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Sentenza

Sentenza del 21/10/2020 n. 22908 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di liquidazione emesso dall'Ufficio territoriale di Pescara che aveva negato l'agevolazione fiscale (imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura agevolata) richiesta dalla (XXXXX) spa in relazione all'acquisto di un terreno inserito in un piano per insediamenti produttivi (PIP). L'Agenzia sosteneva che le agevolazioni richiamate (L. 388/2000 art.33 comma 3 e successive modifiche) erano state abrogate o ricondotte alla disciplina che limita il beneficio ai piani particolareggiati diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale, e che la CTR aveva errato nell'interpretare il contratto di cessione come convenzione urbanistica senza esaminare i contenuti obbligatori di tale convenzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate sul primo e sul terzo motivo (il secondo è stato assorbito). Ha ritenuto corretta l'interpretazione secondo cui la normativa successiva ha circoscritto l'agevolazione ai trasferimenti di immobili compresi in piani particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale; ne consegue che un'area rientrante in un PIP (insediamenti produttivi) non rientra nell'agevolazione. Inoltre la Corte ha censurato la CTR per carenza motivazionale: il giudice di merito non ha esaminato il contenuto del contratto per verificare se esso integrasse gli elementi richiesti per configurare una convenzione urbanistica. Per questi motivi la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla CTR Abruzzo in diversa composizione per decidere nel merito e sulle spese.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, Tariffa allegata, art.1

    Disciplina la misura agevolata dell'imposta di registro per trasferimenti in piani particolareggiati; la giurisprudenza e la normativa successiva hanno ridefinito i presupposti per l'applicazione, concentrandola sui programmi di edilizia residenziale

  • L. 23 dicembre 2000, n.388, art.33, comma 3

    Originariamente prevedeva agevolazioni per trasferimenti in piani particolareggiati anche di iniziativa privata; è stata oggetto di modifiche e parziali abrogazioni successive che hanno ridotto l'ambito di applicazione

  • D.L. 4 luglio 2006, n.223, art.36, comma 15 (conv. L. 4 agosto 2006, n.248)

    Ha abrogato l'art.33 comma 3 della L.388/2000 eccetto per i piani diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, restringendo così l'operatività dell'agevolazione

  • L. 24 dicembre 2007, n.244, art.1, commi 25-27

    Ha inserito nel T.U. dell'imposta di registro una nuova disposizione che disciplina 'a regime' l'agevolazione per i piani particolareggiati, con requisito esplicito della destinazione a programmi di edilizia residenziale e ha contribuito all'abrogazione/ridefinizione delle norme precedenti

  • L. 23 dicembre 2000, n.388, art.33, comma 2

    Prevedeva imposta di registro ridotta e imposte ipotecarie/catastali fisse per trasferimenti in aree soggette a piani particolareggiati con obbligo di edificazione entro 5 anni; principio richiamato per interpretare la finalità dell'agevolazione

  • L. 9 dicembre 1971, n.865, artt.27, 35 e 74

    Norme originarie sulle convenzioni urbanistiche e contenuti che tali convenzioni devono prevedere (obblighi del privato, elementi progettuali, termini, clausole risolutive), richiamate per verificare se un atto integri una convenzione urbanistica

  • D.P.R. n.601 del 1973, art.32, comma 2

    Norma sulle agevolazioni fiscali richiamata in fatto ma non effettivamente motivata nella sentenza impugnata; la Cassazione osserva che la CTR non ha fatto riferimento logico/formale a tale disposizione

  • D.Lgs. 2 luglio 1992, n.546, art.36, comma 2, n.4

    Norma procedurale richiamata in relazione ai mezzi di impugnazione e alle doglianze di motivo in cassazione

  • Codice di procedura civile, art.360 comma 1 n.5

    Prevede il vizio per motivazione insufficiente o mancante; la Corte ha applicato questo principio per censurare la CTR che non ha valutato il contenuto del contratto

Massime di principio

  • Dopo le modifiche normative successive al 2006-2007, le agevolazioni per trasferimenti in piani particolareggiati sono riconosciute essenzialmente quando gli immobili sono destinati a programmi di edilizia residenziale; i piani per insediamenti produttivi (PIP) non rientrano nell'agevolazione.
  • Per ottenere l'agevolazione il trasferimento deve riguardare aree destinate all'attuazione di programmi residenziali e l'intervento edilizio deve essere realizzato entro il termine quinquennale, pena la perdita dell'agevolazione.
  • La pura inserzione dell'area in uno strumento urbanistico non è sufficiente: se la norma richiede una convenzione urbanistica, il documento contrattuale deve contenere gli elementi tipici della convenzione (elementi progettuali, caratteristiche tipologiche e costruttive, termini di inizio e fine lavori, clausole risolutive e gli obblighi del privato).
  • Il contribuente che invoca l'agevolazione ha l'onere di dimostrare il possesso dei presupposti normativi e della effettiva natura convenzionale dell'atto; un giudice che non esamina il contenuto del contratto rischia la cassazione per mancata motivazione.
  • In caso di dubbi sull'applicabilità dell'agevolazione verificare l'evoluzione normativa (abrogazioni e trasposizioni nelle tariffe del T.U. registro) e la destinazione effettiva dell'area (residenziale vs produttiva).
  • Se il trasferimento non contiene gli obblighi tipici di una convenzione urbanistica, non è corretto trattarlo come tale per fini agevolativi.

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