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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25612/2025 del 18/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta dal cessionario del credito contro l'atto con cui una componente della coppia, con il consenso del coniuge, aveva costituito un fondo patrimoniale conferendovi immobili di sua proprietà. Il credito derivava da un mutuo concesso a una società ed era garantito da fideiussione prestata dai coniugi. Il tribunale aveva accolto la revocatoria; la corte d'appello aveva respinto l'appello dei garanti. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto tre motivi: 1) violazione della disciplina consumeristica e delle regole sulla competenza territoriale, sostenendo che la controversia dovesse essere radicata nel foro del consumatore e che la garante dovesse essere qualificata come consumatrice al momento della fideiussione; 2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. e della disciplina consumeristica, lamentando un travisamento delle risultanze documentali sulla qualità professionale della garante; 3) violazione delle regole sulle presunzioni e dell'art. 115 c.p.c. in relazione alla scientia damni, contestando che la corte territoriale avesse desunto in modo non corretto la consapevolezza pregiudizievole dalla vicinanza temporale tra la risoluzione del mutuo e la costituzione del fondo, nonché dalla ritenuta insufficienza delle garanzie ipotecarie e dalla circostanza che gli altri beni della garante erano già vincolati.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la qualifica di consumatore del fideiussore va esclusa quando la prestazione della garanzia sia collegata funzionalmente all'attività della società garantita o rientri nell'attività professionale del garante; ha ritenuto inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e per improprio richiamo alla nullità motivazionale e alla violazione dell'art. 115 c.p.c.; ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il terzo motivo perché non correlato alla ratio decidendi della sentenza impugnata e perché la valutazione della scientia damni era stata sorretta da più elementi convergenti, oltre che coerente con il principio secondo cui l'ipoteca non esclude di per sé l'eventus damni in revocatoria. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    richiamato come base dell'azione revocatoria ordinaria e della dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo in pregiudizio del creditore

  • artt. 167 e ss. c.c.

    richiamati per la costituzione del fondo patrimoniale

  • art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206/2005

    richiamato come fondamento del foro del consumatore, escluso nel caso concreto per la posizione della fideiussore

  • artt. 18, 20 e 28 c.p.c.

    invocati dai ricorrenti per sostenere l'incompetenza territoriale

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai poteri officiosi, non per la mera diversa valutazione delle prove

  • art. 132 c.p.c.

    la nullità della sentenza è deducibile solo per anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti, emergenti dal testo della sentenza

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    richiede la specifica indicazione e trascrizione degli elementi documentali posti a fondamento del motivo

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in relazione al ragionamento presuntivo sulla scientia damni

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in relazione ai requisiti delle presunzioni semplici sulla scientia damni

  • art. 2740, comma 1, c.c.

    il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri; la circostanza che i beni siano entrati nel patrimonio dopo la fideiussione non esclude la garanzia patrimoniale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    richiamato come rimedio per l'errore di fatto in caso di travisamento della prova

Massime di principio

  • Nel contratto di fideiussione, la qualifica di consumatore del garante persona fisica va accertata con riferimento alla sua posizione rispetto al contratto di garanzia; essa è esclusa quando la garanzia sia prestata nell'ambito o a servizio dell'attività professionale del garante o presenti un collegamento funzionale con l'attività della società garantita.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non coincide con la contestazione della valutazione delle prove da parte del giudice, ma richiede che la decisione sia fondata su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi.
  • La nullità della sentenza per vizio motivazionale è configurabile solo quando l'anomalia raggiunga una soglia costituzionalmente rilevante e sia percepibile dal testo della decisione, non attraverso un mero dissenso sul merito dell'apprezzamento probatorio.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la critica che estrapoli singoli passaggi senza misurarsi con la motivazione complessiva è inammissibile come 'non motivo'.
  • In tema di revocatoria ordinaria, la scientia damni può essere desunta da una pluralità di indici convergenti; la prossimità temporale tra l'atto dispositivo e l'insorgenza o l'aggravamento del debito può costituire un elemento significativo, ma non necessariamente esclusivo.
  • Ai fini dell'azione revocatoria, la presenza di un'ipoteca sul bene non esclude di per sé l'eventus damni, dovendo la valutazione del pregiudizio essere effettuata in chiave prognostica e non con riguardo meramente statico al valore nominale della garanzia.
  • La garanzia patrimoniale del creditore ex art. 2740 c.c. comprende tutti i beni presenti e futuri del debitore; pertanto, la circostanza che un bene sia entrato nel patrimonio del debitore dopo la nascita dell'obbligazione non ne esclude l'aggressione da parte dei creditori.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussioneInadempimentoDonazioni
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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