Cassazione Civile, Sentenza n. 7/2022 del 04/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva confermato un accertamento integrativo notificato il 16/12/2011 relativamente all'anno 2006: il ricorrente sosteneva che i dati posti a fondamento dell'accertamento integrativo non fossero "nuovi" rispetto al primo avviso (29/10/2010) e agli atti in possesso dell'Amministrazione, contestava inoltre l'irrilevanza del cosiddetto "scudo fiscale" (art. 13‑bis) invocando l'assenza di formale conoscenza di un procedimento penale prima della dichiarazione riservata, e denunciava vizi di motivazione e omissioni della CTR su singoli profili probatori (disponibilità delle somme retrocesse da Woodrow McKinney & Co. e quantificazione del dividendo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'accertamento integrativo perché fondato su elementi "sopravvenuti" in capo all'Ufficio, acquisiti con la definizione dell'accertamento nei confronti della società Apinox (p.v.c. della G.d.F. del 9/9/2011) e non in possesso dell'Ufficio al momento del primo avviso. Ha inoltre stabilito che la nozione di "formale conoscenza" prevista dall'art. 13‑bis d.l. 78/2009 comprende atti come la perquisizione penale: essendo la perquisizione e l'informazione di garanzia avvenute prima della dichiarazione riservata, lo scudo fiscale non poteva essere opposto. Ha respinto le censure sull'omessa/problematica motivazione ritenendole infondate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 29/09/1973 n. 600, art. 43
l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte
La Corte ha affermato che l'accertamento integrativo è legittimo se fondato su elementi effettivamente sopravvenuti all'Ufficio rispetto al primo atto; non è rilevante che esistessero informazioni su soggetti diversi (la società) se i dati relativi al socio sono stati acquisiti successivamente.
d.P.R. 29/09/1973 n. 600, art. 41‑bis
Richiamata come regola che consente all'Amministrazione di utilizzare dati e risultanze investigative (anche penali) per determinare imponibili e per motivare accertamenti integrativi.
d.P.R. 26/10/1972 n. 633, art. 54
Riferimento parallelo alla disciplina IVA sull'integrazione degli avvisi in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
d.l. 01/07/2009 n. 78, conv. I. 03/08/2009 n. 102, art. 13‑bis
L'art. 13‑bis e la relativa disciplina di emersione ("scudo fiscale") non producono effetti se, prima della dichiarazione riservata, l'interessato ha avuto "formale conoscenza" di accessi, verifiche o di un procedimento penale: la Corte interpreta la "formale conoscenza" in senso ampio, ricomprendendo atti come perquisizioni anche se non precedute da formale notifica.
d.l. 25/09/2001 n. 350, conv. I. 23/11/2001 n. 409, art. 14, comma 7
una delle violazioni delle norme indicate al comma 1 è stata già constatata o comunque sono già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza. Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi di cui al comma 1, lettera c), quando per gli illeciti penali ivi indicati è già stato avviato il procedimento penale, di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza
La Corte usa questo richiamo per spiegare il concetto di "formale conoscenza" che esclude l'operatività dello scudo: attività quali perquisizioni o sequestri, anche senza specifica notifica di un atto fiscale, determinano la formale conoscenza.
d.lgs. 19/06/1997 n. 218, art. 2, comma 4, lett. b
Citato per chiarire che la definizione mediante adesione di accertamenti parziali non impedisce l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice nei limiti e termini dell'art. 43 quando si tratti di accertamenti parziali.
d.lgs. 31/12/1992 n. 546, artt. 53, 56 e 36
Richiamate dalle censure del ricorrente in tema di motivazione e nullità della decisione; la Corte ha ritenuto le motivazioni della CTR sufficienti e ha respinto le doglianze per omessa pronuncia.
codice di procedura civile, art. 112 e art. 156, cod. proc. civ.
Articoli evocati in relazione alle critiche sulla motivazione e sull'omessa pronuncia; la Corte li ritiene non violati dalla sentenza impugnata.
Massime di principio
- Un accertamento integrativo è legittimo se si fonda su elementi "nuovi" di conoscenza dell'Amministrazione rispetto al primo avviso: la novità riguarda la conoscenza effettiva di dati pertinenti al contribuente al momento dell'adozione del nuovo atto.
- La mera diversa o più approfondita valutazione del materiale già in possesso dell'Ufficio non costituisce "novità" idonea a giustificare un nuovo avviso integrativo.
- La definizione con adesione di un accertamento parziale nei confronti della società non preclude, nei limiti di legge, l'emissione di un successivo avviso integrativo nei confronti del socio se sono sopravvenuti elementi specifici relativi al socio.
- Ai fini dell'operatività dello "scudo fiscale" (dichiarazione riservata), la nozione di "formale conoscenza" è ampia: atti come perquisizioni, sequestri, informazione di garanzia o altre attività che coinvolgono direttamente l'interessato costituiscono formale conoscenza e precludono gli effetti di emersione.
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi, è cruciale dimostrare che l'Amministrazione era già in possesso, prima del primo avviso, degli stessi elementi specifici relativi al contribuente e non solo di informazioni generiche o riferite a terzi/società.
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