Cassazione Penale, Sentenza n. 23924/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
In sede esecutiva era stata riconosciuta la continuazione tra un reato in materia di stupefacenti e altri reati già oggetto di precedenti sentenze, con conseguente rideterminazione della pena complessiva. Il ricorrente ha censurato, con due motivi, la misura dell'aumento applicato per il reato satellite di detenzione di 225 grammi di cocaina: ha dedotto violazione degli artt. 81, secondo comma, e 133 c.p. nonché dell'art. 671 c.p.p., lamentando che l'aumento di anni due e mesi sei fosse manifestamente sproporzionato rispetto ai trattamenti sanzionatori adottati in altri giudizi per fatti ben più gravi e rispetto agli aumenti normalmente applicati ai coimputati e allo stesso ricorrente in procedimenti collegati. Con il secondo motivo ha inoltre denunciato la mancata concessione delle attenuanti generiche sull'aumento per continuazione, osservando che tali attenuanti gli erano state riconosciute in altra sentenza e che il loro mancato ripristino avrebbe inciso anche sul rapporto di proporzione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo. Ha affermato che, in tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, il giudice deve individuare il reato più grave, fissare la pena base e poi determinare e motivare separatamente l'aumento per ciascun reato satellite, in modo tale da rendere controllabile dall'esterno il percorso logico seguito. Nel caso concreto, l'aumento di anni due e mesi sei per il reato di detenzione di 225 grammi di cocaina è stato ritenuto manifestamente sproporzionato rispetto agli aumenti applicati in altri procedimenti per fatti di maggiore gravità e dunque non conforme al canone di proporzionalità. L'ordinanza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio alla Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio, libero nell'esito ma conforme al criterio indicato dalla Cassazione.
Norme richiamate
richiamato solo come base concorsuale del reato in materia di stupefacenti oggetto della sentenza di merito
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
norma incriminatrice del fatto di detenzione di cocaina oggetto dell'aumento per continuazione
richiamato quale reato associativo rispetto al quale era già stato riconosciuto il medesimo disegno criminoso in altra sentenza
disciplina il vincolo della continuazione e gli aumenti di pena per i reati satellite; il giudice deve determinare aumenti distinti e proporzionati
criterio di commisurazione della pena richiamato per contestare la sproporzione dell'aumento
norma che consente il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva e la rideterminazione della pena
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
dedotto come parametro di ricorso per violazione di legge
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
dedotto come parametro di ricorso per violazione di legge processuale
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
dedotto come parametro di ricorso per vizio di motivazione
richiamato in relazione alla doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche
richiamato per la sintesi dei motivi del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio esecutivo di riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con sentenze diverse, il giudice deve prima individuare il reato più grave e poi determinare separatamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite.
- La motivazione sull'aumento per continuazione deve consentire un controllo esterno dell'iter logico seguito dal giudice, rendendo comprensibili i criteri adottati per la quantificazione.
- L'aumento ex art. 81, secondo comma, c.p. deve rispettare un criterio di proporzionalità rispetto alla gravità concreta dei fatti unificati dal medesimo disegno criminoso; un aumento manifestamente sproporzionato è censurabile in cassazione.
- Quando i fatti riuniti in continuazione presentano livelli di disvalore differenti, la determinazione della pena deve tener conto sistematicamente di tali differenze e non può essere arbitraria o sganciata dal trattamento sanzionatorio praticato per fatti analoghi o più gravi.
- In sede di giudizio rescissorio, l'annullamento con rinvio è imposto quando la violazione riguarda il criterio di commisurazione dell'aumento per continuazione, lasciando al giudice di rinvio un nuovo apprezzamento della pena nel rispetto dei principi enunciati.
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