, di per sé, nullità della sanzione se il destinatario ha comunque avuto concreta possibilità di difendersi sui fatti contestati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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