Cassazione Penale, Sentenza n. 39171/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre censure principali: I) violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova rispetto alla collocazione temporale e all'interpretazione delle conversazioni intercettate, lamentando la mancanza di prova che gli scambi riguardassero sostanza stupefacente e l'assenza di indicazione su natura e quantità; II) omessa riqualificazione dei fatti nell'ipotesi di lieve entita' ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90; III) mancato prevalere delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva.
La decisione
Il ricorso e' stato rigettato dalla Corte di Cassazione. I giudici hanno ritenuto che le doglianze sollevate attengono a valutazioni di fatto e di merito non sindacabili in sede di legittimita'; hanno inoltre escluso la sussistenza di travisamento della prova nei termini consentiti per la cassazione e hanno confermato la possibilita', alla luce della giurisprudenza prevalente e delle Sezioni Unite, di qualificare lo stesso fatto storico in modo diverso per diversi coimputati in funzione del ruolo, della quantita' e delle modalita' della condotta. Conseguentemente e' stata confermata la condanna per il reato di cessione di stupefacenti (riferiti episodi del 2010-2011) e il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La Corte ha confermato l'orientamento secondo cui il medesimo fatto storico puo' essere ricondotto, a seconda del ruolo, della quantita' e delle modalita' della condotta, al comma 1 per taluni e al comma 5 per altri, con conseguente fuoriuscita dall'ipotesi di concorso nel medesimo reato quando emergano presupposti diversi
art. 81 cpv., art. 110 cod. pen.
Norme richiamate per inquadrare la responsabilita' penale e il concorso di persone nel reato; utilizzate nella motivazione per affermare la partecipazione del ricorrente agli episodi di cessione
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Predicato giurisprudenziale che limita l'ammissibilita' delle censure per travisamento della prova in cassazione, consentendo tale motivo solo se si dimostra che il dato probatorio asseritamente travisato e' stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado
La Corte ha precisato che non e' consentito aggirare i limiti di ammissibilita' delle doglianze di motivazione ricorrendo alla violazione di norme processuali previste a pena di nullita'
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Norma richiamata per la regolamentazione delle censure consentite in cassazione e per la strutturazione del ricorso
Richiamata implicitamente in relazione al rapporto di specialita' tra fattispecie quando la stessa condotta integra reati diversi con presupposti differenti
Massime di principio
- In Cassazione non sono sindacabili le valutazioni di fatto e di merito compiute dai giudici di merito: i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove/intercettazioni sono generalmente inammissibili
- La censura per travisamento della prova in cassazione e' ammissibile solo se si dimostra che un dato probatorio inesistente o omesso e' stato per la prima volta utilizzato nella motivazione di secondo grado; la doglianza deve essere specifica
- La qualificazione giuridica della stessa vicenda per diversi coimputati (es. art. 73 comma 1 vs comma 5 d.P.R. 309/90) e' possibile quando il contesto, la quantita', il ruolo e le modalita' della condotta siano diversi per ciascun concorrente
- La valutazione del bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva e' tipica valutazione di merito e non di legittimita'; va sfidata ai gradi di merito, non in cassazione, salvo vizi specifici di motivazione
- Per ottenere rinnovata considerazione di questioni probatorie o di qualificazione di reato e' opportuno produrre e documentare in modo dettagliato gli elementi probatori nei gradi di merito e specificare chiaramente le ragioni per cui si ritiene che sia stata compiuta una valutazione erronea ai sensi delle regole di ammissibilita' in Cassazione
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