Cassazione Civile, Ordinanza n. 32692/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a un maggior reddito d'impresa. La CTR della Basilicata aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo nullo l'atto perché sottoscritto digitalmente in un periodo in cui, secondo la CTR, il Codice dell'amministrazione digitale non si applicava agli atti fiscali, e comunque perché mancante di valida sottoscrizione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2, comma 6, 6-bis, 23 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005, sostenendo che il divieto del CAD riguardava solo le attività ispettive e di controllo fiscale, non gli atti impositivi come l'avviso di accertamento; (2) violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, deducendo che la validità dell'atto dipende dalla sua riferibilità all'Ufficio e non dal soggetto firmatario. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, nel periodo considerato, gli atti impositivi dell'Agenzia potevano essere formati come documenti informatici e sottoscritti con firma digitale, poiché la limitazione dell'art. 2, comma 6, CAD riguardava le sole attività ispettive e di controllo fiscale. Ha inoltre valorizzato la conformità della copia analogica notificata all'originale informatico e il principio del raggiungimento dello scopo della notifica.
Norme richiamate
Richiamato quale norma sulla sottoscrizione e validità dell'avviso di accertamento; la Corte esclude che il vizio denunciato sussista quando l'atto è riferibile all'Ufficio e la sottoscrizione digitale è consentita dalla disciplina applicabile.
art. 2, comma 6, D.Lgs. n. 82/2005
"Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale"
La limitazione va riferita alle sole attività ispettive e di controllo fiscale in senso proprio, non agli atti impositivi emessi all'esito dell'attività di accertamento.
art. 2, comma 6-bis, D.Lgs. n. 82/2005
La successiva introduzione del comma conferma la distinzione tra atti di accertamento e attività ispettive/di controllo, estendendo espressamente il CAD agli atti tributari di liquidazione, rettifica, accertamento e sanzione.
Le copie analogiche di documenti informatici, se conformi all'originale e attestata la conformità da pubblico ufficiale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale informatico.
Le pubbliche amministrazioni formano in via generale gli originali dei propri documenti con mezzi informatici.
La modifica richiamata dalla Corte mostra la tendenza legislativa a consentire la notifica degli avvisi di accertamento anche via PEC.
La nullità della notifica non può essere dichiarata se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, cioè la conoscenza del destinatario.
D.P.C.M. 13 novembre 2014
Richiamato come fonte delle regole tecniche per la formazione dei documenti informatici da parte delle pubbliche amministrazioni.
È indicato come intervento che ha modificato il CAD nel periodo rilevante per la controversia.
È richiamato quale ulteriore intervento normativo che ha introdotto il comma 6-bis all'art. 2 CAD.
Richiamato per la modifica dell'art. 60 D.P.R. n. 600/1973 e l'introduzione della notifica PEC degli avvisi di accertamento.
Regolamento e-IDAS
È evocato per affermare il generale favor normativo verso il documento informatico e la firma digitale.
Massime di principio
- Nel periodo in cui il CAD limitava la propria applicazione alle attività ispettive e di controllo fiscale, tale eccezione non si estendeva agli atti impositivi conclusivi dell'accertamento, che potevano essere validamente formati in modalità informatica e sottoscritti con firma digitale.
- Ai fini della validità dell'avviso di accertamento, è decisiva la riferibilità dell'atto all'Ufficio titolare del potere e non la persona fisica che lo sottoscrive, purché la disciplina applicabile consenta la sottoscrizione digitale.
- La copia analogica di un documento informatico è idonea a provare l'originale se reca attestazione di conformità; in tale caso la notifica ordinaria della copia cartacea è valida anche in assenza di notifica via PEC.
- La nullità della notificazione non può essere dichiarata quando l'atto sia comunque pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario e abbia raggiunto il proprio scopo.
- L'interpretazione delle norme sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione deve essere coerente con il favor legislativo per il documento informatico e con la distinzione, nel diritto tributario, tra attività di controllo/verifica e atto impositivo finale.
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