Cassazione Civile, Ordinanza n. 31074/2023 del 08/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dall’ammissione al passivo del fallimento di una società, in collocazione chirografaria, di un credito per compensi professionali derivanti da un incarico di consulenza e assistenza contabile, fiscale ed economica svolto da uno studio associato e da due professionisti in proprio. I creditori oppositori hanno contestato la quantificazione operata dal giudice delegato e hanno chiesto l’ammissione per un importo maggiore, con privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. Successivamente, a seguito dell’omologazione di un concordato fallimentare con assunzione, il giudizio è stato riassunto nei confronti della società assuntrice, con domanda di condanna al pagamento del residuo importo asseritamente dovuto in base alla proposta concordataria. I ricorrenti hanno dedotto in cassazione: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il tribunale avesse deciso sulla domanda originaria senza considerare la modifica effettuata in riassunzione; 2) violazione delle norme sull’interpretazione del contratto, assumendo che la clausola concordataria dovesse comportare il pagamento al 100% del credito originariamente vantato e non del solo credito ammesso come chirografario; 3) violazione della disciplina tariffaria e dell’art. 2697 c.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi e mancata ammissione di CTU, per contestare la riduzione del compenso rispetto a quanto richiesto; 4) violazione delle norme sulle spese, per mancata compensazione e per asserita errata determinazione del valore della causa e della fase di trattazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo nella parte in cui introduceva una diversa interpretazione della clausola concordataria non esaminata dal tribunale e, per il resto, lo ha comunque ritenuto infondato perché la decisione di merito aveva correttamente applicato la clausola relativa ai crediti chirografari oggetto di opposizione. Ha dichiarato infondato il terzo motivo, osservando che i ricorrenti miravano in realtà a rivalutare il merito dell’accertamento sulla durata limitata dell’incarico e sulla mancanza di benefici economici per la società, nonché sulla quantificazione del compenso entro i limiti tariffari, profilo non sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale. Ha parimenti respinto il quarto motivo, rilevando che, essendo l’opposizione integralmente rigettata, non vi era soccombenza reciproca; il valore della causa era stato correttamente individuato nello scaglione corrispondente alla domanda proposta; la liquidazione delle spese era avvenuta entro i parametri tabellari. Il primo motivo è stato assorbito. Il ricorso incidentale condizionato della società resistente è stato assorbito. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti principali, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
regola il giudizio di opposizione allo stato passivo; la riassunzione successiva al concordato fallimentare non altera, di per sé, la natura del giudizio di accertamento del credito.
invocato per il privilegio del credito del professionista; nella fattispecie il privilegio non è stato riconosciuto per difetto di prova della personalità della prestazione riferibile ai singoli professionisti.
il vizio di ultrapetizione non sussiste quando il giudice decide la controversia nei limiti del thema decidendum effettivamente devoluto; la censura è inammissibile se pretende una nuova qualificazione della domanda non esaminata dal giudice di merito.
artt. 1362, 1363, 1366 e 1370 c.c.
le censure sull’interpretazione della clausola concordataria sono inammissibili se introducono una lettura nuova non scrutinata in sentenza e comunque presuppongono un accertamento di fatto sull’effettivo significato della clausola.
d.P.R. n. 645/1994
richiamato per la liquidazione dei compensi professionali; la Corte ribadisce che, quando la tariffa prevede un minimo e un massimo, il giudice esercita un potere discrezionale entro tali limiti, con sindacato di legittimità solo nei casi di superamento dei limiti tariffari e di specifica indicazione delle voci violate.
la violazione si configura solo se il giudice ripartisce l’onere della prova in modo errato, non quando valuti le prove e ritenga assolto o non assolto l’onere probatorio.
le tariffe con minimo e massimo delimitano l’autonomia privata e impongono al giudice di rispettarne i confini nella liquidazione del compenso, senza attribuire al professionista un potere unilaterale di determinazione dell’importo.
viene richiamato per delimitare i motivi di ricorso: il sindacato in cassazione non può risolversi in una rivalutazione del merito, salvo i casi tassativi previsti dalla norma.
la compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice solo nei limiti consentiti dalla soccombenza e dai presupposti legali; in caso di totale soccombenza della parte ricorrente non vi è spazio per la censura sulla mancata compensazione.
la liquidazione delle spese entro i parametri medi previsti dalla tabella non è censurabile in cassazione se non per violazione dei limiti tabellari o per scostamenti che richiedano specifica motivazione.
art. 4, comma 5, lett. d), d.m. n. 55/2014
la fase conclusionale non coincide solo con il deposito di scritti conclusionali, ma comprende anche la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la successiva riassunzione contro il successore a titolo particolare del diritto controverso non consente di trasformare liberamente la domanda in una pretesa del tutto nuova, se si resta nell’alveo dell’unico rapporto di accertamento del credito derivante dalla procedura concorsuale.
- L’interpretazione di una clausola concordataria dedotta per sostenere una diversa misura dell’obbligo dell’assuntore è questione in parte di fatto; in cassazione non è proponibile una lettura alternativa se il giudice di merito non si è pronunciato su quella specifica ricostruzione o se la censura richiede un nuovo accertamento del significato della clausola.
- In materia di compensi professionali, quando la tariffa indica un minimo e un massimo, il giudice conserva un potere discrezionale di liquidazione entro tali limiti; il controllo di legittimità è ammesso solo se vengono specificamente indicate le voci tariffarie violate o se la liquidazione esce dai limiti consentiti.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. non coincide con la contestazione della valutazione delle prove: si ha solo quando il giudice distribuisce l’onere probatorio a un soggetto diverso da quello onerato, non quando reputa non provati i fatti costitutivi della domanda.
- La mancata ammissione di una CTU è censurabile solo se la consulenza sia realmente necessaria a colmare un deficit probatorio su fatti già allegati e documentati; non lo è quando venga chiesta per finalità esplorative.
- La liquidazione delle spese processuali entro i parametri tabellari non è, di regola, sindacabile in cassazione; la mancata compensazione non è censurabile in assenza di soccombenza reciproca o di una violazione del principio di non porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
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