Cassazione Civile, Ordinanza n. 34740/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di un provvedimento di irrogazione di sanzioni tributarie conseguenti a un accertamento sintetico dei redditi per l'anno 2003. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo legittimo l'accertamento e la motivazione fondata sul processo verbale di constatazione, ritenendo ammissibile la produzione documentale dell'amministrazione in appello, reputando non violato il contraddittorio endoprocedimentale e ponendo a carico del contribuente la prova della diversa consistenza delle disponibilità sui conti esteri. Il ricorrente principale articolava tre motivi: 1) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 e degli artt. 11 e 97 Cost. per avere la CTR omesso di rilevare la nullità dell'avviso di accertamento emesso prima del decorso del termine di 60 giorni dal rilascio del pvc e per la lesione del contraddittorio; 2) violazione degli artt. 7 e 32 d.lgs. 546/1992, dell'art. 3 d.l. 203/2005 conv. in L. 248/2005, dell'art. 2697 c.c. e del principio di terzietà del giudice, per avere ritenuto ammissibile la produzione del pvc oltre i termini; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere attribuito al contribuente l'onere di dimostrare la non titolarità dei conti e l'entità delle somme, anziché all'Ufficio quello di provare la riferibilità dei conti e delle disponibilità. L'Agenzia proponeva ricorso incidentale denunciando contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza di appello. Nel corso del giudizio il contribuente è deceduto e sono intervenuti gli eredi, i quali hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, poiché si trattava di sanzioni tributarie non trasmissibili agli eredi.
La decisione
La Corte ha rilevato che, essendo la controversia limitata a sanzioni amministrative tributarie irrogate a persona fisica, il decesso del contribuente ha determinato la cessazione della materia del contendere, poiché l'obbligazione sanzionatoria non si trasmette agli eredi ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 472/1997. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata e la controversia definita senza esame nel merito dei motivi di ricorso principale e incidentale. Le spese sono state compensate per la sopravvenienza dell'evento interruttivo/estintivo.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come norma che impone il rispetto del termine dilatorio di 60 giorni dopo il pvc prima dell'emissione dell'avviso di accertamento
artt. 11 e 97 Cost.
invocati dal ricorrente a sostegno del diritto al contraddittorio e dei principi di buon andamento e imparzialità
richiamato nel motivo sul regime delle prove nel processo tributario
richiamato nel motivo sulla produzione documentale nel processo tributario
art. 3 d.l. 203/2005 conv. in L. 248/2005
richiamato nel motivo relativo all'acquisizione e produzione di documenti nel processo tributario
richiamato per la ripartizione dell'onere della prova tra Ufficio e contribuente
art. 111, comma 2, Cost.
invocato a tutela della terzietà del giudice nel processo tributario
richiamato dall'Agenzia nel ricorso incidentale per dedurre la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo
richiamato dall'Agenzia nel ricorso incidentale in relazione alla coerenza della decisione
norma decisiva: l'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi
richiamato quale fondamento del principio di responsabilità personale nelle sanzioni tributarie
Massime di principio
- Le sanzioni amministrative tributarie irrogate a una persona fisica hanno natura personale e non si trasmettono agli eredi; la morte del trasgressore estingue la pretesa sanzionatoria e comporta la cessazione della materia del contendere.
- Quando il giudizio ha a oggetto esclusivamente sanzioni non trasmissibili, il decesso della parte contribuisce a definire il processo senza necessità di esaminare i motivi di ricorso nel merito.
- Il principio di responsabilità personale in materia di sanzioni tributarie opera come limite generale alla successione nel debito sanzionatorio.
- In presenza di un evento sopravvenuto che elimina l'interesse alla pretesa erariale, la sentenza impugnata va cassata e il processo definito senza rinvio.
- Le questioni relative al contraddittorio endoprocedimentale, alla produzione documentale e all'onere della prova restano assorbite quando sopravviene una causa estintiva del giudizio legata all'intrasmissibilità della sanzione.
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