Cassazione Civile, Ordinanza n. 29403/2022 del 10/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da più ordinanze-ingiunzione emesse dalla Provincia per sanzionare, per varie annualità, la comunicazione inesatta o incompleta delle quantità di rifiuti prodotti e la non corretta tenuta degli adempimenti di tracciabilità. La società ha opposto i provvedimenti e, dopo il rigetto in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi. Ha dedotto: 1) violazione del principio di personalità della sanzione, sostenendo che l’illecito sarebbe stato contestato senza indicare correttamente la persona fisica autrice; 2) violazione delle regole sul contraddittorio e sulla contestazione, perché l’Amministrazione avrebbe mutato la qualificazione della società da obbligata in solido a trasgressore unico senza consentire difese adeguate; 3) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente sulla tempestività della contestazione e sulla congruità del tempo impiegato per l’accertamento; 4) falsa applicazione della disciplina ambientale, assumendo che nel periodo rilevante non vi fosse base normativa per sanzionare l’errata comunicazione MUD; 5) violazione del principio di legalità; 6) violazione del principio di retroattività favorevole/lex mitior in materia di sanzioni amministrative; 7) illegittimità della quantificazione della sanzione, ritenuta eccessiva e non adeguatamente motivata, perché l’errore sarebbe stato solo redazionale e avrebbe dovuto essere punito con il minimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: il primo perché introduceva una questione nuova e comunque non specificamente formulata; il secondo perché non vi era violazione del diritto di difesa e, in materia di obbligazione solidale e sanzioni amministrative, non sussiste litisconsorzio necessario tra i coobbligati o tra i soggetti coinvolti; il terzo perché il dies a quo del termine per la contestazione comprende anche il tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e la valutazione della tempestività era un apprezzamento di merito non censurabile; il quarto, quinto e sesto perché, nel periodo considerato, permaneva l’obbligo di tenuta cartacea dei registri e formulari e la società era comunque assoggettabile alla sanzione prevista per omissione, incompletezza o inesattezza degli adempimenti; il settimo perché la determinazione della sanzione entro il range edittale spetta al giudice di merito, che può valorizzare la ripetitività delle violazioni e la gravità complessiva del fatto senza dover indicare analiticamente i criteri seguiti. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente sul principio di personalità della responsabilità; la Corte non accoglie la censura perché introduce una questione nuova e non specificamente dedotta
art. 14 commi 1 e 5 L. n. 689/1981
la contestazione/notifica deve essere immediata o comunque entro 90 giorni; il termine decorre anche dal tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti
la sanzione pecuniaria va determinata entro i limiti edittali in relazione alla gravità del fatto concreto e ai suoi elementi oggettivi e soggettivi
art. 25 comma 2 Cost.
invocato per il principio di legalità; la Corte ritiene la base normativa sussistente
art. 3 Cost.
invocato unitamente all’art. 117 Cost. e alla CEDU sul tema della lex mitior in materia sanzionatoria
art. 117 Cost.
richiamato in relazione all’adeguamento ai principi convenzionali in materia punitiva
art. 7 CEDU
invocato per la retroattività favorevole in materia sanzionatoria
invocato per nullità della motivazione; la Corte esclude il vizio
richiamato con riferimento al contenuto motivazionale della sentenza
il sistema di tracciabilità dei rifiuti non era operativo in via sostitutiva nel periodo considerato, sicché restava fermo l’obbligo cartaceo
disciplina la comunicazione MUD; la Corte ritiene sanzionabile la comunicazione omessa, incompleta o inesatta
richiamato come obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato cartaceo
richiamato come obbligo relativo ai formulari di identificazione dei rifiuti in formato cartaceo
la Corte ritiene applicabile la sanzione amministrativa prevista per omessa, incompleta o inesatta tenuta/trasmissione degli adempimenti ambientali nel periodo rilevante
la responsabilità dell’autore materiale e della persona giuridica coobbligata dà luogo a rapporti autonomi
richiamato per analogia sulla pluralità di rapporti autonomi tra autori materiali e soggetti responsabili
art. 187-septies d.lgs. 58/1998
usato per escludere il litisconsorzio necessario nel procedimento di opposizione a sanzioni amministrative
art. 1 comma 17 L. n. 228/2012
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione
art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c.
costituisce il parametro dei motivi di ricorso dedotti
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito; ciò vale anche per questioni rilevabili d’ufficio se non già devolute o comunque non ricostruibili dal fascicolo.
- In materia di sanzioni amministrative, la contestazione della violazione deve avvenire immediatamente oppure entro il termine di novanta giorni, ma il dies a quo comprende anche il tempo ragionevolmente necessario all’Amministrazione per valutare i dati acquisiti e completare gli accertamenti.
- La responsabilità solidale dal lato passivo e la pluralità di rapporti sanzionatori autonomi escludono, di regola, il litisconsorzio necessario tra tutti i possibili coobbligati o tra tutti i soggetti coinvolti nella vicenda sanzionatoria.
- Quando la legge prevede un minimo e un massimo edittale, la quantificazione della sanzione spetta al giudice di merito, che la commisura alla gravità complessiva del fatto tenendo conto degli elementi oggettivi e soggettivi, senza necessità di una motivazione analitica sui criteri adottati, purché resti nel perimetro legale.
- Se il sistema telematico di tracciabilità non è ancora operativamente sostitutivo, restano applicabili gli obblighi cartacei previsti dalla disciplina previgente; l’omissione, l’incompletezza o l’inesattezza degli adempimenti richiesti può integrare la fattispecie sanzionata dalla norma vigente ratione temporis.
- La mera diversa qualificazione soggettiva dell’interessato nel procedimento amministrativo non determina, di per sé, nullità della sanzione se il destinatario ha comunque avuto concreta possibilità di difendersi sui fatti contestati.
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